Cass. Sez. III n. 11646 del 20 marzo 2015 (Ud 16 ott 2014)
Pres. Fiale Est. Grillo Ric. Barbuzzi ed altri
Urbanistica. Sequestro e decorrenza termini di prescrizione
In linea generale, un eventuale dissequestro delle opere cui non sia seguita, all'epoca di emissione della sentenza di primo grado, alcuna prosecuzione dei lavori previo accertamento dello stato dei luoghi da parte del personale all'uopo preposto, fa sì che il termine iniziale di decorrenza ai fini del calcolo della prescrizione debba essere individuato nella data dell'iniziale sequestro, in quanto nessun effetto pregiudizievole può derivare a carico dell'imputato laddove questi abbia ritenuto di mantenere inalterata la situazione dei luoghi nel periodo intercorrente tra la data di dissequestro e restituzione e la data di emissione della sentenza di primo grado. Ed invero qualora in un reato permanente la condotta venga interrotta e successivamente ripresa, il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 15 novembre 2013 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione di Francavilla Fontana - del 6 ottobre 2011 con la quale B.M. F., C.G. e F.N., imputati - in concorso tra loro - dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. pen.; D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 erano stati ritenuti colpevoli dei detti reati e condannati, ciascuno, alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 16.000,00 di ammenda condizionalmente sospesa subordinatamente alla demolizione delle opere.
1.2 Ricorrono avverso la detta sentenza tutti gli imputati a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, violazione di legge per inosservanza e/o erronea applicazione della norma penale (art. 157 cod. pen.) per avere la Corte omesso di dichiarare l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione maturata prima del giudizio di appello. Con il secondo motivo la difesa lamenta il vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà in relazione alla conferma del giudizio di colpevolezza; nell'ambito del detto motivo la difesa si duole anche della irragionevole entità della pena ritenuta del tutto sproporzionata rispetto alla entità della violazione urbanistica di trascurabile importanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riferimento alla dedotta inosservanza della legge penale in punto di mancata declaratoria della prescrizione. Va premesso in punto di fatto che la data di commissione del reato utile ai fini del calcolo del dies a quo dal quale far decorrere la prescrizione quinquennale va individuata nel (OMISSIS), data del disposto sequestro preventivo delle opere in precedenza sottoposte ad un accertamento in data (OMISSIS).
La Corte territoriale, investita della questione nel corso del giudizio di appello in sede di discussione, aveva escluso che la prescrizione fosse maturata alla data del 15 ottobre 2013 evidenziando che dopo il sequestro gli imputati si erano attivati per ottenere la concessione in sanatoria ed il sequestro era stato annullato dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 15 ottobre 2009 con la quale il bene era stato restituito agli aventi diritto; poichè gli imputati avevano riottenuto la disponibilità dell'immobile, il termine prescrizionale utile andava calcolato con riferimento alla data della sentenza di primo grado interruttiva in modo definitivo della permanenza.
2. Le argomentazioni addotte dalla Corte territoriale possono condividersi in linea astratta, in quanto va, comunque, precisato se, una volta disposto il dissequestro dell'immobile, siano seguite opere ulteriori rispetto alla data di rimozione del sigilli al cantiere, in quanto solo in presenza di una prosecuzione dei lavori potrebbe parlarsi di permanenza del reato anche dopo il dissequestro dell'opera che, di regola, costituisce uno dei casi tipici enucleati dalla giurisprudenza di questa Corte per affermare l'interruzione della permanenza.
3. Per una corretta soluzione della questione occorre fare riferimento alla documentazione versata in atti dagli odierni ricorrenti la quale dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, come nella realtà le opere, successivamente al disposto dissequestro da parte del Tribunale del Riesame di Brindisi in data 21 ottobre 2009, non sono mai rientrate nella disponibilità degli imputati. Ed invero, il provvedimento originario di sequestro emesso il (OMISSIS) da personale della Polizia Municipale di (OMISSIS) era stato adottato per esigenze probatorie e convalidato dalla Procura della Repubblica territorialmente competente il successivo 18 ottobre. A seguito del rigetto da parte del P.M. della richiesta di dissequestro, veniva avanzata da parte dello stesso Pubblico Ministero richiesta di sequestro preventivo al G.I.P. che emetteva il relativo provvedimento in data 28 settembre 2009. Tale provvedimento, a seguito del ricorso proposto dagli imputati, veniva annullato dal Tribunale del Riesame con la ricordata ordinanza del 21 ottobre 2009 alla quale veniva data esecuzione da parte della Polizia Municipale il successivo 4 novembre: si legge nel verbale di dissequestro e di restituzione agli aventi diritto che si procedeva al dissequestro in esecuzione dell'ordinanza del 21 ottobre 2009, "fermo restando il sequestro probatorio operato da personale del Comando in data (OMISSIS)". Risulta, ancora, che a seguito di altra richiesta di sequestro preventivo (avente ad oggetto le medesime opere) avanzata dal Pubblico Ministero il 28 ottobre 2009, il G.I.P. del Tribunale emetteva in data 2 novembre 2009 altro provvedimento di sequestro preventivo che veniva, poi, eseguito da personale della Polizia Municipale in data 19 novembre 2009.
3.1 Da quanto fin qui detto emerge con chiarezza che sin dal (OMISSIS) (data dell'iniziale sequestro "probatorio" - mai venuto meno) nessuno degli imputati era rientrato nella disponibilità delle opere che, nel frattempo, avevano formato oggetto di una richiesta di concessione in sanatoria ritenuta, dal GIP (in occasione del provvedimento di sequestro preventivo del 2 novembre 2009) insuscettibile di essere accolta per ragioni legate alla mancanza della cd. "doppia conformità" e per l'assenza del provvedimento di compatibilità paesaggistica indispensabile ai fini del rilascio della concessione in sanatoria. Ne consegue che, permanendo la situazione di sequestro (seppure disposto inizialmente per finalità probatorie) anche oltre la data del dissequestro disposto dal Tribunale del Riesame con specifico riferimento all'iniziale decreto di sequestro preventivo del 28 settembre 2009 annullato per vizio assoluto di motivazione, l'interruzione della permanenza andava individuata nel (OMISSIS) (data dell'iniziale sequestro) e non, come erroneamente affermato dalla Corte territoriale, nella data di emissione della sentenza di primo grado: quest'ultima, infatti, avrebbe potuto assumere valore dirimente ai fini della individuazione della data di cessazione (o interruzione) della permanenza solo in assenza di certezza circa l'epoca di ultimazione dei lavori, non mancando di evidenziare che tra la data di sequestro di un'opera abusiva e la data di pronuncia della sentenza di primo grado non vi è alcuna compatibilità posto che, una volta assoggettata l'opera a sequestro, è la prima ad integrare l'effetto interruttivo e non la seconda.
3.2 Ritiene però il Collegio di dover precisare come, in linea generale, un eventuale dissequestro delle opere cui non sia seguita, all'epoca di emissione della sentenza di primo grado, alcuna prosecuzione dei lavori previo accertamento dello stato dei luoghi da parte del personale all'uopo preposto, fa sì che il termine iniziale di decorrenza ai fini del calcolo della prescrizione debba essere individuato nella data dell'iniziale sequestro, in quanto nessun effetto pregiudizievole può derivare a carico dell'imputato laddove questi abbia ritenuto di mantenere inalterata la situazione dei luoghi nel periodo intercorrente tra la data di dissequestro e restituzione e la data di emissione della sentenza di primo grado. Ed invero, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, qualora in un reato permanente la condotta venga interrotta e successivamente ripresa, il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento di cessazione finale della condotta (Sez. 3A 23.9.2008 n. 40026, Viganò, Rv. 241293; idem 12.12.2013 n. 5480, Manzo, Rv. 258930). Può quindi affermarsi il principio di diritto secondo il quale, "nella ipotesi di eventuale dissequestro di un'opera edilizia abusivamente realizzata, ai fini della individuazione della data di cessazione della permanenza, deve farsi riferimento ad un concetto di disponibilità effettiva da parte dell'avente diritto, seguita dalla esecuzione di nuovi lavori, mentre ove ciò non avvenga, rimane ferma quale data di cessazione della permanenza quella della apposizione dei sigilli in occasione del sequestro originario e non la data di pronuncia della sentenza di primo grado".
3.3 Alla stregua delle superiori considerazioni, nel caso in esame la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, non emergendo dagli atti (ed anzi emergendo la prova contraria costituita proprio dalla presentazione di una istanza di concessione in sanatoria avente come presupposto la non conformità delle opere alle prescrizioni urbanistiche) prova evidente della insussistenza del fatto o della estraneità ad esso degli imputati. Segue la revoca dell'ordine di demolizione 4. L'accoglimento del primo motivo assorbe, ovviamente, quello relativo alla dedotta immotivata e/o irragionevole quantificazione della pena formulato in via subordinata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione e revoca l'ordine di demolizione.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015