Sez. 3, Sentenza n. 4328 del 20/12/2005 Ud. (dep. 02/02/2006 ) Rv. 233302
Presidente: Vitalone C. Estensore: Petti C. Relatore: Petti C. Imputato:
Balducci ed altro. P.M. Salzano F. (Parz. Diff.)
(Annulla in parte con rinvio, Trib. Ancona, 4 Marzo 2005)
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Costruzione abusiva - Direttore dei lavori -
Posizione di garanzia - Sussistenza - Obblighi - Individuazione.
In materia edilizia grava sul direttore di lavori una posizione di garanzia in
merito alla regolare esecuzione dei lavori, con la conseguenza che questi potrà
andare esente da responsabilità soltanto ottemperando agli obblighi previsti
dall'art. 29 d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ovvero comunicando le violazioni
accertate e rinunciando, in caso di totale difformità o variazione essenziale,
all'incarico ricevuto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/12/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 2421
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 30477/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BALDONI Fabrizio, nato a Recanati (MC) il 13 giugno del 1966;
Balducci Gianluca, nato ad Ancona il 15 ottobre del 1971;
avverso la sentenza del tribunale di Ancona del 4 marzo del 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Francesco
Salzano, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito il difensore avv. LEONARDI Riccardo, il quale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Balducci Gianluca e Baldoni Fabrizio sono stati tratti a giudizio dinanzi al
tribunale di Ancona per rispondere, in concorso tra loro, del reato di cui alla
L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) per avere, il primo quale committente ed il
secondo quale direttore dei lavori, realizzato senza permesso di costruire la
chiusura di un preesistente deposito aperto, la copertura di una scala esterna e
l'installazione di una tettoia. Fatto accertato il 15 marzo del 2004 dai vigili
di Numana.
Il tribunale, sulla scorta degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria,
ritenuta provata la penale responsabilità degli imputati, previa derubricazione
del reato contestato nell'ipotesi di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett.
a), oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), condannò ciascuno degli
imputati alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda.
Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata, il
Balducci, proprietario del ristorante "La Torre" e titolare della concessione
edilizia (oggi permesso di costruire) n. 54/2002, rilasciata dal comune di
Numana in data 02/12/2002 per la ristrutturazione dell'immobile ad uso
ristorante, aveva eseguito diverse opere in difformità da quanto previsto
nell'atto concessorio, opere dettagliatamente specificate nel verbale di
accertamento redatto il 15/03/2004 dai Vigili Urbani di Numana. I lavori di
ristrutturazione erano stati diretti dall'imputato Baldoni Fabrizio. Il 6 aprile
2004 il Balducci aveva presentato istanza di sanatoria relativa alle opere
ritenute abusivamente eseguite. Il Comune di Numana, con provvedimento del
23/06/2004, aveva rilasciato al Baldoni un permesso in sanatoria solo per una
parte delle opere difformi. Le opere contraddistinte con le lettere "B", "C" e
"D" della relazione tecnica allegata alla domanda di sanatoria, coincidenti con
quelle descritte nel capo d'imputazione, erano state demolite dall'imputato,
come affermato nella richiesta stessa di sanatoria e come successivamente
verificato dai vigili urbani di Numana.
Tanto premesso in fatto, il tribunale rilevava che la realizzazione delle opere
indicate nel capo d'imputazione non poteva configurare la violazione della L. n.
47 del 1985, art. 20, lett. b) (oggi D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b)
contestata, in quanto non costituivano una difformità totale dalla concessione,
che si verifica quando la diversità concerne l'intera opera ed è accompagnata da
trasformazioni tipologiche e planovolumetriche di tale entità da costituire uno
stravolgimento complessivo dell'originario progetto, non più riferibile
all'immobile realizzato; che siffatti interventi, comportando una violazione
delle prescrizioni e modalità esecutive della originaria concessione,
integravano, invece, gli estremi del reato di costruzione in parziale
difformità, ai sensi della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. a) (oggi D.P.R. n.
380 del 2001, art. 44, lett. a); che tale contravvenzione era riferibile
soggettivamente ad entrambi gli imputati, in considerazione del ruolo di
titolare dell'atto ampliativo e di direttore dei lavori da loro rispettivamente
assunto;
che non poteva trovare accoglimento la tesi difensiva del Baldoni, direttore dei
lavori (fondata sulle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso delle
indagini), secondo cui le opere in questione sarebbero state realizzate
autonomamente dal Balducci dopo la conclusione dei lavori e a sua insaputa
giacché, in tema di costruzioni abusive edilizie, sul direttore dei lavori grava
una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la
conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, e dalle quali il
direttore può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione
e rinuncia all'incarico prima previsti dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 6
ed ora dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29.
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati con separati ricorsi sulla base
di motivi in larga misura comuni.
Entrambi deducono la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22 e 37 poiché
il tribunale avrebbe dovuto verificare se le opere in contestazione potessero
essere realizzate mediante la procedura di denuncia d'inizio attività,
rientrando tra quelle di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 22;
violazione degli artt. 62 bis e 133 e 165 c.p. perché la motivazione in ordine
al trattamento sanzionatorio ed all'istanza di concessione dei benefici della
sospensione condizionale della pena e della non menzione era del tutto carente.
Nell'interesse del solo Baldoni si denuncia illogicità della motivazione in
merito alla ritenuta responsabilità concorrente del direttore dei lavori.
IN DIRITTO
Il ricorso è solo in minima parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
Con riferimento al primo motivo, proposto nell'interesse di entrambi gli
imputati, ed al terzo motivo, dedotto nell'interesse del solo direttore dei
lavori premesso che i due imputati sono stati ritenuti responsabili della
contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, articolo 44, lett. a) del per
avere costruito in parziale difformità dal permesso di costruire, si rileva che
nella fattispecie le opere realizzate non potevano essere assentite con semplice
denuncia di inizio attività. Invero sono soggetti a denuncia di inizio attività
(cosiddetta D.I.A da non confondere con la super D.I.A che, nei casi in cui è
ammessa, è alternativa al permesso di costruire) gli interventi non
riconducibili alla manutenzione ordinaria di cui all'articolo 6 o a quelli
soggetti a permesso di costruire di cui all'articolo 10. In particolare sono
soggetti a denuncia d'inizio attività sia i lavori di manutenzione straordinaria
che quelli di ristrutturazione sempre che non si modifichino i volumi o la
sagoma dell'edificio preesistente, altrimenti è richiesto il permesso di
costruire. Nella fattispecie i prevenuti, chiudendo un deposito aperto, coprendo
una scala esterna e realizzando una tettoia, hanno non solo ampliato la
superficie utilizzabile preesistente accorpando il locale chiuso,
originariamente adibito a deposito aperto, ma anche modificato la sagoma
dell'edificio. In materia edilizia, a seguito decentrata in vigore del Testo
Unico (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), la realizzazione di interventi in assenza o
in totale difformità della denuncia di inizio attività (D.I.A.) è sanzionata
amministrativamente, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, ex art. 37, solo nei casi di
cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 22, comma 1 e 2, che individuano le
ipotesi di realizzabilità di opere mediante D.I.A., mentre nell'ipotesi di
alternatività fra D.I.A. e permesso di costruire, di cui all'art. 22, comma 3,
l'assenza o la totale difformità dell'opera comporta l'applicazione delle
sanzioni penali di cui al successivo articolo 44, lett. b).
In tema di costruzioni edilizie abusive sul direttore dei lavori grava una
posizione di garanzia circa la regolare esecuzione dei lavori, con la
conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, e dalle quali
questi può andare esente soltanto ottemperando agli obblighi di comunicazione e
rinuncia all'incarico prima previsti dalla L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 6 ed
ora dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29 (Cass. n. 15283 del 2004). Invero il
reato previsto dalla L. n. 47 del 1985, articolo 20 (ora art. 44 del T.U.) ha
natura propria e la legge individua i soggetti responsabili dell'illecito nel
titolare della concessione edilizia, nel committente dei lavori, nell'esecutore
dei lavori stessi e nel direttore dei lavori medesimi. Quest'ultimo non è
responsabile della contravvenzione qualora abbia contestato agli altri soggetti
la violazione delle prescrizioni della concessione, fornendo al sindaco
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di
totale difformità o variazione essenziale rispetto alla concessione, il
direttore deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al sindaco. In caso di omessa segnalazione il direttore dei
lavori può essere sospeso dall'iscrizione all'albo professionale (cfr. L. n. 47
del 1985, art. 6 ed ora art. 29 del T.U.). Trattandosi di contravvenzione
l'omesso controllo della corrispondenza dell'opera alla concessione può essere
addebitato al direttore dei lavori anche a titolo di colpa per negligenza.
Nella fattispecie, come risulta dalla sentenza impugnata, il direttore dei
lavori non ha dimostrato in modo sicuro di avere rinunciato all'incarico prima
dell'accertamento da parte dei vigili o di avere contestato agli altri soggetti
la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia.
Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, si osserva che la pena
pecuniaria è stata contenuta in misura prossima al minimo e perciò non era
necessaria una motivazione analitica. Fondato è invece la censura relativa
all'omessa motivazione sull'istanza di concessione dei benefici di legge.
Invero, benché, come risulta dall'intestazione della stessa sentenza, i benefici
siano stati richiesti, è mancata qualsiasi pronuncia sul punto da parte del
giudice.
La sentenza va annullata con rinvio limitatamente a tale punto essendo compito
precipuo del giudice di merito verificare se il prevenuto sia o no meritevole
dei benefici (Così Cass. 11237 del 1991). La contraria opinione espressa da
Cass. n. 21049 del 2004, secondo la quale i benefici potrebbero essere concessi
anche da questa corte, non è condivisibile giacché la valutazione prognostica
posta a base della concessione dei benefici della sospensione condizionale della
pena e della non menzione della condanna costituisce un tipico giudizio di
merito.
Per il principio della formazione progressiva del giudicato, per quanto concerne
l'affermazione della responsabilità e l'entità della pena, la sentenza si deve
ritenere passata in giudicato. P.Q.M.
LA CORTE
Letto l'articolo 623 c.p.p.. Annulla la sentenza impugnata limitatamente
all'omessa statuizione sull'istanza di concessione dei benefici di legge con
rinvio al tribunale di Ancona.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006