Cass. Sez. III n. 33952 del 21 settembre 2011 (CC 10 giu. 2010)
Pres. Onorato Est. Squassoni Ric. Amato
Urbanistica. Reati in materia di opere in cemento armato -

È illegittimo l'ordine di demolizione delle opere disposto dal giudice con riferimento al reato di esecuzione abusiva di opere edili in cemento armato, non rientrando quest'ultimo tra i reati menzionati dall'art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380 del 2001.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE TERZA PENALE                         
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. ONORATO   Pierluigi     -  Presidente   -                      
Dott. SQUASSONI Claudia  -  rel. Consigliere  -                      
Dott. LOMBARDI  Alfredo Maria -  Consigliere  -                      
Dott. AMOROSO   Giovanni      -  Consigliere  -                      
Dott. MARINI    Luigi         -  Consigliere  -                      
ha pronunciato la seguente:                                          
sentenza                                        
sul ricorso proposto da:
1)          A.O. N. IL (OMISSIS);
avverso   la   sentenza  n.  13876/2008  TRIBUNALE  di  MILANO,   del
20/02/2009;
sentita  la  relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI;
lette le conclusioni del P.G.: inammissibilita' del ricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 20 febbraio 2009, il Giudice monocratico del Tribunale di Milano ha
applicato a A.O. la pena concordata per il reato previsto dal D.P.R. n. 380 del
2001, art. 71 ordinando la demolizione delle opere eseguite.
Per l'annullamento della sentenza, l'limputata ha proposto ricorso per Cassazione
deducendo violazione di legge: rileva che il Giudice, con motivazione incongrua,
ha respinto una richiesta di rinvio ed ha illegittimamente statuito sulla
demolizione.
La prima censura non ee meritevole di accoglimento in quanto llimputata,
chiedendo di essere giudicata a sensi delllart. 444 c.p.p. e segg., ha
rinunciato, oltre che a contestare llaccusa, a fare valere le sue eccezioni
difensive.
La residua deduzione ee fondata.
Per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformitaa o con variazioni essenziali dallo stesso, il D.P.R. n. 380 del 2001,
art. 31, comma 9 prevede che il Giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione di pena concordata, disponga la demolizione delle opere abusive se
non ancora eseguita;
la disposizione non riguarda il reato in esame concernente la esecuzione di
opere edili in cemento armato in assenza di un progetto esecutivo e della
direzione di un tecnico abilitato.
Di conseguenza, l'ordine di demolizione, disposto in un caso non consentito
dalla legge, ee illegittimo.

P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente allo ordine di
demolizione che elimina.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2010