Cass. Sez. III Sent. 28224 del 10 luglio 2008 (Cc 23 apr 2008)
Pres. De Maio Est. Sarno Ric. Migliaccio
Urbanistica. VIolazione di sigilli

In tema di violazione di sigilli, la configurabilità del reato non è esclusa dalla omessa sottoscrizione del verbale di nomina da parte del custode, in quanto la custodia costituisce un "munus publicum" obbligatorio che prescinde dall\'accettazione del custode, il quale è comunque tenuto all\'adempimento dei doveri ed è soggetto alle responsabilità disciplinari e penali in base al disposto dell\'art. 81, comma terzo, disp. att. cod. proc. pen..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/04/2008
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 00473
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 007065/2008
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MIGLIACCIO FILOMENA, N. IL 14/08/1974;
avverso ORDINANZA del 05/02/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Bua Francesco Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con il provvedimento in epigrafe il tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava l\'ordinanza con la quale il GIP del medesimo tribunale aveva applicato a Migliaccio Filomena la misura dell\'obbligo di presentazione alla P.G. in relazione al reato di cui all\'art. 349 c.p., comma 2, per avere violato, nella qualità di custode giudiziario, i sigilli apposti a manufatto in sequestro. Avverso tale provvedimento ricorre in Cassazione la Migliaccio deducendo la violazione di legge non potendosi ritenere la sussistenza del reato in quanto: a) non aveva mai dichiarato di accettare l\'incarico di custode giudiziario; b) nessuna disposizione imponeva l\'accettazione della nomina ed, infine, c) non risultava comunque da lei sottoscritto il verbale di conferimento dell\'incarico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Le S.U. di questa Corte hanno da tempo chiarito, infatti, che la custodia penale integra una "pubblica funzione", una "collaborazione obbligatoria" prestata all\'autorità giudiziaria; che la nomina del custode è autoritativa ed è costitutiva di un "pubblico ufficio" che trova nei codici penali e nelle leggi complementari le fonti primarie; che il custode è un "ausiliario" del giudice ed, infine, che l\'incarico non può essere ricusato - art. 366 c.p., comma 2 - (Sez. U, n. 25161 del 24/04/2002 Rv. 221659).
In relazione poi alla obiezione della ricorrente secondo la quale il verbale di nomina non sarebbe stato sottoscritto dalla parte, occorre ricordare anche in questa sede che, a mente del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 81, comma 3 - periodo 3, (Norme di attuazione al codice di procedura penale), se è vero che "Quando è nominato un custode, questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale", è altresì precisato nella norma in questione che "L\'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l\'ufficio, dall\'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale". Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008