Consiglio di Stato Sez. IV sent. 4977del 5 settembre 2003
Urbanistica. Piano regolatore
R E P
U B
B L I
C A
I T A
L I
A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha
pronunciato la seguente
D
E C I S I O N E
Sui
ricorsi riuniti:
NRG
2741
1997,
proposto dalla Regione
Liguria in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Gigliola Benghi e Carlo A.
Pedemonte
ed elettivamente domiciliato presso
l’Ufficio della Regione in Roma, piazza Madama n. 9
;
contro
Baldassarri
Armando, non costituito
;
e
nei confronti di
Comune
di Lerici,
in persona del Sindaco pro
tempore non costituito
;
NRG
35221997
, proposto dal Comune di Lerici
in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati Roberto Giromini e Roberto
Nania
ed elettivamente domiciliato presso
quest'ultimo in Roma, via Carlo Poma n. 2
;
contro
Baldassarri
Armando, non costituito
;
e
nei confronti di
Regione
Liguria
in persona del Presidente pro
tempore, non costituito;
per
l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, sezione prima,
n.41
del 1996
;
visti
i ricorsi in appello;
data
per letta alla pubblica udienza del 3 giugno 2003
la relazione del consigliere Vito Poli, udito l’
avvocato R. Nania per il Comune di
Lerici
.
F
A T T O
1.
Con deliberazione consiliare del 7 aprile 1987, n. 48 (e successive
modificazioni), il Comune di Lerici adottava una variante integrale al piano
regolatore generale.
2.
Esaurita la fase della
pubblicazione e della acquisizione delle osservazioni dei privati, il comitato
tecnico urbanistico regionale - con voto del 30 marzo 1990, n. 433 - propose una
serie di modificazioni a tutela dell’ambiente e del paesaggio ponendosi
dichiaratamente all’interno del quadro programmatorio delineato dai criteri
ispiratori della variante adottata.
3.
Il comune controdeduceva con due distinte deliberazioni – n. 14 del 12
febbraio 1991 e n. 16 del 15 febbraio 1991 – recanti una serie di innovazioni
ulteriori rispetto alla primigenia deliberazione di adozione.
4.
La variante veniva definitivamente approvata – decreto del Presidente della
giunta regionale n. 335 del 6 marzo 1992 – senza che si fosse provveduto da
parte del Comune (o sollecitato da parte della Regione), alla ripubblicazione
del differente progetto di variante onde acquisire le ulteriori osservazioni dei
privati interessati.
5.
L’impugnata sentenza ha annullato la variante in esame, ravvisando la
violazione degli articoli 9 e 10 della legge urbanistica nella parte in cui
impongono, prima dell’approvazione definitiva, una nuova pubblicazione dello
strumento urbanistico generale ove profondamente modificato, nel corso del
procedimento perfezionativo, rispetto al testo base originario.
6.
Con ricorsi ritualmente notificati interponevano autonomi gravami sia la
Regione Liguria, che il Comune di Lerici.
Non si costituiva la parte intimata.
La causa è passata in decisione
all’udienza pubblica del 3 giugno 2003
.
D
I R I T T O
1.
Preliminarmente i due ricorsi in epigrafe, in quanto proposti avverso la
medesima sentenza, devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.
Entrambi
gli appelli sono infondati e devono essere respinti.
2.
In ordine logico è pregiudiziale l’esame del primo motivo articolato dalla
Regione Liguria con cui si deduce il vizio di ultra petizione in cui sarebbe
incorso il primo giudice.
L’argomento
non ha pregio, come si ricava dalla piana lettura del pertinente motivo
dell’originario ricorso di primo grado esaminato dal T.a.r., e posto a base
dell’annullamento dello strumento urbanistico per cui è causa.
3.
Il secondo motivo dell’appello della Regione, nonché il primo e secondo
motivo di quello del Comune di Lerici, vertendo sull’esatta portata
applicativa degli artt. 9 e 10, l. n. 1150 del 1942 e sulla consistenza delle
modificazioni alla variante originaria, possono essere esaminati e disattesi
congiuntamente.
3.1.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio – da cui la sezione
non ha motivo per discostarsi – nel procedimento di formazione dei piani
regolatori generali, la pubblicazione prevista dall'art. 9 L. 17 agosto 1942, n.
1150, è finalizzata alla presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti
interessati al progetto di piano adottato dal comune, ma non è richiesta, di
regola, per le successive fasi del procedimento, anche se il piano originario
risulti modificato a seguito dell'accoglimento di alcune osservazioni o di
modifiche introdotte in sede di approvazione regionale (cfr. sez. IV, 4 marzo 2003, n. 1197; sez. IV, 20 novembre 2000, n.
6178; 20 febbraio 1998, n. 301 cit.; 11 giugno 1996, n. 777).
Si
registrano, però, talune eccezioni.
In
una prima ipotesi, dall'accoglimento delle osservazioni formulate dai privati,
comportanti una profonda deviazione dai criteri posti a base del piano adottato,
si fa discendere una modifica immediata del testo del piano stesso; nel qual
caso si dovrà fare luogo a nuova pubblicazione ed alla conseguente raccolta
delle ulteriori osservazioni (cfr. ex
plurimis, sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178).
In
tal caso, la delibera comunale di controdeduzioni non implica volontà di
modifica immediata del piano regolatore, ma solo accettazione delle richieste e
proposta di modifiche d'ufficio rivolta alla regione; per cui non occorrerà
nuova pubblicazione, con la conseguenza che il testo del piano agli effetti di
salvaguardia, sarà quello adottato con la prima deliberazione, ancorchè
destinato ad essere modificato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 febbraio 1998, n.
301).
Viceversa,
se il comune, controdeducendo alle proposte di modifica regionali, introduce
variazioni rilevanti al piano adottato, la delibera si presenta come una
sostanziale nuova adozione che necessita di pubblicazione (cfr.
sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6178; sez. IV, 20 febbraio 1998, n. 301 cit.; 27
marzo 1995, n. 206; nonché, in senso sostanzialmente conforme, sez. IV, 14
novembre 1994, n. 901; sez. II, 30 maggio 1990, n. 672).
Quanto
alle conseguenze sull’obbligo di ripubblicazione del piano derivanti dalle
modificazioni che possono essere introdotte dalla Regione al momento
dell’approvazione a mente dell’art. 10, comma 2, l. n. 1150 del 1942,
occorre distinguere. Quelle obbligatorie – in quanto riconosciute
indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano
territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli
impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi
storici, monumentali, ambientali e archeologici, l’adozione di standards urbanistici minimi –
non danno luogo a ripubblicazione; mentre quelle facoltative
– che consistono in innovazioni non sostanziali – e le concordate – ossia
conseguenti all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate
dal comune – se superano il limite del rispetto dei canoni guida del piano
adottato obbligano il comune alla ripubblicazione (cfr. in termini sez. IV, n.
1197 del 2033 cit.).
Tale
affermazione è coerente con il carattere obbligatorio dell’intervento
regionale a tutela dell’ambiente, che rende superfluo l’apporto
collaborativo del privato, superato e ricompreso dalla scelta pianificatoria
operata dal comune e modificata in sede di approvazione dalla Regione (cfr. sez.
IV, n. 1197 del 2003 cit.).
3.2.
Il primo giudice, con dovizia di argomenti, ha accertato che le due delibere di
controdeduzioni presentate dal Comune, in risposta alla richiesta regionale di
modificazioni d’ufficio, alteravano sostanzialmente le linee portanti della
prima variante adottata, andando ben oltre il pedissequo adeguamento ai rilievi
formulati dalla Regione a tutela dell’ambiente e del paesaggio.
E’
sufficiente evidenziare, sul punto e conclusivamente, che sia la zonizzazione
sia le norme tecniche di attuazione subirono innovazioni consistenti, inoltre: a)
furono introdotti, su tutto il territorio comunale, un divieto generalizzato di
costruzione di piscine e serre nonché un divieto di tagli del bosco;
b) furono ridefiniti gli indici edilizi di tutti gli immobili già edificati
con riduzione generalizzata della edificabilità residua.
Nel
caso di specie è accaduto che la Regione abbia introdotto modificazioni a
tutela dell’ambiente e del paesaggio senza però dare corso ad una alterazione
profonda delle originarie linee guida, che comunque (come osservato in
precedenza), non avrebbero comportato l’obbligo di ripubblicazione.
Il
Comune, viceversa, in sede di controdeduzioni alle proposte di modifica
regionale, ha mutato in profondità le linee programmatiche originarie.
Entrambe
le amministrazioni hanno pertanto errato a non procedere ad una nuova
pubblicazione delle delibere di controdeduzioni del comune di Lerici.
4.
Venendo allo scrutinio del terzo mezzo sollevato dalla difesa del Comune di
Lerici – che contesta l’annullamento in
toto della variante impugnata invece che limitatamente alle porzioni di aree
nella disponibilità del privato ricorrente – la sezione, nel respingerlo,
osserva quanto segue.
4.1.
La caducazione di un
provvedimento a carattere generale (tale essendo la natura giuridica di una
variante al P.R.G.) o normativo, per una causa indivisibile, in conseguenza di
una sentenza passata in giudicato opera non solo nei confronti delle parti che
sono state in giudizio, ma anche di coloro che, sebbene rimasti estranei al
processo, si trovino nelle stesse condizioni dei ricorrenti (cfr. sez. IV, 2
agosto 2000, n. 4253; sez. VI, 25 marzo 1996, n. 371).
Tale
regola generale deriva dall'esatta individuazione della sfera di efficacia
soggettiva della sentenza amministrativa di annullamento a seconda che si abbia
riguardo alla sua parte dispositiva (cassatoria dell'atto), ovvero a quella
ordinatoria (prescrittiva); in ordine alla prima la pronuncia non può che fare
stato erga omnes, mentre in ordine alla seconda la pronuncia fa stato
unicamente inter partes (cfr. sez. IV,
2 agosto 2000, n. 4253; sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561).
A
tale impianto teorico deroga la giurisprudenza più recente in materia di
impugnativa degli strumenti urbanistici (cfr. sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253;
sez. IV, 20 maggio 1996, n. 664; sez. V, 2 luglio 1993, n. 774), allorquando
riconosce che l'annullamento giurisdizionale di questi ultimi possa essere
espressamente limitato alle parti del giudizio, ovvero, sotto il profilo
oggettivo, ai lotti interessati dalla disciplina urbanistica contestata.
Siffatto
indirizzo è un corollario del principio giurisprudenziale secondo cui sono
inammissibili per carenza di interesse le censure concernenti la disciplina
urbanistica di aree estranee a quelle di proprietà del ricorrente giacchè le
prescrizioni dello strumento urbanistico vanno considerate scindibili, ai fini
del loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale (cfr. sez. IV, 2 agosto
2000, n. 4253; sez. IV, 22 maggio
2000, n. 2934; 8 maggio 2000, n. 2639; 15 ottobre 1999, n. 1586; 18 marzo 1980,
n. 270); rimanendo salva la possibilità di proporre impugnativa allorquando la
nuova destinazione urbanistica, pur concernendo un'area non appartenente al
ricorrente, incida direttamente sul godimento o sul valore di mercato dell'area
stessa, o comunque su interessi propri e specifici del medesimo esponente (cfr.
sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; sez. IV, 15 ottobre 1999, n. 1581; 31 gennaio
1995, n. 38; 21 novembre 1990, n. 912).
Tale
affermazione, però, non è valida laddove, come nel caso di specie,
l'annullamento giurisdizionale sia stato disposto per vizi del procedimento di
formazione del piano, ovvero afferisca ad un vincolo di zona o di area a fini
pubblici, avendo, in tal caso, effetti oggettivi più ampi della proprietà dei
soli originari ricorrenti (cfr. sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253).
5.
In conclusione, gli appelli riuniti devono essere respinti.
Nulla
sulle spese del presente giudizio, non essendosi costituita la parte intimata.
P.
Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente
pronunziando sugli appelli riuniti meglio specificati in epigrafe, li respinge
e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Nulla
sulle spese.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 giugno
2003
, con la partecipazione dei signori:
Stenio
RICCIO
– Presidente
Dedi
Marinella RULLI
– Consigliere
Aldo
SCOLA
– Consigliere
Giuseppe
CARINCI
– Consigliere
Vito
POLI
– Consigliere, Rel. Estensore