Cass. Sez. III n. 36571 del 11 ottobre 2011 (Ud. 21 giu. 2011
Pres.Petti Est.Andronio Ric.Garetto
Urbanistica.Dovere di vigilanza del Sindaco

Non è configurabile a carico del Sindaco alcuna responsabilità penale per non aver impedito lo svolgimento di attività abusive incidenti sull'assetto urbanistico e paesaggistico del territorio comunale, non sussistendo in capo al medesimo un generale dovere di vigilanza sulle attività in questione. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esclusione della "culpa in vigilando" del Sindaco discende dall'art. 107, comma terzo, lett. g) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce tale vigilanza al dirigente di settore).

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