Cass.Sez. III n. 39400 del 24 settembre 2013 (ud 21 mar 2013)
Pres.Lombardi Est. Fiale Ric. Spataro
Urbanistica.Edificazione abusiva e nudo proprietario del fondo

In tema di reati edilizi, la responsabilità per la realizzazione di opere abusive è configurabile anche nei confronti del nudo proprietario che ha la disponibilità dell'immobile ed un concreto interesse all'esecuzione dei lavori, se egli non allega circostanze utili a dimostrare che si tratti di interventi realizzati da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 21/03/2013
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - N. 861
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 34406/2012
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SPATARO VINCENZA N. IL 09/07/1963;
avverso la sentenza n. 2331/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 06/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gaeta Pietro che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 6.3.2012, ha confermato la sentenza 18.1.2011 del Tribunale di Siracusa - Sezione distaccata di Avola, che aveva affermato la responsabilità penale di Spataro Vincenza in ordine ai reati di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (per avere realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire, lavori di ristrutturazione previa integrale demolizione e di sopraelevazione di un fabbricato, con incremento di superfici e di volumetria - acc. in Rosolini, fino all'11.9.2008);
- al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (per avere realizzato i lavori edilizi anzidetti in assenza dell'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati nel vincolo della continuazione, la aveva condannata alla pena complessiva di mesi 3 di arresto ed Euro 30.000,00 di ammenda, ordinando la demolizione delle opere abusive e concedendo il beneficio della sospensione condizionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, la quale ha eccepito, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:
- la carenza assoluta di prova in ordine alla riconducibilità dell'attività di edificazione abusiva alla propria persona, essendo essa soltanto "nuda proprietaria" dell'immobile, con usufrutto spettante a sua madre;
- la illegittimità del disposto ordine di demolizione dell'intero manufatto pure a fronte dell'intervenuta esecuzione di lavori interni che avevano interessato solo alcune parti dell'immobile;
- la eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché articolato in fatto e manifestamente infondato.
1. In ordine alla ritenuta responsabilità per l'esecuzione della costruzione abusiva, la giurisprudenza ormai assolutamente prevalente di questa Corte Suprema - condivisa dal Collegio - è orientata nel senso che non può essere attribuito ad un soggetto, per il solo fatto di essere proprietario di un'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il semplice fatto di essere proprietario o comproprietario del terreno (o comunque della superficie) sul quale vengono svolti lavori edili illeciti, pur potendo costituire un indizio grave, non è sufficiente da solo ad affermare la responsabilità penale, nemmeno qualora il soggetto che riveste tali qualità sia a conoscenza che altri eseguano opere abusive sul suo fondo, essendo necessario, a tal fine, rinvenire altri elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che egli abbia in qualche modo concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori abusivi.
Occorre considerare, in sostanza, la situazione concreta in cui si è svolta l'attività incriminata, tenendo conto non soltanto della piena disponibilità, giuridica e di fatto, della superficie edificata e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione (principio del "cui prodest") bensì pure: dei rapporti di parentela o di affinità tra l'esecutore dell'opera abusiva ed il proprietario; dell'eventuale presenza "in loco" di quest'ultimo durante l'effettuazione dei lavori; dello svolgimento di attività di materiale vigilanza sull'esecuzione dei lavori; della richiesta di provvedimenti abilitativi anche in sanatoria; del regime patrimoniale fra coniugi o comproprietari e, in definitiva, di tutte quelle situazioni e quei comportamenti, positivi o negativi, da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione, anche morale, all'esecuzione delle opere, tenendo presente pure la destinazione finale della stessa vedi Cass., Sez. 3:
27.9.2000, n. 10284, Cutaia; 3.5.2001, n. 17752, Zorzi; 10.8.2001, n. 31130, Gagliardi; 18.4.2003, n. 18756, Capasso; 2.3.2004, n. 9536, Mancuso; 28.5.2004, n. 24319, Rizzuto; 12.1.2005, n. 216, Fucciolo;
15.7.2005, n. 26121, Rosato; 2.9.2005, n. 32856, Farzone. La responsabilità per la realizzazione di una costruzione abusiva non per il proprietario dell'area interessata dal manufatto, dall'esistenza di un consapevole contributo all'integrazione dell'illecito, ma grava sull'interessato l'onere di negare circostanze utili a convalidare la tesi che, nella specie, si tratti di opere realizzate da terzi a sua insaputa e senza la sua volontà (vedi Cass., Sez. feriale, 16.9.2003, n. 35537 Vitale ed altro). Alla stregua di tali principi, nella fattispecie in esame, i giudici del merito - con motivazione adeguata ed immune da vizi logico- giuridici - hanno ricondotto all'imputata l'attività di edificazione illecita in oggetto sui rilievi che essa era "nuda proprietaria" dell'immobile ristrutturato e sopraelevato previa integrale demolizione, ne aveva la disponibilità giuridica e di fatto, ed aveva sicuro interesse all'esecuzione delle opere. Essa, Inoltre, non ha dimostrato che non aveva avuto piena conoscenza della demolizione e ricostruzione dell'edificio di sua proprietà e non era stata messa in condizione di esprimere il suo dissenso.
Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nei caso in oggetto, da logico e coerente apparato argomentativo e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura dei quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
2. L' impartito ordine di demolizione legittimamente ha riguardato l'intero fabbricato, poiché esso risulta integralmente costruito ex novo in seguito alla demolizione dell'edificio preesistente. 3. La pena risulta determinata, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, con corretto e motivato riferimento ai criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen., essendosi valutata, in particolare, l'oggetti va entità degli illeciti.
4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013