TAR Campania (SA), Sez. II, n. 2276, del 15 novembre 2013
Urbanistica.Illegittimità Ordinanza comunale di smontaggio dei tralicci in ferro per il sostegno di cavi di alta tensione

Poiché dal combinato disposto di cui agli art. 87 e 88 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 si evince che le valutazioni urbanistiche inerenti la realizzazione di elettrodotti con tensione inferiore ai 150.000 volts rientrano nella competenza delle regioni, l'ubicazione in difformità delle previsioni di piano e le caratteristiche di dette opere non sono subordinate al previo rilascio di apposita variante agli strumenti urbanistici vigenti o di intese Stato-regione, essendo al riguardo sufficiente l'intervenuta intesa tra l'ENEL e la regione interessata. Così coerentemente si esclude che per la costruzione di dette opere sia necessaria la concessione edilizia o l’autorizzazione comunale, ovvero l’estraneità della fattispecie alla sfera di competenza dell’ente comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 02276/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00714/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 714 del 2001, proposto da: 
Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dagli avv.ti Andrea Baratta, Antonio Murano, Carmine Perrotta e Emilio De Santis, coi quali elettivamente domicilia in Salerno, alla L.mare C. Tafuri n. 13/15;

contro

Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) Ordinanza contraddistinta dal n. 23 del 1° dicembre 2000, notificata in data 27 dicembre 2000, con la quale il Capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di Ospidaletto d’Alpinolo (AV) ha ordinato all’Ing. Alfonso Sturchio di provvedere allo smontaggio “dei tralicci in ferro per il sostegno di cavi di alta tensione (elettrodotto)” ubicati alla Via Utracchi;

2) del verbale di sopralluogo redatto dall’U.T.C.;

3) di ogni a qualsiasi altro atto connesso, presupposto, conseguenza di quelli come sopra impugnati.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 24 febbraio 2001 e ritualmente depositato il 5 marzo successivo, la Società Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l’ordinanza, meglio distinta in epigrafe, colla quale il Comune di Ospidaletto d’Alpinolo le ha ordinato di provvedere allo smontaggio “dei tralicci in ferro per il sostegno di cavi di alta tensione (elettrodotto)”, ubicati alla Via Utracchi, assumendone l’abusività dal punto di vista urbanistico. La ricorrente, dopo aver premesso che l’elettrodotto da rimuovere esiste da circa trenta anni ed è necessario per l’erogazione del servizio elettricità, solleva, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, lamentando che l’installazione dell’elettrodotto è stata a suo tempo autorizzata dalla Regione e si tratterebbe di un intervento irrilevante sul piano urbanistico.

Il Comune di Ospidaletto d’Alpinolo, ancorché ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.

Alla camera di Consiglio del 29 marzo 2001, la domanda di sospensiva è accolta.

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2013, sulle conclusioni delle parti costituite, il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente evidenzia, nel contesto del primo motivo di ricorso, che l’elettrodotto, la cui realizzazione risale al 1980, è di tensione inferiore a 150 Kv e pertanto assume che non rientrerebbe nella competenza comunale a norma del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Si allega quindi al ricorso decreto regionale prot. n. 10024 del 21.10.1980 con il quale si autorizza l’ENEL “a costruire e a porre in esercizio la linea elettrica in oggetto (Comuni di Avellino – Mercogliano – Ospedaletto)”. Le su citata disciplina invero prevede, all’art. 108, che “Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici”. La successiva evoluzione della normativa, per effetto dell’introduzione degli enti regionali, ha determinato lo spostamento di competenza in favore di questi ultimi, invece che dei Comuni, tant’è che si afferma in giurisprudenza: “Poiché dal combinato disposto di cui agli art. 87 e 88 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 si evince che le valutazioni urbanistiche inerenti la realizzazione di elettrodotti con tensione inferiore ai 150.000 volts rientrano nella competenza delle regioni, l'ubicazione in difformità delle previsioni di piano e le caratteristiche di dette opere non sono subordinate al previo rilascio di apposita variante agli strumenti urbanistici vigenti o di intese Stato-regione, essendo al riguardo sufficiente l'intervenuta intesa tra l'ENEL e la regione interessata” (cfr. Tar Marche, 10 aprile 1992, n. 245). Così coerentemente si esclude che per la costruzione di dette opere sia necessaria la concessione edilizia o l’autorizzazione comunale (Tar Marche, 9 ottobre 1992, n. 588). Va conclusivamente rilavata la fondatezza del rilievo in considerazione della estraneità della fattispecie alla sfera di competenza dell’ente comunale.

Il ricorso è pertanto fondato, atteso il carattere assorbente della censura in esame, e va accolto, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione

Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 714/2001, proposto da Enel Distribuzione

S.p.A., lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna il Comune di Ospidaletto d’Alpinolo al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge (IVA e CAP) ed al rimborso del contributo unico versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)