Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5026, del 9 ottobre 2014
Urbanistica.Legittimità prescrizione concessione edilizia che limita il titolo edilizio alla destinazione d’uso “servizio ferroviario”

Appare corretto l’assunto del Comune secondo cui una destinazione d’uso residenziale libera, non funzionale all’esercizio del servizio ferroviario (come era l’originaria destinazione di fatto dell’edificio), è incompatibile con la destinazione urbanistica della zona di ubicazione dell’immobile, poiché in contrasto con la disciplina di cui al citato art. 41 delle n.t.a. del p.u.c.. Di tale situazione appare essere stata consapevole la stessa ricorrente sin dall’acquisto dell’immobile, nel mese di dicembre 2005, avendo la stessa, nell’anno 2006, presentato istanza di cambiamento della destinazione urbanistica dell’area in oggetto da zona ferroviaria a zona di verde agricolo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05026/2014REG.PROV.COLL.

N. 02540/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2540 del 2011, proposto da: 
BBG Trading s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Manzi ed Ivo Tschurtschenthaler, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

contro

Comune di Dobbiaco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Manfred Natzler, Christoph Baur e Massimo Colarizi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO, n. 44/2011, resa tra le parti e concernente: prescrizione apposta a concessione edilizia;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Dobbiaco;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014, il Cons. Bernhard Lageder e uditi, per le parti, gli avvocati Luigi Manzi, Colarizi e Dieter Schramm, quest’ultimo per delega dell’avvocato Ivo Tschurtschenthaler;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.r.g.a., Sezione autonoma di Bolzano, respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 330 del 2008, proposto dalla BBG Trading s.r.l. avverso la prescrizione della concessione edilizia del 22 agosto 2008 – rilasciata dal Comune di Dobbiaco in accoglimento di relativa istanza presentata dalla società ricorrente per il restauro e risanamento dell’edificio tavolarmente identificato dalla p.ed. 447 in P.T. 1376/II C.C. Dobbiaco, acquistato con atto notarile del 29 dicembre 2005 dalle Ferrovie Real Estate s.p.a. e dalla Ferrovie Italiana s.p.a. –, che limitava il titolo edilizio «esclusivamente» alla «destinazione d’uso “servizio ferroviario” » (v. così, testualmente, la censurata prescrizione della concessione edilizia).

Il T.r.g.a. affermava la conformità della prescrizione alle statuizioni della propria precedente sentenza n. 243/2008, con la quale erano stati accolti due ricorsi, tra di loro riuniti, proposti dalla stessa società ricorrente avverso due dinieghi di concessione edilizia aventi ad oggetto il restauro e risanamento dell’edificio in questione, sulla base dei seguenti rilievi:

- le istanze di concessione avevano ad oggetto diretto e immediato esclusivamente il restauro e risanamento dell’edificio, e non già il mutamento della destinazione d’uso;

- il Comune erroneamente aveva supposto che la ricorrente intendesse realizzare volume residenziale liberamente disponibile, con conseguente illegittimità dei dinieghi;

- l’eventuale accoglimento dell’istanza di concessione giammai sarebbe stato idoneo a consentire una modifica della destinazione urbanistica stabilita nel piano urbanistico comunale («zona ferroviaria»).

Il T.r.g.a., nella qui impugnata sentenza, rilevava che il sindaco, in sede di rilascio della concessione edilizia, a norma degli artt. 70 e 80 l. prov. 11 agosto 1997, n. 13 (l. urb. prov.) era tenuto a controllare la conformità della concessione alla destinazione urbanistica, nella specie costituita dalla destinazione a «zona ferroviaria», e che non era configurabile un diritto della società istante alla modificazione delle previsioni di zonizzazione del p.u.c., rimessa al potere pianificatorio dell’ente territoriale, connotato da ampia discrezionalità.

2. Avverso tale sentenza interponeva appello l’originaria ricorrente, deducendo i seguenti motivi:

a) l’erronea e travisata interpretazione della sentenza n. 243/2018 del T.r.g.a., peraltro impugnata dinanzi al Consiglio di Stato;

b) la violazione dell’art. 360, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., per l’erronea qualificazione della destinazione d’uso dell’edificio de quo come destinazione ad «uso terziario a servizio delle ferrovie», non prevista dall’art. 75, comma 2, l. urb. prov., trattandosi per contro di immobile catastalmente classificato come abitazione di tipo economico (A/3), destinato ad uso abitativo;

c) il travisamento delle risultanze processuali sotto diverso profilo, per non aver il T.r.g.a. tenuto in debita considerazione la missiva della società Ferservizi s.p.a. del 27 marzo 2008, con cui era stato comunicato alla società appellante che l’immobile in esame non era più strumentale all’esercizio del servizio ferroviario.

La società appellante chiedeva pertanto, in riforma dell’appellata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado.

3. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale, contestando la fondatezza dell’avversario appello e chiedendone la reiezione. L’appellato Comune proponeva, inoltre, appello incidentale, condizionato all’accoglimento dell’avversario appello principale, riproponendo l’eccezione di inammissibilità dell’avversario ricorso di primo grado, attesa l’inconfigurabilità di un’impugnazione solo parziale della concessione edilizia, la quale, in assenza della censurata prescrizione, non sarebbe stata rilasciata.

4. All’udienza pubblica dell’8 aprile 2014 la causa è stata trattenuta in decisione (nella stessa udienza, è stato trattenuto in decisione anche il ricorso in appello proposto avverso la sentenza n. 243/2008, iscritto sub r.g. n. 8175 del 2009).

5. L’appello principale è infondato.

5.1. In reiezione del primo motivo d’appello, di cui sopra sub 2.a), è sufficiente rilevare che:

- il giudicato amministrativo di accoglimento di un’azione di annullamento, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione, si forma sia sul decisum, sia sui motivi portanti della decisione (causa decidendi), da cui siano ricavabili i criteri conformativi del riesercizio del potere amministrativo;

- nel caso di specie, la sentenza n. 243/2008, nella sua parte conformativa, contiene un’espressa statuizione attorno all’incompatibilità urbanistica della destinazione d’uso reclamata dall’odierna appellante;

- sia la concessione edilizia, nella parte in cui limita la destinazione d’uso a quella di «servizio ferroviario» – peraltro, in dichiarata ottemperanza alla sentenza n. 243/2008 (v. l’epigrafe dell’impugnata concessione edilizia, nonché la condizione in calce, secondo cui la menzionata sentenza forma parte integrante della concessione) –, sia la qui appellata sentenza del T.r.g.a., poggiano su una corretta interpretazione della parte conformativa della sentenza n. 243/2008, che, in modo chiaro ed univoco, ha affermato l’incompatibilità urbanistica della destinazione d’uso abitativa ‘libera’ reclamata dall’odierna appellante;

- il mancato passaggio in giudicato formale della sentenza n. 243/2008 non osta all’esecuzione della medesima in sede di riesercizio del potere, a fronte della mancata sospensione della sua esecutività;

- come, infine, correttamente rilevato dal T.r.g.a., il sindaco, in sede di rilascio della concessione edilizia, a norma degli artt. 70 e 80 l. urb. prov. era tenuto a controllare la conformità della concessione alla disciplina urbanistica, nella specie costituita dalla destinazione a «zona ferroviaria», con conseguente legittima specificazione di detta destinazione nel titolo abilitativo.

5.2. Destituiti di fondamento sono i motivi d’appello sub 2.b) e 2.c), tra di loro connessi e da esaminare congiuntamente, in quanto:

- è incontroverso che l’edificio in questione, originariamente destinato, di fatto, ad alloggi di servizio del personale ferroviario, secondo le previsioni del piano urbanistico comunale di Dobbiaco è ubicato in «zona ferroviaria»;

- l’articolo 41 delle norme di attuazione del p.u.c. (adottate con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 3 agosto 1999, approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 5232 del 29 dicembre 2000, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 6 marzo 2001 e riconfermato con deliberazione consiliare n. 5 del 9 febbraio 2011), recante la rubrica «zona ferroviaria», dispone testualmente: «Questa zona comprende le aree riservate ai binari, alle stazioni, ai fabbricati nonché agli impianti ferroviari. In questa zona, nonché su tutte le aree di proprietà ferroviaria lungo il tracciato dei binari non destinate a zona ferroviaria, possono essere realizzati gli impianti e le attrezzature necessari per l'esercizio e la sicurezza del traffico ferroviario. Nelle stazioni possono essere realizzate tutte le strutture di terziario a servizio della clientela ferroviaria. Per le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di zona dovrà essere di almeno 5 m. Per l’ampliamento di costruzioni la distanza minima dal confine di zona non potrà essere inferiore a quella dell’edificio esistente. Al di fuori delle aree di proprietà delle Ferrovie, la distanza minima dei nuovi fabbricati dal bordo esterno della più vicina rotaia non dovrà essere inferiore a quella prevista dall’art. 112 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13»;

- alla luce di quanto sopra appare corretto l’assunto del Comune, sostanzialmente confermato dal T.r.g.a., secondo cui una destinazione d’uso residenziale ‘libera’, non funzionale all’esercizio del servizio ferroviario (qual’era, invece, pacificamente l’originaria destinazione di fatto dell’edificiode quo), è incompatibile con la destinazione urbanistica della zona di ubicazione dell’immobile, poiché in contrasto con la disciplina di cui al citato art. 41 delle n.t.a. del p.u.c.;

- di tale situazione appare essere stata consapevole la stessa ricorrente sin dall’acquisto dell’immobile, nel mese di dicembre 2005, avendo la stessa, nell’anno 2006, presentato istanza di cambiamento della destinazione urbanistica dell’area in oggetto da ‘zona ferroviaria’ a ‘zona di verde agricolo’;

- sotto il profilo della disciplina della destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, la novella apportata all’ordinamento urbanistico provinciale dalla l. prov. 2 luglio 2007, n. 3, costituita dall’inserimento, nell’art. 107 l. urb. prov., del nuovo comma 20-ter – che esclude dall’ivi consentita trasformazione in volume abitativo di edifici con la destinazione d’uso di cui all’art. 75, comma 2, lett. b), l. urb. prov. («attività terziaria eccettuato il commercio»), tra l’altro, gli «immobili che sono e sono stati di pertinenza delle Ferrovie, esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38» –, presuppone la riconduzione legislativa, a valenza ricognitiva, della destinazione d’uso degli immobili originariamente strumentali all’esercizio del servizio ferroviario (tra cui, quindi, anche gli immobili olim destinati ad alloggi di servizio del personale ferroviario) nella categoria di destinazione d’uso ex art. 75, comma 2, lett. b), l. urb. prov. («attività terziaria eccettuato il commercio»), e non già nella categoria di destinazione d’uso reclamata dall’odierna appellante, di cui alla precedente lett. a) del comma 2 del citato art. 75 («abitazione»), con conseguente indubbia rilevanza urbanistica dell’eventuale mutamento della destinazione d’uso, ai sensi dell’art. 75, comma 3, l. urb. prov.;

- irrilevanti appaiono la classificazione catastale dell’edificio in oggetto e la missiva della società Ferservizi s.p.a. del 27 marzo 2008, invocata dall’odierna appellante nel contesto del motivo d’appello sub 2.c), trattandosi di elementi inidonei ad incidere sul richiamato assetto normativo ed urbanistico applicabile alla fattispecie in esame.

Conclusivamente, per le esposte ragioni, l’appello principale è da respingere, con assorbimento di ogni altra questione, ormai irrilevante ai fini decisori.

7. Alla reiezione dell’appello principale consegue la declaratoria d’improcedibilità dell’appello incidentale del Comune, espressamente condizionato all’accoglimento del primo.

8. Tenuto conto di ogni circostanza connotante la presente controversia, si ravvisano i presupposti di legge per dichiarare le spese del presente grado do giudizio interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (ricorso n. 2540 del 2011), respinge l’appello principale, dichiara improcedibile l’appello incidentale condizionato e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza; dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2014, con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)