Cons. Stato Sez. V sent. n. 1570 del 26 marzo 2003 REPUBBLICA ITALIANA N

REPUBBLICA ITALIANA N. 1570/03 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2988 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1997

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sull’appello proposto dalla società in accomandita semplice EDIL MARINA DI VERDINA BERNARDINI PAOLA E C. (già Edil Marina di Procopio Domenico e poi Edil Marina di Peronace Angela), con sede in Davoli, in persona della signora Paola Verdina Bernardini, difesa dall’avvocato Sandro Nisticò e domiciliata in Roma, via Prestinari 13, presso lo studio dell’avvocato Francesco Lombardi Comite;

contro

il comune di DAVOLI, costituitosi in giudizio in persona del sindaco Nicola Seminarti, difeso dagli avvocati Carlo Gualtieri e Luigi Scicchitano e domiciliato presso il primo in Roma, via Fabio Massimo 88;

per l’annullamento

della sentenza 12 febbraio 1996 n. 197, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha respinto il ricorso contro il provvedimento del sindaco di Davoli 10 settembre 1987, recante annullamento della concessione edilizia in variante 19 maggio 1987.

Visto il ricorso in appello, notificato il 13 marzo 1997 e depositato l’1 aprile 1997;

visto il controricorso del comune di Davoli, depositato il 15 dicembre 1997;

vista la memoria prodotta dall’appellante il 2 gennaio 2003;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, all’udienza del 7 gennaio 2003, il consigliere Raffaele Carboni, e udito altresì l’avvocato Gualtieri per il Comune appellato;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Il sindaco di Davoli rilasciò ai coniugi Domenico Procopio e Angela Peronace la concessione edilizia 27 febbraio 1984 n. 960 per un fabbricato per attività artigianali costituito da due piani fuori terra e un seminterrato. Con concessione 31 gennaio 1986 n. 3 fu effettuata la voltura della precedente concessione a favore della società Edil Marina di Procopio Domenico. Con la concessione 19 maggio 1987 n. 97 fu autorizzata una variante che comportava in particolare, secondo quanto è detto nella relazione tecnica, un aumento della superficie del corpo di fabbrica interrato. Con l’atto sopra indicato il sindaco ha proceduto all’annullamento della variante, con la motivazione che, a un più accurato esame del progetto, i cui elaborati grafici erano poco chiari, era emerso che il piano seminterrato ricadeva nella fascia di rispetto della strada statale 106 denominata Jonica ed era in contrasto con l’articolo 8 delle norme tecniche d’attuazione del regolamento edilizio comunale, e aggiungendo che sussisteva interesse pubblico all’annullamento stante l’insistenza del manufatto sulla fascia di rispetto di strada interessata da intenso traffico.

Edil Marina con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Calabria notificato il 10 novembre 1987 ha impugnato il provvedimento dedudendone l’illegittimità per motivi che si possono riassumere come segue: 1) l’atto era stato emanato senza acquisire il parere della commissione edilizia comunale, e in ogni caso dal contenuto dell’atto non emerge il tenore del parere eventualmente reso dalla commissione; 2) il manufatto autorizzato in realtà non era seminterrato, bensi completamente interrato, e quindi non ricadeva nel divieto di costruzioni sancito dall’articolo 8 delle norme tecniche d’attuazione del regolamento edilizio; 3) non sussisteva un interesse pubblico attuale e concreto all’annullamento, né la generica motivazione del provvedimento dava conto della comparazione tra l’interesse pubblico e il sacrificio imposto al privato. Il comune, costituendosi in giudizio, ha prodotto il parere della commissione edilizia.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto il ricorso giudicandone infondati i motivi: quanto al primo, perché il parere della commissione edilizia era stato acquisito e non aveva importanza che non fosse menzionato nel provvedimento, quanto al secondo perché, prescindendo dall’esaminare se il manufatto fosse da qualificare come interrato o seminterrato, la norma del regolamento edilizio va intesa nel senso del divieto di qualsiasi costruzione, anche interrata; quanto al terzo perché il provvedimento era sufficientemente motivato.

Appella Edil Marina deducendo i motivi seguenti.

1) Il preteso contrasto con il regolamento edilizio era già nella concessione edilizia n. 960 del 1984, rimasta efficace dopo l’annullamento della variante, sicchè semmai si sarebbe dovuto annullare la prima concessione e non già quella che afferiva solo all’uso e alla destinazione del fabbricato.

2) Nel provvedimento impugnato manca la menzione del parere della commissione edilizia, la cui produzione in giudizio aveva costituito un’inammissibile integrazione del provvedimento.

3) l’articolo 8 delle norme tecniche di attuazione, secondo cui nelle zone di rispetto delle strade (nonché nelle zone di rispetto dei fiumi e nelle altre zone “di rispetto assoluto”) è vietata qualsiasi nuova costruzione e le costruzioni esistenti non possono essere ampliate o sopraelevate, vale come risulta dal riferimento agli ampliamenti e alle sopraelevazioni, soltanto per le costruzioni che emergono dal piano stradale.

4) La motivazione del provvedimento relativa all’interesse pubblico all’annullamento è censurabile, perché il traffico veicolare non è affatto turbato dal corpo di fabbrica in questione, ed è censurabile la sentenza laddove ha ritenuto che il provvedimento d’annullamento non richiedesse una particolare motivazione stante il breve lasso di tempo intercorso tra la concessione e il suo annullamento.

Il comune si è costituito eccependo l’inammissibilità di un atto di motivi aggiunti prodotto in primo grado e mai notificatogli.

DIRITTO

Il 2 gennaio 2003, in prossimità dell’udienza di discussione della causa, l’appellante ha depositato la concessione edilizia in sanatoria 12 ottobre 2000 n. 102, relativa a un fabbricato destinato ad attività commerciali ubicato nella località Canace di Davoli Marina, comprensivo di vani accessori e pertinenza, costruito in difformità della concessione edilizia n. 960 del 27 febbraio 1984, e ha dichiarato esser cessata la materia del contendere. In base a tale produzione e dichiarazione, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. La stessa circostanza, del rilascio della concessione in sanatoria, costituisce giusto motivo per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Per questi motivi

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta dichiara improcedibile l’appello indicato in epigrafe e compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2003, dal collegio costituito dai signori:

Alfonso Quaranta presidente

Raffaele Carboni componente estensore

Giuseppe Farina componente

Paolo Buonvino componente

Marco Lipari componente

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Raffaele Carboni F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....................... 26/03/2003..........................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale