Consiglio di Stato, V, 4 febbraio 2004, n. 368
EDILIZIA
Legittimazione a domandare la concessione edilizia, Spetta non solo al proprietario del terreno, ma anche al soggetto titolare di altro diritto reale di godimento del fondo. Compete al comune procedere all’indagine preliminare istruttoria prima di rilasciare il titolo edilizio.
REPUBBLICA ITALIANA N.368/04REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 896 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2003
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso
in appello n. 896/2003,
proposto da Blanc Lucia, Parrini Renzo, Polesel Umberto, Peloso Angelo e Peloso
Mirella, tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alessandra Carozzo e Mario
Contaldi ed elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, Via Pierluigi
da Palestrina n.63;
CONTRO
il Comune di
Sarre, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giorgio Santilli e Mario Menghini ed elettivamente domiciliato presso
quest’ultimo in Roma, Via della Mercede n.52;
E NEI CONFRONTI DELLA
Le Pommier di
Gandolfi Cinzia & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italo Fognier e Andrea Zanello ed
elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Via Crescenzio n.16;
per l’annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta n.36/02
in data 14.3.2002;
Visto l’atto di appello con
i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione
in giudizio del Comune di Sarre e della Le Pommier di Gandolfi Cinzia & C.
s.a.s.;
Viste le memorie difensive di
tutte le parti;
Visti
gli atti tutti della causa;
Alla
pubblica udienza dell’11 novembre 2003, relatore il consigliere Carlo Deodato,
uditi gli Avv.ti Carozzo, Menghini e Zanello;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
la sentenza appellata veniva respinto il ricorso proposto dai sigg.ri
Blanc Lucia, Parrini Renzo, Polesel Umberto, Peloso Angelo, Peloso Mirella,
Coppes Mario, Rosset Maria Ester e Bonfanti Rita
avverso la concessione edilizia n.22-02.2000 del 28.4.2000 rilasciata dal comune
di Sarre alla controinteressata Le Pommier di Gandolfi Cinzia & C. s.a.s.
(d’ora innanzi: Le Pommier), ed avente ad oggetto la costruzione di tre
fabbricati ad uso di civile abitazione, e venivano dichiarati inammissibili i
motivi aggiunti dedotti con atto notificato in data 19 e 21.3.2001, siccome
tardivamente introdotti.
Avverso
tale decisione proponevano rituale appello alcuni dei ricorrenti in primo grado
(e, in particolare, i sigg.ri Blanc Lucia, Parrini Renzo, Polesel
Umberto, Peloso Angelo, Peloso Mirella),
criticando la pronuncia reiettiva gravata ed invocandone la riforma, con
conseguente annullamento della concessione edilizia originariamente impugnata.
Si
costituivano il comune di Sarre e la società Le Pommier, difendendo la
correttezza della statuizione gravata, contestando la fondatezza delle ragioni
addotte a sostegno dell’appello e concludendo per la sua reiezione.
Le
parti illustravano ulteriormente le loro tesi mediante memorie difensive.
Alla
pubblica udienza dell’11 novembre 2003 il ricorso veniva trattenuto in
decisione.
DIRITTO
1.-
E’ controversa la legittimità della concessione edilizia rilasciata in data
28.4.2000 dal comune di Sarre alla società Le Pommier per la costruzione di tre
fabbricati ad uso di civile abitazione sui mappali nn.501, 503, 504, 505 e 709
del c.t. del medesimo comune.
Alcuni
proprietari di un terreno confinate con quello oggetto dell’intervento
edilizio, avevano, in particolare, impugnato il relativo titolo, assumendone
l’illegittimità sia per il contrasto della progettata strada d’accesso al
complesso immobiliare con l’art.XII/4 del regolamento edilizio, sia per il
difetto in capo alla società controinteressata della disponibilità dell’area
sulla quale avrebbe dovuto passare la predetta via, e domandandone
l’annullamento.
Il
Tribunale adìto riscontrava, di contro, la legittimità del provvedimento
controverso, sotto entrambi i profili contestati, e rilevava la tardività dei
motivi aggiunti introdotti dai ricorrenti con atto notificato in data
19-21.3.2001, con i quali erano stati dedotti ulteriori profili di contrasto del
progetto della strada con la disciplina edilizia comunale.
Gli
appellanti contestano la correttezza di tale pronuncia reiettiva, con
riferimento ad entrambe le censure originariamente svolte, ma omettono qualsiasi
critica al capo relativo alla declaratoria della inammissibilità dei motivi
aggiunti.
Le
parti appellate difendono, di contro, il convincimento espresso in prima
istanza, del quale invocano la conferma.
2.-
Occorre, preliminarmente, definire l’ambito cognitivo del presente giudizio.
Come
si è già rilevato, gli appellanti hanno mancato di formulare qualsivoglia
addebito critico all’indirizzo del capo della decisione con cui era stata
dichiarata l’inammissibilità dei motivi aggiunti (in quanto tardivamente
introdotti), limitandosi a ribadire le pertinenti censure nel corpo
dell’appello, così come dedotte nell’atto originario.
Sennonchè,
l’omessa deduzione di alcuna critica in merito alla declaratoria
dell’inammissibilità dell’atto contenente i motivi aggiunti (che si
configura come un capo autonomo della statuizione gravata) comporta il passaggio
in giudicato della relativa statuizione e preclude l’esame delle relative
doglianze: meramente riproposte nonostante la sussistenza di una pronuncia che
ne impedisce la disamina e che andrebbe preliminarmente riformata.
La
semplice riformulazione dei motivi aggiunti, in mancanza dell’impugnazione del
capo che ne ha dichiarato l’inammissibilità e della deduzione al suo
indirizzo di specifiche critiche, non consente, infatti, di procedere alla
disamina di censure irrimediabilmente coperte dalla incontestata e definitiva
declaratoria della loro irrituale introduzione.
3.-
L’indagine risulta, quindi, circoscritta alle due censure dedotte con il
ricorso originario ed entrambe disattese con la pronuncia gravata.
4.-
Con il primo motivo di appello, riferito alla seconda doglianza svolta in primo
grado, si critica il convincimento espresso dal T.A.R. in merito alla corretta
verifica da parte del Comune della disponibilità da parte della Le Pommier
dell’area sulla quale avrebbe dovuto essere realizzata la strada d’accesso
al complesso immobiliare contestualmente assentito.
Ribadiscono,
in proposito, gli appellanti che il Comune avrebbe errato nel non rilevare la
sussistenza in capo alla società Le Pommier del titolo sostanziale postulato
dall’art.4, comma 1, legge 28 gennaio 1977, n.10, per il rilascio della
concessione edilizia; e ciò per l’asserita inidoneità della scrittura
privata contenente la costituzione di una servitù di passaggio sul mappale
n.506 in favore dei danti causa della controinteressata a fondare la
legittimazione di quest’ultima, sotto il duplice profilo della mancata
“formalizzazione” dell’atto e della sua omessa sottoscrizione da parte di
taluni soggetti comproprietari del terreno (le mogli dei concedenti).
4.1-
La disamina di tale doglianza esige una preliminare ricognizione dei principi
che presiedono alla verifica da parte del sindaco del titolo di disponibilità
dell’area interessata dall’intervento edilizio ed alla conseguente
valutazione della sua correttezza.
Premesso
che la legittimazione attiva descritta dall’art.4, comma 1, legge n.10/77
risulta configurabile, secondo un’esegesi consolidata della norma, non solo in
capo al proprietario del terreno, ma anche in favore del soggetto titolare di
altro diritto reale di godimento del fondo che lo autorizzi a disporne con un
intervento costruttivo e che compete al comune procedere a siffatta preliminare
indagine istruttoria prima di rilasciare il titolo edilizio, occorre precisare
che all’amministrazione non è richiesta un’indagine (sulla ricorrenza di
tale presupposto) che si estenda fino alla ricerca d’ufficio di eventuali
elementi limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità
allegato dal richiedente (Cons. St, sez. V, 22 giugno 2000, n.3525) e che il
giudizio di legittimità della concessione edilizia va, in ogni caso, compiuto -
in particolare nei casi, quale quello in esame, in cui il ricorso è stato
impostato come azione impugnatoria intesa ad ottenere l’annullamento del
titolo e non come azione di accertamento (senz’altro ammissibile nell’ambito
della giurisdizione esclusiva esistente nella materia controversa)
dell’insussistenza della disponibilità dell’area e, dunque, della non
spettanza del permesso a costruire - sulla base delle informazioni, di fatto e
di diritto, disponibili al momento del rilascio del titolo (fatta salva la
verifica di eventuali carenze istruttorie).
Ne
consegue che al comune compete la verifica della dimostrazione di un titolo
sostanziale idoneo a costituire in capo all’istante il diritto di sfruttare la
potenzialità edificatoria dell’immobile, senza che a tale allegazione debba
seguire un’ulteriore indagine circa le implicazioni, di ordine civilistico,
del rapporto generato dalla concessione del diritto reale di godimento; tant’è
vero che la concessione edilizia viene sempre rilasciata con la clausola di
salvezza dei diritti dei terzi, proprio al fine di lasciare impregiudicate
eventuali posizioni soggettive di terzi confliggenti con l’assenso a
costruire.
4.2-
In coerenza con tali parametri valutativi, risulta agevole rilevare che
l’allegazione, da parte della Le Pommier, delle scritture private in data
26.7.1972, con la quale i sigg.ri Peloso, Parrini, Coppes e Polesel concedevano
ai sigg.ri Bal e Tarello (danti causa della Le Pommier) la servitù di passaggio
carraio sull’area interessata dalla costruzione della strada controversa, e in
data 31.12.1977, con la quale i concedenti si impegnavano a liberare il
passaggio e riconoscevano di aver costituito il relativo titolo di godimento, e
dell’atto pubblico di vendita notaio Marcoz del 10.3.2000, con il quale il
venditore sig. Bal riconosceva l’esistenza della servitù, risultava
senz’altro idonea ad attestare la legittimazione della Le Pommier a richiedere
la concessione edilizia relativa alla realizzazione sul mappale n.506 della
strada di collegamento tra la viabilità comunale ed il complesso immobiliare,
in quanto univocamente significativa dell’avvenuta costituzione in capo ai
danti causa della società istante di un diritto di godimento sull’immobile
che li autorizzava alla sua utilizzazione ed alla sua conforme trasformazione
edilizia (ovviamente, previo conseguimento della concessione edilizia).
A
fronte della situazione di fatto e di dritto appena descritta, in presenza della
quale è stata rilasciata la concessione edilizia, correttamente il comune ha
ritenuto adeguatamente documentata la disponibilità dell’area da parte della
società richiedente.
4.3-
Né tale conclusione risulta smentita od inficiata dalle avverse deduzioni
svolte dagli appellanti.
4.3.1-
In merito alla dedotta, mancata “formalizzazione” della scrittura privata,
in quanto non trasfusa in atto pubblico né trascritta, è sufficiente rilevare
che l’art.1350 n.4 c.c. postula che gli atti costitutivi di servitù prediali
debbano farsi per iscritto (cioè: per atto pubblico o per scrittura privata) a
pena di nullità e che, quindi, la scrittura privata si rivela senz’altro
idonea a produrre gli effetti costituivi voluti dalle parti (restando, perciò,
indifferente, ai fini della validità e della sua efficacia, l’omessa stipula
dell’atto pubblico).
Quanto
all’omessa trascrizione dell’atto costituivo della servitù, è sufficiente
rilevare che il regime di pubblicità degli atti relativi a beni immobili
sancito dagli artt.2643 e ss. c.c. serve solo ad assicurare la loro opponibilità
ai terzi, ma non anche a costituire i diritti ivi attribuiti o a condizionare
l’efficacia dei relativi negozi giuridici.
4.3.2-
In merito, infine, all’omessa sottoscrizione della scrittura privata
costituiva della servitù da parte di alcuni comproprietari, è sufficiente
ribadire che l’allegazione di un titolo negoziale apparentemente idoneo a
fondare la legittimazione del richiedente non imponeva all’amministrazione di
indagare ulteriormente per verificare la sua validità ed efficacia, sotto
profili non immediatamente percepibili o puntualmente rappresentati al comune.
In
mancanza, pertanto, di risultanze istruttorie che indicassero la carenza della
sottoscrizione di alcuni comproprietari (si ripete: non agevolmente apprezzabile
nel corso di un esame ordinario, anche diligente, della domanda), correttamente
l’amministrazione ha ritenuto titolata la Le Pommier a chiedere la concessione
edilizia (quale avente causa dei soggetti titolari della servitù di passaggio)
ed ha omesso ulteriori (ed apparentemente non necessarie) verifiche istruttorie.
Né
può lamentarsi alcuna conseguenza dannosa dal rilascio del titolo controverso
per la sfera giuridica dei comproprietari che hanno omesso di sottoscrivere la
scrittura privata costituiva della servitù, posto che la loro posizione
soggettiva è preservata dalla clausola generale che garantisce la salvezza dei
diritti dei terzi eventualmente confliggenti con la concessione edilizia.
4.4.
La doglianza relativa all’asserita scorretta verifica della disponibilità
dell’area da parte della società appellata, va, in definitiva, disattesa.
5.-
Con la seconda censura, gli appellanti ribadiscono il contrasto della
concessione edilizia relativa alla realizzazione della strada d’accesso al
complesso immobiliare contestualmente assentito con la disciplina sulla
larghezza delle strade contenuta nel regolamento edilizio del comune.
Sulla
base della sua presupposta ascrizione alla tipologia E (secondo la definizione
offerta dall’art.XII-2 del regolamento), si assume, in particolare, che la
strada in questione non soddisfa le pertinenti caratteristiche di ampiezza
prescritte dall’art.XII-4 e, segnatamente, la larghezza di metri 5 prevista
per una carreggiata veicolare a due sensi di marcia, posto che la via
disponibile dalla società appellata raggiunge, al massimo ed in un solo punto,
metri 4.
5.1-
Le parti appellate replicano, al riguardo, con argomentazione condivisa dai
primi giudici, che la strada in questione va ascritta alla tipologia H e che,
come tale, integra le caratteristiche di ampiezza previste per quella categoria
nella misura di 3 metri della carreggiata.
5.2-
La questione si risolve, pertanto, nella decisiva classificazione della strada
controversa, alla quale conseguono l’individuazione del regime regolamentare
di larghezza alla stessa applicabile e la verifica della sussistenza della
dedotta violazione della disciplina di riferimento.
5.3-
Dall’esame della descrizione delle diverse tipologie di strade catalogate
all’art.XII-2 del regolamento edilizio si ricava agevolmente, come già
riscontrato in prima istanza, che la strada in questione va ascritta alla
categoria H: strade private, anziché a quella E: strade comunali costituenti la
viabilità secondaria.
Premesso
che l’indagine in questione va evidentemente riferita alla configurazione
finale della strada, e cioè alla funzione ed ai caratteri risultanti dal
progetto assentito, si deve rilevare che, mentre della pretesa tipologia E
difettano alcune qualità essenziali, quali la sua menzione nel P.R.G. o nel
P.U.D. tra quelle costituenti il reticolo della viabilità interna e la sua
idoneità ad essere gravata di servitù di pubblico passaggio (servendo la sola
proprietà Le Pommier), della categoria H ricorrono, di contro, tutti i
caratteri previsti dalla relativa disposizione regolamentare, e, in particolare,
la sua esclusiva destinazione al servizio degli edifici oggetto della
concessione (da riguardarsi con riferimento alla strada da realizzare e non al
passaggio esistente al momento della concessione).
5.4-
L’annoverabilità della strada in questione tra quelle denominate come strade
private nel regolamento edilizio implica, in definitiva, la conformità della
concessione, sotto il profilo nella specie esaminato, con la pertinente
disciplina regolamentare delle sue caratteristiche e, segnatamente, della sua
ampiezza.
5.5-
Resta da ribadire che l’esame delle altre questioni relative alla compatibilità
della strada con la disciplina edilizia del comune di Sarre (e riferite, in
particolare, al presunto contrasto con gli artt.11 e 16 delle n.t.a. del p.r.g.)
è precluso dall’intervenuto consolidamento (già rilevato supra
al punto 2) della declaratoria dell’inammissibilità dei motivi aggiunti
con cui erano state sollevate.
6.-
Alle considerazioni che precedono conseguono la reiezione dell’appello e la
conferma della decisione impugnata.
7.-
La complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dibattute giustifica la
compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quinta,
respinge il ricorso indicato in epigrafe e compensa le spese processuali;
ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.