TAR Lombardia, Sez. IV, n. 667, del 14 marzo 2014
Rifiuti.Illegittimità comunicazione di esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi per realizzare un impianto di “gassificazione”

E’ necessario accertare preventivamente il tipo di procedimento autorizzativo da seguire per l’impianto di trattamento di rifiuti, tra la procedura ordinaria (art. 208 d.lgs. 152/2006) o quella semplificata (art. 216 d.lgs. 152/2006). Infatti, la qualificazione dell'impianto non può essere effettuata sulla base del dato, di per sé neutro, che l'impianto è impiegato per il "trattamento termico" dei rifiuti. Tale elemento, infatti, è richiamato sia nella definizione normativa di "incenerimento" che in quella di coincenerimento, e non può, quindi, costituire il criterio differenziale tra le due tipologie di impianti, che il legislatore individua, invece, nella finalità prevalente dell'attività svolta: eliminazione dei rifiuti per gli impianti di incenerimento, produzione di energia (o di altri beni) per gli impiantì di coincenerimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00667/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 266 del 2013, proposto da: 
Ecotrattamenti S.r.l., in persona del legale rapp. p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe P. Mussumeci, con domicilio fissato ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39;

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Viviana Fidani, elettivamente domiciliata in Milano, piazza Città di Lombardia, 1; 
Comune di Limbiate, non costituito;
Provincia di Monza e Brianza, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Elisabetta Baviera, Luciano Fiori, elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in Milano via Corridoni 39;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Comitato "Più Limbiate Meno Cemento", in persona del Presidente p.t., Mauro Varisco e Tiziano Sborchia, rappresentati e difesi dagli avv. Federico Boezio, Antonio Mannironi, Claudia Galdenzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Cadore 36;

per l'annullamento

del Decreto Dirigenziale, reso in data 5 novembre 2012 dall'Arch Fabio Lopez Nunes, Direttore del Settore Ambiente e Agricoltura della Provincia di Monza e Brianza, avente n. 312312012 Raccolta Generale - Fascicoli n. 9.11/2010/361 - 9.9/2011/155 nonchè di tutti gli atti successivi, conseguenti e presupposti.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Provincia di Monza e Brianza;

Visto l’atto di intervento ad opponendum;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente opera nel settore del trattamento e della valorizzazione dei rifiuti e delle biomasse e, in data 30 dicembre 2010, presentava alla Provincia di Monza e Brianza comunicazione di esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi per realizzare un impianto di “gassificazione”. Successivamente presentava richiesta di assoggettabilità a Via per l’installazione dell’impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti e recupero energetico da realizzarsi nel Comune di Lambiate, nonché, in data 21.4.2011, domanda di autorizzazione all’emissioni in atmosfera. In data 7.12.2011 e 16.12.2011, la Regione Lombardia precisava che l’impianto in argomento doveva essere considerato come impianto di incenerimento e, quindi, necessitava dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006. In data 6 novembre 2012 la Provincia di Monza e Brianza archiviava la domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché il provvedimento instaurato in seguito alla sopra citata comunicazione, in quanto l’attività in argomento avrebbe dovuto essere autorizzata ai sensi dell’art. 208 d.lgs. 152/2006, non potendo essere seguita la procedura semplificata.

La società ricorrente impugnava il predetto provvedimento, contestandone la legittimità e chiedendone l’annullamento. In particolare, riteneva che il provvedimento impugnato fosse in contrasto con un precedente giudicato amministrativo, per violazione dell’art. 10, co. 1, lett. b) L. 241/1990 e, in ogni caso, perché aveva erroneamente qualificato l’impianto come di incenerimento, mentre si trattava di impianto di coincenerimento.

L’amministrazione si costituiva regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Il Comitato “Più Limbiate meno cemento”spiegava intervento ad opponendum, contestando la fondatezza del ricorso.

Questo Collegio con ordinanza n. 483 del 20 febbraio 2013 ha nominato un verificatore per accertare la natura dell’impianto da autorizzare.

In data 3 settembre 2013, il verificatore ha depositato la relazione.

All’udienza pubblica del 14 novembre 2013, dopo la discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il presente giudizio verte intorno all’accertamento del tipo di procedimento autorizzativo da seguire per l’impianto di trattamento di rifiuti della società ricorrente.

Il dubbio verte tra la procedura ordinaria (art. 208 d.lgs. 152/2006) o quella semplificata (art. 216 d.lgs. 152/2006). L’applicazione dell’uno o dell’altro procedimento dipende dal tipo di impianto nel caso concreto. Qualora si accertasse la sussistenza di un impianto di incenerimento si dovrebbe seguire la procedura ordinaria; diversamente se si appurasse che l’impianto della società ricorrente fosse di coincenerimento, si dovrebbe seguire la procedura semplificata.

Secondo l’amministrazione l’impianto in argomento è un impianto di incenerimento soggetto, quindi, alla procedura ordinaria; a parere della società ricorrente esso rientra invece tra gli impianti di coincenerimento, soggetto alla procedura semplificata.

Per dirimere il dubbio, il Collegio ha nominato un verificatore che, con relazione depositata il 4 settembre 2013, ha precisato che l’impianto in esame non ha come funzione principale la produzione di energia elettrica.

Va premesso che la qualificazione dell'impianto non può essere effettuata sulla base del dato, di per sé neutro, che l'impianto è impiegato per il "trattamento termico" dei rifiuti. Tale elemento, infatti, è richiamato sia nella definizione normativa di "incenerimento" che in quella di coincenerimento, e non può, quindi, costituire il criterio differenziale tra le due tipologie di impianti, che il legislatore individua, invece, nella finalità prevalente dell'attività svolta: eliminazione dei rifiuti per gli impianti di incenerimento, produzione di energia (o di altri beni) per gli impiantì di coincenerimento (cfr., T.A.R. Piemonte sez. II, 06 febbraio 2007, n. 485).

La funzione principale dell’impianto di coincenerimento è che i rifiuti vengono utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Il verificatore ha ritenuto che l’impianto a dissociazione molecolare, proposto dalla società ricorrente, è un impianto che sarà installato al fine di effettuare il recupero energetico e che include un trattamento termico-chimico per trasformare il rifiuto in un combustibile. Secondo il verificatore, tuttavia, nonostante le premesse in astratto, le potenzialità dell’impianto non appaiono credibili. In altri termini, l’impianto proposto dalla società ricorrente rientra in astratto tra gli impianti di coincenerimento, ma i dati tecnici riportati nei diversi documenti presentati dalla società appaiono, per contro, non chiari e di conseguenza si ritiene che l’impianto non sia in grado di garantire le prestazioni dichiarate in termini di energia elettrica.

Ne deriva, pertanto, che la ricorrente ha chiesto un’autorizzazione in regime semplificato per un impianto di coincenerimento senza, tuttavia, comprovare in concreto le caratteristiche tecniche dell’impianto medesimo, come è emerso dalla verificazione sopra richiamata.

Ne deriva che, pertanto, l’amministrazione ha correttamente rigettato l’istanza.

Il ricorso va, quindi, respinto.

Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

Sono invece posti a carico della parte soccombente gli oneri per la verificazione, la cui liquidazione è rimessa al Presidente della Sezione, ai sensi dell’art. 66, quarto comma, c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;

compensa le spese di lite.

Pone a carico della parte ricorrente il compenso in favore del verificatore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario

Maurizio Santise, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)