Consiglio di Stato, V, 10 febbraio 2004, n. 480
EDILIZIA Abusi Condono (art. 31 l.n.47/1985 e successive modificazioni)
Non c’è onere di immediata impugnazione del
parere negativo reso nell’ambito del procedimento di “condono” edilizio ex
capo IV l. 47 del 1985.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6805/1998
proposto da Comune di Terni ,
in persona del sindaco p.t. ,
rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandro Alessandro, ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del
Consiglio di Stato, in Roma, Piazza Capo di Ferro n.13.
CONTRO
Enrico Santoni, rappresentato e difeso dall’Avv.
Stefano Neri, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio Persiani-Rizzo, in Roma, via Toscana n.10.
E NEI CONFRONTI DI
Associazione Intercomunale Conca Ternana (già
Consorzio Socio- economico-urbanistico del comprensorio Ternano).
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria, n. 182/1998
.
Visto il
ricorso con i relativi allegati
;
Visto
l'
atto
di costituzione in giudizio della parte appellata
;
Esaminate
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 4 novembre 2003,
il Consigliere Marco Lipari;
Uditi gli
avv.ti U. Segarelli, per delega dell’avv. Alessandro e Cartasegna, per delega
dell’avv. Neri;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto
quanto segue:
FATTO
1
La sentenza appellata, in accoglimento dei ricorsi proposti dal Sig.
Enrico Santoni, previa riunione ha
annullato:
a)
il diniego della concessione in sanatoria richiesta dall’interessato,
insieme alla moglie Vincenza Cupido, adottato dal competente assessore del
comune di Terni (prot. 14314/86 del 15 gennaio 1988), riguardante un immobile
ubicato in area sottoposta a vincolo paesaggistico (manufatto in legno di m.
4,30 x 4,50 x 2,30);
b)
il parere negativo adottato, con delibera 16 settembre 1986, n. 305, dal
Consorzio socio economico urbanistico del Comprensorio ternano (poi trasformato
nella “Associazione intercomunale della Conca Ternana”), autorità
competente alla gestione del vincolo paesaggistico e alla espressione del parere
di competenza, nell’ambito della procedura di sanatoria edilizia;
c)
l’ordinanza di demolizione del manufatto adottata dal competente
assessore del comune di Terni, adottata il 10 giugno 1989.
2
Il comune deduce l’infondatezza e l’inammissibilità
dell’originario ricorso.
3
L’appellato resiste al gravame.
DIRITTO
1
In primo luogo, il comune di Terni ripropone la propria eccezione di
inammissibilità dell’originario ricorso, espressamente disattesa dal
tribunale.
2
Secondo l’amministrazione, l’interessato aveva l’onere di impugnare
immediatamente il parere espresso dall’autorità preposta al vincolo
paesaggistico. Ne deriverebbe, quindi, l’inammissibilità del ricorso proposto
contro il provvedimento comunale di rigetto della richiesta di concessione in
sanatoria, basato proprio sull’unica e assorbente ragione costituita dal
parere ostativo dell’autorità competente.
3
Il motivo è infondato.
4
La Sezione è consapevole della perdurante incertezza in ordine alla
definizione dell’onere di immediata impugnazione dei provvedimenti inseriti in
una più ampia e complessa serie procedimentale, nell’ambito della quale
confluiscono interessi e valutazioni di diverse amministrazioni, idonee a
condizionare, con diversa intensità, il contenuto della determinazione finale.
5
In particolare, nel procedimento di sanatoria edilizia di cui
all’articolo 32 della legge n. 47/1985, il parere espresso dall’autorità
preposta alla tutela del vincolo paesaggistico assume valore vincolante, nel
senso che il giudizio negativo espresso dall’organo competente preclude
radicalmente il rilascio della concessione in sanatoria.
6
Inoltre, la giurisprudenza non
dubita che il parere espresso
dall’articolo 32, se favorevole all’intervento edilizio sia annullabile, per
motivi di legittimità, dal Ministero dei beni culturali, ai sensi
dell’articolo 82 del D.P.R. n. 616/1977.
7
Il carattere provvedimentale del parere, quindi, unitamente alla sua
valenza non meramente endoprecedimentale e alla sua attitudine a definire il
contenuto del provvedimento finale dell’amministrazione comunale, induce una
parte degli interpreti a ritenere che tale atto debba essere immediatamente
impugnato, senza attendere la conclusione del procedimento di sanatoria.
8
La Sezione non condivide questa tesi.
9
La determinazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo
paesaggistico trova comunque origine nell’avvio di un procedimento edilizio
partitamene disciplinato, anche nelle sue diverse scansioni temporali. L’atto
assume una valenza esterna nella parte in cui esprime la valutazione compiuta
dell’amministrazione in ordine agli interessi affidati alla sua cura.
10
Ma la concreta lesività del provvedimento si manifesta solo nel momento
in cui esso è trasposto o richiamato nell’atto finale che definisce la
domanda di sanatoria edilizia (Cons. Stato, V Sez. 20 marzo 2000, n. 1511; Cons.
Stato, VI Sez., 28 gennaio 1998, n. 114).
11
In tal senso si pone anche una generale esigenza di tutela
dell’affidamento del privato, considerando che l’atto dell’autorità
titolare del potere di tutela del vincolo è denominato parere e che l’assetto
di interessi complessivo riguardante la richiesta di sanatoria è sintetizzato e
delineato compiutamente solo dal provvedimento dell’autorità comunale.
12
Con una seconda censura, il comune di Terni contesta la sentenza
appellata nella parte in cui ha annullato il provvedimento impugnato in primo
grado per difetto di motivazione.
13
A dire dell’appellante, le affermazioni poste a sostegno del vizio
vanno però contestate innanzitutto perché scendono nel merito, concretandosi
in giudizi analitici sull’ “ambiente circostante”, sulle “proporzioni
del manufatto” abusivo, sulla “sua ubicazione”, nel suo “disegno
architettonico”, sulla sua visibilità anteriore e posteriore, sulla
compatibilità del manufatto con l’abitato circostante, sulla valutazione del
detto abitato circostante che viene fatto oggetto di un puntuale apprezzamento
sotto il profilo dell’ “omogeneità stilistico-formale” e della
“continuità” tale da “tollerare l’inserimento dell’abuso”.
14
A dire dell’amministrazione, la pronuncia resa dal tribunale finisce
per concretizzarsi in una completa rivalutazione di merito della fattispecie,
assolutamente non coerente con il fondamentale principio che il
“riconoscimento di un vizio formale, quale è il difetto di motivazione,
postula, in sede di esecuzione della sentenza, la rinnovazione dell’atto
annullato emendato dal vizio medesimo da parte dell’autorità amministrativa
nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale volto alla tutela dei beni
ambientali”.
15
Gli argomenti esposti dall’amministrazione appellante non sono
persuasivi.
In primo luogo non è esatto affermare che il vizio
accertato dal tribunale si configuri come mero difetto, o mancanza di
motivazione.
16
Al contrario, la pronuncia pone in risalto la concreta inadeguatezza
della motivazione dell’atto, affidata, in ultima analisi, ad una affermazione
meramente tautologica, incapace di indicare, sia pure in modo sommario le
ragioni di contrasto fra l’opera e il vincolo paesaggistico gravante
nell’area su cui insiste il manufatto.
17
In questa corretta prospettiva, quindi, il vizio riscontrato non può
correttamente qualificarsi come formale. È vero che l’amministrazione, in
seguito all’annullamento del provvedimento è investita del potere di
rinnovare l’istruttoria e il contenuto motivazionale dell’atto, tenendo
conto di tutti gli aspetti tecnici e discrezionali rilevanti.
18
Ma l’ampiezza del potere rinnovatorio spettante all’amministrazione,
seppure indiscutibile, non impedisce di rimarcare la portata sostanziale (e non
puramente formale) del vizio di inadeguatezza della motivazione.
19
La lacuna motivazionale, infatti, presuppone un’attenta comparazione
tra i dati fattuali emersi dagli atti di causa, anche in rapporto
all’istruttoria procedimentale e il supporto motivazionale del provvedimento,
che deve essere puntualmente correlato agli specifici interessi protetti
attraverso l’imposizione del vincolo paesaggistico.
20
In concreto, l’accertamento del TAR resta rigorosamente all’interno
dei confini assegnati al giudizio di legittimità, che non ammette un controllo
sostitutivo del giudice sull’attività amministrativa svolta dall’organo
competente.
21
Al contrario, il parere impugnato in primo grado si limita ad
affermazioni troppo generiche e vaghe, incentrate su di un asserito “impatto
ambientale dell’intervento” e sulla affermata incompatibilità dell’opera
con la tutela ambientale della zona vincolata ex l. n. 1497/1939.
22
Si tratta di una motivazione troppo scarna e sintetica per supportare in
modo convincente la statuizione assunta dall’amministrazione. Questa,
pertanto, in sede di rinnovo dell’attività provvedimentale di sua competenza,
dovrà specificare i motivi tecnici e giuridici posti a base della
determinazione conclusiva del procedimento.
23
D’altro canto, proprio la circostanza che, come accertato dal
tribunale, si tratta di “un modestissimo manufatto la cui stessa esistenza può
sfuggire ad un osservatore mediamente attento”.
24
Questa circostanza rende evidente che l’amministrazione debba chiarire,
nella motivazione del provvedimento, l’effettivo impatto paesaggistico
dell’opera in questione, tenendo conto, fra l’altro, della sua visibilità,
delle caratteristiche dei fabbricati circostanti, della natura dei materiali
utilizzati.
25
In tale sede potranno essere superate le preoccupazioni manifestate
dall’amministrazione comunale, secondo la quale “il largo ricorso al condono
verrebbe a stravolgere la natura stessa delle aree ad altissima e ristretta
valenza ambientale quale è la zona di Piediluco, patrimonio inestimabile da
salvaguardare nei confronti di interventi edilizi impropri ed abusivi.”
26
La reiezione dell’appello rende superfluo l’esame dei motivi di
gravame giudicati assorbiti in primo grado.
27
In definitiva, quindi, l'appello deve essere rigettato
.
Le spese possono essere compensate.
Per
Questi Motivi
Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, respinge
l'appello, compensando le spese;
ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4
novembre 2003
, con l'intervento dei signori:
Agostino
Elefante
- Presidente
Giuseppe
Farina
- Consigliere
Aldo Fera
- Consigliere
Marco Lipari
- Consigliere Estensore
Marzio Branca
- Consigliere
Urbanistica. Condono edilizio
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