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Consiglio di Stato, V, 31 dicembre 2003, n. 9284

URBANISTICA  Piano insediamenti produttivi – assegnazioni aree – procedura concorsuale – criteri – fattispecie.         

 

REPUBBLICA ITALIANA                

          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione  

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui ricorsi in appello:

nn. 10613/2001 e 4433/2002 , proposti da Merito Antonio, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Abbamonte, con il quale è elettivamente  domiciliato  in Roma, Via degli Avignonesi, n. 5

CONTRO

n. 10613/01:

- il Comune di Volla, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrico Angelone elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Claudia De Curtis in Roma, Via Barberini, 12,

- Merano Trasporti, s.a.s., La Nuovissima, s.a.s., La Società TIEFFE, la Tipografia Fratelli Paciocco, s.n.c., la Sater, s.r.l., Società Edil Borrelli, Società DA.MA Plast, Società Ecatech Group, Società Casertano e c, Società O.R.FRI, s.n.c., Società Aerre, Società Ortofrutticola Santarosa, s.r.l., Società Fondeuropa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ciro Maglione e Domenico Zeno, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, Via Casaletto 143, c/o Alfredo Pieretti,

- Langella Mario, Società Omau, s.r.l., Ditta Nuova Primavera di Esposito Luigi e C, e Società Tecnomotor, non costituiti;

n. 4433/02:

- Ditta Nuova Canepa Metalmeccanica, s.r.l., Società Fondeuropa, Langella Mario, Società Omau, s.r.l., Ditta Nuova Primavera di Esposito Luigi e C, e Società Tecnomotor, non costituiti;

- la Linel, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per l'annullamento, con il ricorso n. 10613/2001 della sentenza del T.A.R. della Campania, II Sezione, del 4.7.2001, n. 3118, e con il ricorso n. 4433/2002, della sentenza del T.A.R. della Campania del 14.2.2002, n. 867;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 27.5.2003 , il Consigliere  Claudio Marchitiello;

Udito altresì l’Avv. Abbamonte;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso n. 1175/2001, il Sig. Antonio Merito impugnava:

1) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 16.11.2000, n. 210, avente ad oggetto: “presa d’atto graduatoria definitiva lotti P.I.P.”;

2) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 4.9.2000, n. 124, di affidamento dell’incarico per l’attività di istruttoria e di consulenza al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di ricerca sulle attività terziarie;

3) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 5.1.2001, n. 260, avente ad oggetto “assegnazione suolo P.I.P. Via Palazziello – Ditta Edil Borrelli”

4) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 5.1.2001, n. 261, avente ad oggetto “assegnazione suolo P.I.P. Via Palazziello – Ditta Nuova Primavera”;

5) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 5.1.2001, n. 261, avente ad oggetto “assegnazione suolo P.I.P. Via Palazziello – Ditta Tieffe”;

6) la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla del 5.1.2001, n. 260, avente ad oggetto “assegnazione suolo P.I.P. Via Palazziello – Ditta Casertano”,

7) la deliberazione del Consiglio Comunale del 26.3.1985, di approvazione del P.I.P. adiacente Via Montanino;

8) il decreto sindacale n. 1 del 5.1.1999;

9) il bando di assegnazione lotti in area P.I.P. approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22.7.1999, n. 49, con particolare riferimento all’art. 5, comma 3, se ed in quanto interpretato nel senso che la Commissione di valutazione possa avvalersi della consulenza da parte di Università e/o Enti pubblici e/o privati per la valutazione delle singole istanze e non per l’esame di specifiche problematiche derivanti dall’esame delle domande;

10) il bando di assegnazione lotti in area P.I.P. approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale del 22.7.1999, n. 49, con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 4 lett. F e 3 lett. K se ed in quanto interpretati nel senso che la priorità ivi prevista andasse riconosciuta unicamente ai soggetti destinatari di decreti di occupazione ricadenti in area diversa dall’area del P.I.P. approvato dal Comune di Volla;

11) i verbali della Commissione esaminatrice con particolare riferimento al verbale n. 13 se ed in quanto  la commissione avesse ritenuto che la priorità di cui al combinato disposto degli artt. 4 lett. F e 3 lett. K non andasse riconosciuta al ricorrente in quanto soggetto destinatario di procedura espropriativa nell’ambito dell’area del P.I.P. approvato dal Comune di Volla;

12) l’attestato del Segretario generale del Comune di Volla versato in atti l’11.4.2001, indicante le ditte che hanno goduto delle priorità “in quanto soggetti  destinatari di decreti di occupazione ricadenti in era diversa e afferenti il costruendo centro agroalimentare”.

Il Comune di Volla e le società Tieffe, s.r.l., Edil Borrelli, si costituivano in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Proponevano intervento ad opponendum le società Merano Trasporti, s.a.s., La Nuovissima, s.a.s., la Tipografia Fratelli Paciocco, s.n.c., la Sater, s.r.l., Società Edil Borrelli, Società Dana Plast, Società Ecathec Group, Società Casertano e c, Società O.R.Fri, s.n.c., Società Aerre, Società Ortofrutticola Santarosa,  la società Langella Mario, Società Omau, Società Fondoeuropea, s.r.l.,  e la Società Tecnomotor.

Il T.A.R. della Campania, II Sezione, con la sentenza del 4.7.2001, n. 3118, accoglieva il ricorso per l’incompetenza della Giunta Municipale ad approvare la graduatoria degli assegnatari dei lotti P.I.P.

Il Sig. Merito appella la sentenza nelle parti a se sfavorevoli, deducendone la erroneità e 

domandandone la riforma.

Resistono all’appello il Comune di Volla e i soggetti indicati in epigrafe che chiedono la conferma della sentenza appellata.

II – Con il ricorso n. 11416/2002, il Sig. Merito impugnava: il provvedimento del Responsabile del Servizio del Comune di Volla del 13.7.2001, n. 298, avente ad oggetto “approvazione graduatoria definitiva assegnazione lotti in area P.I.P.”

la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Volla 16.11.2000, n. 210, avente ad oggetto: “presa d’atto graduatoria definitiva lotti P.I.P.”.

Il Comune di Volla si costituiva in giudizio opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Proponevano intervento ad opponendum le società Merano Trasporti, s.a.s., La Nuovissima, s.a.s., la Tipografia Fratelli Paciocco, s.n.c., la Sater, s.r.l., Società Edil Borrelli, Società Dana Plast, Società Ecathec Group, Società Casertano e c, Società O.R.Fri, s.n.c., Società Aerre, Società Ortofrutticola Santarosa,  la società Langella Mario, Società Omau, Società Fondoeuropea, s.r.l.,  e la Società Tecnomotor.

Il T.A.R. della Campania, II Sezione, con la sentenza del 14.2.2002, n. 867, respingeva il ricorso.

Il Sig. Merito appella la sentenza chiedendone la riforma.

Resistono all’appello il Comune di Volla e gli altri soggetti indicati in epigrafe.

All’udienza del 27.5.2003 , i ricorsi in appello sono stati ritenuti per la decisione.

DIRITTO

1.- I due appelli in epigrafe, rispettivamente contrassegnati con i nn. 10613/2001 e 4433/2002 possono essere riuniti e definiti con un’unica decisione, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.

2.- Giova far precedere l’esame dei due appelli da una sintetica esposizione dei fatti attinenti alla controversia.

Il Consiglio comunale del Comune di Volla, con la deliberazione del 26.3.1986, n. 41, approvava un piano per gli insediamenti produttivi in un’area adiacente Via Montanino,  assegnando al Sindaco il compito di adottare gli atti espropriativi e alla Giunta Municipale la delega per le assegnazioni in proprietà o in diritto di superficie dei singoli lotti.

Dopo la pubblicazione sul B.U.R.C. del 1.6.1998, n. 1, il Piano per gli insediamenti produttivi diveniva esecutivo e il Sindaco, con decreto del 5.1.1999, vincolava alla espropriazione le aree inserite nel piano.

Con la deliberazione del Consiglio comunale del 22.7.1999, n. 49, veniva approvato il bando per l’assegnazione delle aree all’interno del P.I.P.

Il bando stabiliva la nomina da parte della Giunta Municipale una commissione di valutazione, composta da tre funzionari del Comune che, a sua volta, avrebbe potuto fare ricorso alla consulenza di università e/o enti pubblici e/o privati, con obbligo di avvalersi, “per l’esame delle problematiche derivanti dall’esame delle domande”, di una struttura universitaria e/o pubblica.

Il bando di gara, inoltre, all’art. 4, lett. F), stabiliva che “le ditte e/o le società le cui domande o documentazione risulti conforme a quanto stabilito dalla lettera K dell’art. 3 del presente regolamento, localizzate ed effettivamente operanti nell’ambito del territorio comunale, destinatarie dei provvedimenti espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, godranno di priorità assoluta nella assegnazione dei lotti oggetto del presente bando-regolamento”.

L’art. 3, lett. K, a sua volta, disponeva, in ordine alla documentazione da allegare alla domanda per l’assegnazione dei lotti che “per le ditte e/o società localizzate ed effettivamente operanti sul territorio di Volla, oggetto di procedimenti espropriativi, per la realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, dovranno presentare apposita attestazione rilasciata da enti e/o società espropriante”.

In esecuzione del bando approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del 22.7.1999, n. 49, la Giunta Municipale,  con la deliberazione dell’11.1.2000, n. 395, provvedeva a nominare la commissione che, insediatasi in data 28.1.2000, approvava uno schema di scheda istruttoria per la valutazione della documentazione allegata alle domande di assegnazione delle aree.

Con la successiva deliberazione della Giunta Municipale del 4.9.2000, n. 124, infine, l’incarico per l’attività istruttoria e di consulenza veniva assegnato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sulle attività terziarie (CNR-IRAT).

Il Sig. Antonio Merito, in data 3.12.1999, avanzava istanza per l’assegnazione di un’area all’interno del P.I.P. per la realizzazione di un centro polifunzionale denominato C.I.G.S. (Centro di Istruzione Scuola Guida), per l’effettuazione di una vasta gamma di servizi (autoscuola e servizi collegati).

Il Sig. Merito nella successiva graduatoria provvisoria elaborata dalla commissione esaminatrice (verbale n. 16 del 16.10.2000) si collocava al posto n. 43, con punti 4,8, che veniva confermato, dopo ricorso alla stessa commissione, anche dalla graduatoria definitiva (verbale n. 17 del 30,10,2000)

Con la deliberazione della Giunta Municipale del 31.10.2000, n. 210, infine, le determinazioni della commissione venivano definitivamente approvate.

Il Sig. Merito, non utilmente collocato in graduatoria, non otteneva l’assegnazione di un lotto.

Il T.A.R. della Campania, II Sezione con la sentenza del 4.7.2001, n. 3118, accoglieva il ricorso proposto dal Sig. Merito avverso tutti gli atti della gara per l’assegnazione dei singoli lotti limitatamente al punto in cui il Sig. Merito aveva dedotto la incompetenza della Giunta Municipale ad approvare la graduatoria degli assegnatari, affermando che il provvedimento era di competenza dirigenziale.

Con la successiva sentenza del 14.2.2002, n. 867, la II Sezione del T.A.R. della Campania respingeva il ricorso proposto dal Sig. Merito avverso il provvedimento adottato dal Dirigente del Settore del 13.7.2001, n. 298, con il quale era  stata nuovamente approvata la graduatoria definitiva degli assegnatari.

3.- L’appello indicato in epigrafe con il n. 10613/2001, diretto dal Sig. Merito alla riforma della sentenza del T.A.R. della Campania, II Sezione del 4.7.2001, n. 3118, nella parte in cui è ad esso sfavorevole, è da respingere.

Con il primo motivo, l’appellante insiste nell’affermare la illegittimità della procedura seguita dal Comune di Volla, per violazione del bando.

Secondo l’appellante, la struttura CRN-IRAT, che avrebbe dovuto occuparsi, secondo il bando approvato con la deliberazione consiliare del 22.7.1999, n. 49,  “dell’esame di specifiche problematiche derivanti dall’esame delle domande” avrebbe esorbitato da tali compiti e invaso attribuzioni che, in conformità ai principi contenuti nell’art. 37 del T.U. n. 267 del 2000, erano stati assegnati ad una commissione costituita da dirigenti del Comune.

L’appellante, quindi, deduce che non competeva alla struttura CRN-IRAT, incaricata della “risoluzione di specifiche problematiche”, predisporre le singole schede di valutazione, operare, cioè la istruttoria delle domande, ed esprimere giudizi al posto della predetta commissione esaminatrice.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, si deve osservare che non appare sindacabile il grado di collaborazione dato nel procedimento di cui trattasi dalla predetta struttura CRN-IRAT, in quanto la l’espressione  “problematiche” non può essere definita oggettivamente, essendo la sua interpretazione  legata a valutazioni variabili da soggetto a soggetto, e quindi non sindacabili in sede di legittimità ma rimesse esclusivamente alle determinazioni dei componenti della commissione esaminatrice.

In secondo luogo, sono da condividere le conclusioni alle quali sono pervenuti i primi giudici, che hanno ritenuto risolutivo a respingere la censura il fatto che tutta l’attività posta in essere dalla struttura CRN-IRAT è stata recepita e fatta propria dalla commissione esaminatrice, che quindi se ne è assunta la responsabilità.

Dal verbale del 6.10.2000, n. 13, emerge, infatti, che le singole domande sono state valutate dalla commissione e che la questa ha assegnato al Sig. Merito il punteggio di 4,8 esprimendo anche la motivazione giustificativa di tale punteggio.

Con un secondo, articolato motivo di appello, il Sig. Merito lamenta che non gli è stata riconosciuta alcuna priorità nell’assegnazione dei lotti che, invece, a norma del bando gli sarebbe spettata, in quanto titolare di aree espropriate per la realizzazione del P.I.P.

La censura è evidentemente infondata.

Il bando di gara, con il combinato disposto costituito dagli artt. 4, lett. F) e 3, lett. K), chiaramente ritiene prioritarie (“godranno di priorità assoluta nell’assegnazione dei lotti oggetto del presente Bando-Regolamento”) le richieste di assegnazione di aree da parte di  “ditte o società” destinatarie di provvedimenti espropriativi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Deve, peraltro, trattarsi di ditte o società localizzate ed “effettivamente operanti” nel territorio di Volla.

Il Sig. Merito non è titolare di una ditta “operante” nel territorio comunale che, a causa dell’espropriazione dell’area di pertinenza per la realizzazione di un’opera di interesse pubblico (quale è certamente anche il P.I.P.), è costretta a trasferirsi su altra area.

La domanda di assegnazione formulata dal Sig. Merito, infatti, chiaramente non trae origine  da un’attività destinata ad essere incisa dalla realizzazione di un’opera di interesse pubblico. Il Sig. Merito, infatti, nella sua domanda ha chiesto l’assegnazione di un lotto all’interno del P.I.P. in vista della futura concretizzazione di un Centro di Istruzione Scuola Guida (“l’iniziativa che si intende avviare ha per oggetto la istituzione di un centro polifunzionale denominato C.I.S.G.”).

E’ pertanto evidente che il Sig. Merito non poteva usufruire delle priorità stabilite dal bando.

Sono evidentemente irrilevanti, stante la chiara regola del bando di gara, le deduzioni dell’appellante secondo cui la commissione, solo con la reiezione del ricorso prodotto contro la graduatoria provvisoria, ha indicato la effettiva ragione per la quale non veniva accordata al Sig. Merito la priorità richiesta.

Da quanto precede emerge anche che la circostanza di essere proprietario di aree occorrenti per la formazione del P.I.P. (al momento della domanda non ancora fatte oggetto di espropriazione) è del tutto irrilevante, atteso che su tali aree l’appellante non svolgeva alcuna attività incisa dalla realizzazione del P.I.P.

Il Sig. Merito è insorto anche contro il bando (producendo motivi aggiunti in primo grado), che ha stabilito le regole di priorità alle quali si è fatto riferimento e, tra queste, la clausola istitutiva delle priorità assolute di cui all’art. 4 lett. f).

Le relative censure, peraltro, si rivelano tardive, in quanto non è stata tempestivamente impugnata nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione la deliberazione del Consiglio comunale del 22.7.1999, n. 49, con la quale il bando è stato approvato.

Non sono rilevanti neppure le argomentazioni che riguardano la natura del vincolo gravante sulle aree di proprietà dell’appellante inserite nel piano, atteso che, come si è rilevato, l’appellante non svolgeva sulle predette aree un’attività economica incisa dall’approvazione del P.I.P.

Il bando è chiaro riguardo alle regole che stabiliscono le priorità nell’assegnazione dei lotti e tali regole, come si è rilevato, riguarderebbero anche le aree site nel P.I.P. se queste fossero interessate da attività economiche.

Si rivela infondato anche l’unico motivo di appello dedotto nella impugnativa della sentenza del 14.2.2002, n. 867 (gli altri motivi di tale impugnativa riproducono quelli respinti dal T.A.R. con la sentenza del 4.7.2001, n. 3118 e qui già esaminati).

Con la precedente pronuncia il T.A.R. aveva annullato la deliberazione della Giunta Municipale del 16.11.2000, n. 210, di approvazione della graduatoria degli assegnatari, sul rilievo che tale provvedimento non era di competenza del predetto organo collegiale ma doveva essere adottato da un dirigente del Comune.

La pronuncia quindi non aveva annullato tutta la procedura posta in essere dal Comune per l’assegnazione dei lotti ma solo l’atto di approvazione della graduatoria degli assegnatari.

L’amministrazione, pertanto, non doveva rinnovare, come sostiene l’appellante, tutta la procedura.  Il provvedimento del Dirigente del Settore competente del 13.7.2001, n. 298, che si è limitato ad approvare nuovamente la graduatoria, pertanto, è immune dalle censure formulate dall’appellante.

4.- In conclusione, i due appelli riuniti devono essere respinti.

5.- Le spese del secondo grado del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono integralmente compensarsi fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministra­tiva.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 27.5.2003 , con l'intervento dei signori:

Emidio Frascione                          Presidente

Francesco D’Ottavi                Consigliere

Claudio Marchitiello           Consigliere Est.

Aniello Cerreto                            Consigliere

Carlo Deodato                           Consigliere

 

L'ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE

F.to Claudio Marchitiello                   F.to Emidio Frascione