Cons. Stato Sez. IV sent. n. 1315 del 11 marzo 2003 N

N.1315/2003

Reg. Dec.

N. 6014 Reg. Ric.

Anno 1996

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello nr. 6014 del 1996 , proposto dalla società Costa Dorata s.r.l. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Vassena e Pietro Corda , elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi, n.32, presso l’avv. R. Marini,

CONTRO

- il Comitato circoscrizionale di controllo sugli atti degli enti locali di Tempio Pausania, in persona del legale rappresentante,

- la Regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente in carica della giunta regionale, rappresentata e difesa dall’ avv. Graziano Campus , elettivamente domiciliata in Roma, via Lucullo 24, presso l’Avvocatura regionale della Sardegna,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Sardegna, 13 giugno 1995, n.1128.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna ,

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 , relatore il consigliere Marcello Borioni, uditi gli avvocati P. Corda e R. Marini ;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il T.A.R. della Sardegna, con sentenza 13 giugno 1995, n.1128, ha rigettato il ricorso proposto dalla società Costa Dorata s.r.l., avverso il provvedimento 31 marzo 1994, n.1155, con il quale il Comitato circoscrizionale di controllo sugli atti degli enti locali di Tempio Pausania aveva annullato la deliberazione del consiglio comunale di Loiri-Porto San Paolo 15 gennaio 1993, n.69, recante la “riapprovazione” del piano di lottizzazione “Costa Dorata”, che era stato già a suo tempo approvato con decreto dell’Assessore regionale 21 febbraio 1977, n.39.

Il T.A.R. ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, che possono così essere sintetizzati:

1- Violazione dell’art.20 della legge reg. 23 ottobre 1978, n.62, perché il provvedimento impugnato è stato comunicato al Comune oltre il termine di due giorni;

2- Lo stesso Comitato circoscrizionale di controllo, avendo approvato la delibera consiliare di adozione del piano di lottizzazione, non poteva annullare l’atto di approvazione.

3- Contrariamente a quanto affermato dal Comitato, il piano di lottizzazione riapprovato non era scaduto alla data di adozione del provvedimento impugnato.

4- Inoltre, rientra nelle fattispecie fatte salve dalle norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico n.1.

5- In ogni caso i lavori di urbanizzazione erano stati avviati in tempo utile e la prosecuzione non è stata possibile per factum principi.

La società Costa Dorata contesta le argomentazioni del T.A.R. e ripropone alcune delle censure dedotte in primo grado.

Si è costituita la Regione Sardegna, che resiste all’appello, del quale chiede il rigetto.

Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2002 , il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

La controversia ha per oggetto l’atto in data 31 marzo 1994 con il quale il Comitato circoscrizionale di controllo ha annullato la deliberazione del consiglio comunale di Loiri-Porto San Paolo 15 novembre 1993, n.69, recante la “riapprovazione” del piano di lottizzazione “Costa dorata”, già approvato a suo tempo con decreto dell’Assessore regionale 21 febbraio 1977, n.39.

Con il primo motivo la società appellante denunzia la violazione dell’art.20, comma I della legge reg. 23 ottobre 1978, n.62, per la mancata comunicazione telegrafica all’amministrazione comunale del dispositivo di annullamento entro il termine di due giorni dalla adozione dell’atto di controllo.

Come già affermato dal T.A.R., la norma citata sanziona con la decadenza soltanto l’inosservanza del termine di dieci giorni previsto dal comma successivo per la trasmissione del provvedimento, sicché deve ritenersi che il termine di due giorni abbia natura meramente sollecitatoria.

Sostiene poi l’appellante che l’avvenuta presa d’atto (in data 7 aprile 1993) della deliberazione consiliare di adozione (18 marzo 1993, n.21) impediva all’organo di controllo di annullare la successiva deliberazione consiliare di approvazione (15 novembre 1993, n.69) del piano di lottizzazione.

Sarebbe sufficiente osservare che l’annullamento è stato disposto in sede di controllo non per vizi propri dell’atto di adozione, ma per contrasto con l’art.3, comma I, lett. a) delle norme tecniche di attuazione del piano territoriale paesistico, reso esecutivo con decreto del presidente della giunta regionale in data 6 agosto 1993. Va anche considerato che la presa d’atto dell’adozione da parte dell’organo di controllo faceva espressamente “salvo l’esame sulla delibera di adozione definitiva (ai sensi dell’art.20, comma 4, L.R. citata), che dovrà essere preceduta dal deposito e dalle formalità di rito previste dall’art.20, commi 2 e 3, della L.R. n.45/1989”, dal che si evince che il successivo controllo sull’approvazione non incontrava alcun limite. La società appellante invoca, poi, a sostegno del suo assunto, l’art. 1, ultimo comma, della legge reg. n. 27/1985, in virtù del quale “in nessun caso la decisione dell’organo di controllo può essere fondata su vizi del provvedimento di cui l’atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica”. Il richiamo non è pertinente, poiché l’adozione definitiva (così definisce l’approvazione del piano il citato art. 20 della legge reg. n. 62/1978) non costituisce esecuzione né conferma né ratifica dell’adozione. E’ vero che nella specie la riapprovazione è avvenuta “senza variazione alcuna rispetto alle previsioni urbanistiche” del piano di lottizzazione approvato con decreto dell’Assessore regionale 21 febbraio 1977, n.39. Ma la circostanza che sia stato rinnovato l’intero procedimento (adozione; pubblicazione aperta alle osservazioni dei privati; adozione definitiva) e che sia stato modificato il periodo di efficacia del piano esclude che la “riapprovazione” possa essere considerata di carattere meramente confermativo, ancorché reiteri il contenuto del piano preesistente.

Il terzo motivo di appello ripropone la questione se il piano di lottizzazione “Costa dorata” sia o non sia da considerare soggetto alla disciplina del sopravvenuto piano territoriale paesistico, posto che ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) delle sue norme di attuazione “sono fatti salvi dalla disciplina del presente P.T.P. le aree interessate da piani attuativi già convenzionati, purché non scaduto alla data del 17 novembre 1989 e che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla stessa data”.

Il T.A.R. si è espresso in senso affermativo, ritenendo che il piano di lottizzazione fosse scaduto, perché alla data del 17 novembre 1989 “aveva superato dieci anni di durata” dalla stipula della convenzione. La società appellante obietta che il piano di lottizzazione ha una durata illimitata, corrispondente a quella dello strumento urbanistico sovraordinato di cui costituisce attuazione.

Questa tesi non può essere condivisa.

La questione concernente la durata massima del piano di lottizzazione è stata risolta dalla giurisprudenza nel senso che esso perde efficacia alla scadenza del termine massimo di dieci anni o nel minor termine previsto per la sua attuazione. (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 1999, n.286; 13 novembre 1998, n.1412), così come avviene per il piano particolareggiato, essendo indifferente, a tali fini, che si tratti di uno strumento attuativo di iniziativa privata o di iniziativa pubblica (da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 25 luglio 2001, n.4074).

Nel caso in esame la convenzione, è stata formalizzata con atto pubblico del 27 maggio 1977, sicché deve convenirsi con il T.A.R. che, alla data del 17 novembre 1989, il piano di lottizzazione era privo di efficacia. Tanto più che l’art. 6 della convenzione stabiliva un termine di “dieci anni decorrenti dalla stipula per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione”.

Ciò posto, le argomentazioni con le quali la società appellante sostiene l’ultrattività del piano di lottizzazione sono prive di consistenza, giacché è irrilevante che la convenzione non collegasse la durata del piano alla tempestività della realizzazione delle urbanizzazioni e che alla data del 17 novembre 1989 non fossero intervenute variazioni allo strumento urbanistico sovraordinato. Neppure giova il richiamo alla circolare dell’Assessore regionale all’urbanistica 11 marzo 1996, n. 1, nella quale si afferma, a titolo di chiarimento, che “la lottizzazione deve intendersi scaduta ove la convenzione contenga espressa clausola di decadenza per il mancato rispetto dei termini assegnati per la esecuzione delle opere di urbanizzazione” (punto 6.1). A parte che alla circolare non può essere attribuito valore normativo né tanto meno efficacia retroattiva, il chiarimento, riferito ad una specifica ipotesi di decadenza, non riguarda l’ipotesi generale di scadenza del termine decennale, i cui effetti sono previsti e disciplinati dall’ordinamento primario. Piuttosto è significativo che, anche nell’ipotesi contemplata dalla circolare, l’assegnazione di un nuovo termine per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e per il completamento del piano per la parte non ancora attuata è consentita soltanto “dopo averne verificato la rispondenza allo strumento urbanistico generale vigente ed al P.T.P.”, donde la conferma della soggezione dei piani di lottizzazione incompiuti alle prescrizioni del piano territoriale paesistico sopravvenuto.

Per le ragioni esposte l’appello va rigettato.

Le spese del secondo grado di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) rigetta l’appello.

Spese del grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, Palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2002 , con l'intervento dei sigg.ri

Paolo SALVATORE Presidente

Costantino SALVATORE Consigliere

Marcello BORIONI Consigliere, estensore

Antonino ANASTASI Consigliere

Aldo SCOLA Consigliere.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO