Consiglio di Stato, Sez. IV n. 6319 del 10 dicembre 2012
Urbanistica. Computo della volumetria edificabile in area verde di rispetto stradale.

In base all’art. 13 delle NTA del PRG di Taranto: “le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura”. Non è sostenibile la tesi secondo cui l’art. 13 delle NTA, per il quale le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilità, debba essere disapplicato in favore dell’art. 28 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che per le strade di tipo F non stabilisce distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. Il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale”, non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguardante una generalità di beni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 06319/2012REG.PROV.COLL.

N. 03494/2012 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3494 del 2012, proposto da: 
Vito Cotugno, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Carlucci, Nicola Russo, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Taranto in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valentino Capece Minutolo, con domicilio eletto presso Valentino Capece Minutolo in Roma, via dei Pontefici N. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - Sez. Staccata di Lecce - Sezione I n. 01798/2011, resa tra le parti, concernente il computo della volumetria edificabile in area verde di rispetto stradale.

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Valentino Minutolo Capece;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

Il sig. Vito Cotugno, odierno appellante, proprietario di un suolo sito nel comune di Taranto, impugnava la nota 15 febbraio 2010, con la quale il Comune comunicava “che la parte del suolo … di Sua proprietà, destinata a zona verde di rispetto stradale non è computabile ai fini della volumetria edificabile”.

Deduceva il ricorrente che la strada in questione era una strada urbana locale, e che il vincolo derivante dalla fascia di rispetto stradale aveva l’effetto di prescrivere un semplice obbligo di distanza, ma non quello di rendere inedificabile l’area.

Il Comune si costituiva in giudizio rilevando che il vincolo imposto sulle aree di rispetto era di natura conformativa e si traduceva in un divieto assoluto di edificazione ai sensi delle vigenti norme tecniche attuative del PRG.

Le NTA, ed in particolare l’art. 13 delle stesse, erano impugnate con motivi aggiunti

Deduceva il ricorrente che il vincolo in esame non potesse considerarsi conformativo e che l’area in esame non potese ricadere nell’ambito normale “E” poichè il Comune non aveva emanato il PUG.

Il TAR ha respinto il ricorso richiamando il tenore letterale dell’art. 13 delle NTA del PRG “le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura”, ed avendo cura di chiarire che il vincolo di inedificabilità relativo alla “fascia di rispetto stradale”, non ha natura espropriativa, ma unicamente conformativa, in quanto riguardante una generalità di beni. Ha poi respinto la tesi del ricorrente secondo la quale l’art. 13 delle NTA, per il quale le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilità, debba essere disapplicato in favore dell’art. 28 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, che per le strade di tipo F (come sarebbe quella di specie) non stabilisce distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Propone ora appello il sig. Cotugno.

Secondo l’appellante, erra il primo giudice quando afferma la non disapplicabiltà dell’art. 13 delle NTA, poichè non terrebbe conto della natura primaria delle norme contenute nel codice della strada e dell’obbligo di adeguamento degli strumenti urbanistici locali. Ulteriore errore risiederebbe nell’aver considerato la fascia verde di rispetto stradale, un vincolo conformativo e non meramente strumentale.

Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto, invocando la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 13 novembre 2012.

L’appello è infondato.

Dinanzi al chiaro disposto dell’art. 13 delle NTA (“le zone e le aree di rispetto non sono computabili ai fini dell’applicazione di indici di fabbricabilità o della calcolazione del rapporto di copertura”) oggettivamente non residua alcun margine esegetico, sicchè l’appellante affida le sue ragioni alla tesi della disapplicabilità della norma in preteso contrasto con l’art. 18 del Codice della strada e 28 del nuovo regolamento di esecuzione.

La tesi è tuttavia del tutto priva di fondamento: il presupposto della disapplicazione di atti normativi in contrasto con fonti sovraordinate, è che la fattispecie disciplinata sia sovrapponibile o assimilabile, talchè dinanzi ad un atto applicativo a carattere normativo che diverga dalla disciplina autorizzativa di base, anche il giudice amministrativo, secondo la prevalente, sia pur non unanime, giurisprudenza, può disapplicare l’atto amministrativo.

Non è questo il caso di specie. La previsione urbanistica impone una fascia di rispetto per esigenze che attengono all’ordinato ed armonico sviluppo del territorio, al decoro urbano, alla razionale distribuzione dell’abitato, che sono del tutto autonome rispetto alle esigenze di sicurezza che ispirano il regime delle distanze dettate da codice della strada.

In ragione di quanto appena detto, la previsione delle NTA potrebbe essere, a tutto concedere, non necessaria o opportuna, o non ragionevole, ma certamente non è contraria a legge in guisa da giustificare una disapplicazione.

L’appello è pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante alla refusione delle spese di giudizio sostenute dall’amministrazione, che forfettariamente liquida in €. 1500,00, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)