Consiglio di Stato Sez. VI n. 1392 del 28 febbraio 2022
Urbanistica.Legittimità ordinanza di demolizione notificata a uno solo dei comproprietari

È legittima l'ordinanza demolitoria d’abuso edilizio notificata ad uno solo dei comproprietari dell'opera in ragione della natura della sanzione ripristinatoria, finalizzata al ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva. L’ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale.

Pubblicato il 28/02/2022

N. 01392/2022REG.PROV.COLL.

N. 06538/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6538 del 2021, proposto da
Giuseppe Angiò, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Angiò e Paolo Paolucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Trebisacce, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Achille Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Arno n.6;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01996/2020.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Trebisacce, in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati Paolo Paolucci e Oreste Morcavallo per delega dell'avv. Achille Morcavallo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.È appellata la sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 01996/2020 di reiezione del ricorso proposto dal sig. Giuseppe Angiò avverso l’ordinanza di demolizione (n. 248 del 7.08.2020) adottata dal Comune di Trebisacce, avente ad oggetto “opere eseguite in difformità rispetto agli atti prodotti in Comune, SCIA prot n 11370 del 10/11/2014 e CILA prot n 2984 del 04/02/2019”.

Opere, realizzate in contrasto con le norme del vigente PRG., consistenti nell’ampliamento delle tettoie ombreggianti aperte ad orditura leggera, con delimitazione delle stesse, con chiusura della parte libera con infissi, su fabbricato censito in catasto al fg 20 p.lla 883. Opere eseguite al piano primo sui lati valle e monte”.

2. Nei motivi d’impugnazione, il ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’ordinanza per omessa notifica alla comproprietaria e coniuge sig. ra Angela Rago, nonché difetto di motivazione, rientrando le due tettoie nell’ambito dell’edilizia libera.

3. Il Tar, non pronunciandosi sull’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune per omessa notifica al controinteressato, ha respinto con sentenza c.d. breve il gravame.

Hanno osservato i giudici di prime cure che la mancata conoscenza dell'ordinanza di demolizione da parte del comproprietario non costituisce vizio di legittimità, incidendo solo sul dies a quo del termine di decadenza per la relativa impugnazione; mentre, quanto alla censura denunciante il difetto motivazione, l’ordinanza di demolizione, configurandosi quale atto dovuto e vincolato, non necessita di una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi.

4. Appella la sentenza il sig. Giuseppe Angiò. Resiste il Comune di Trebisacce.

5. Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2022 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.

6. In limine va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per omessa notifica al controinteressato.

Colui che presenta esposto denunciante l’illecito edilizio commesso dal proprietario viciniore assume la qualità di controinteressato nel caso in cui evidenzi e, seppure sommariamente, comprovi la lesione sostanziale alla propria sfera giuridica conseguente alla commissione dell’illecito denunciato.

In caso contrario, come avvenuto nel caso in esame, l’esposto tout court, senza alcuna allegazione su pregiudizio effettivamente risentito, non integra gli estremi del c.d. requisito sostanziale necessario per configurare la categoria giuridica del controinteressato, destinatario della notifica del ricorso proposto avverso la sanzione adottata a conclusione dal procedimento sanzionatorio promosso dal denunciante.

7. Con il primo motivo d’appello, il ricorrente lamenta l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il Tar per aver ritenuto legittima l’ordinanza di demolizione notificata ad uno solo dei comproprietari dell’opus.

7.1 Il motivo è infondato.

È legittima l'ordinanza demolitoria d’abuso edilizio notificata ad uno solo dei comproprietari dell'opera in ragione della natura della sanzione ripristinatoria, finalizzata al ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva.

Sicché è sufficiente la notifica dell'ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, ad uno solo dei comproprietari o responsabile dell'illecito, dovendo questi provvedere, in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, ad eliminare l'illecito pena la perdita della propria quota ideale di comproprietà.

Fatta salva la tutela del comproprietario pretermesso che potrà impugnare il provvedimento sanzionatorio entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione.

8. Con altro motivo d’appello, il ricorrente denuncia il difetto d’istruttoria e di motivazione dell’ordinanza impugnata.

8.1 Il motivo è infondato.

Gli abusi consistono nella tettoia avente superficie maggiore per mq. 44 rispetto a quella indicata nel titolo abilitativo, realizzata con chiusura mediante infissi in alluminio in allineamento con i fabbricati limitrofi, con aumento di volumetria; nonché nella copertura totale di una seconda tettoia della superficie calpestabile del terrazzo, con chiusura mediante infissi in alluminio in allineamento con il fabbricato confinante e relativo aumento di volumetria.

La chiusura perimetrale delle tettoie implica la creazione di volumi abitativi di carattere permanente e quindi la realizzazione di nuova costruzione.

L’ordinanza, inoltre, dà atto del contrasto delle opere con la destinazione impressa dal PRG alla zona in cui esse ricadono.

In definitiva dal punto di vista strutturale e morfologico le opere, essendo assoggettate al regime autorizzativo, di cui all’art. 3, comma primo, lett.e n. 5), art. 10, comma 1°, lett. a) ed art. 31 d..P.R. n. 380/2001, integrano gli estremi dell’illecito edilizio.

La realizzazione dell’intervento edilizio senza titolo abilitativo comporta, ai sensi dell’ art. 31 d..P.R. n. 380/2001, l’applicazione dell’irrogata sanzione demolitoria.

Accertato l’abuso, configurandosi quale atto dovuto e vincolato, l’ordinanza di demolizione non necessita di una motivazione ulteriore rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi.

In presenza di opere realizzate senza alcun titolo abilitativo, l'attualità dell'interesse pubblico alla rimozione dell’abuso è in re ipsa, inerendo al ripristino dell’assetto urbanistico violato (cfr., Cons. Stato, sez. V, 9 settembre 2013, n. 4470).

8.2 Conclusivamente sul punto, l’ordinanza di demolizione impugnata è sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale.

9. Pertanto l’appello deve essere respinto.

10. Le spese del grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il sig. Giuseppe Angiò al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore del Comune di Trebisacce che si liquidano in 2000,00 (duemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere