Consiglio di Stato Sez. VI n. 7258 del 25 luglio 2023
Urbanistica.Rapporto tra permesso di costruire e certificato di agibilità

La richiesta di certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell'interessato. Sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico: va, dunque, negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato e conseguentemente va anche ritenuto che la validità e l'efficacia del permesso di costruire possano condizionare quelle del certificato di agibilità


Pubblicato il 25/07/2023

N. 07258/2023REG.PROV.COLL.

N. 07726/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7726 del 2017, proposto da
Alexander Pöder, rappresentato e difeso dagli avvocati Manfredi Bettoni e Franco Mellaia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manfredi Bettoni in Roma, via Barberini 29;

contro

Comune di San Pancrazio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Bernhard Gruber, Paul Gruber, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00121/2017, resa tra le parti, concernente per l'annullamento

della nota provvedimentale del Comune di San Pancrazio prot. n. 09.01.11.5881/sf dd. 11.11.2014, recante reiezione della domanda di abitabilità inoltrata dal Sig. Alexander Pöder in data 24.9.2014 sub prot. di registrazione n. 4941

nonché per l'annullamento

degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali, fra cui la nota prot. n. 5196 del 7.10.2014, la nota prot. n. 5195 del 7.10.2014 ed ancora la nota prot. n. 4451 del 29.8.2013, riferentesi a procedimento presentemente in itinere per l'abbattimento di costruzione edilizia adibita a casa di abitazione familiare

nonché per l'accertamento giudiziale erga omnes

dell'obbligo, nella patologica situazione in cui inconfondibilmente va inquadrata la complessiva vicenda edificatoria che vede contrapposti il ricorrente Sig. Alexander Pöder da un lato e l'Amministrazione comunale di San Pancrazio dall'altro, di immettere elementi di razionalità - secondo le conclusioni partitamente enunciate in fine del ricorso introduttivo - volti al rispetto della verità reale incontrovertibile e con questa al corretto dispiegarsi della funzione amministrativa che non può mai fondarsi su situazioni di fatto fittizie, col risultato finale di una reductio ad legitimitatem di una situazione ad un tempo paradossale e financo tuttora all'attenzione della stessa Autorità Inquirente penale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pancrazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2023 il Cons. Ulrike Lobis e udito per le parti l’avv. Franco Mellaia

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’appello in esame, parte ricorrente ha appellato la sentenza n.121/2017 del TRGA di Bolzano, concernente il rigetto del gravame proposto dalla stessa parte per ottenere

A) l’annullamento (i) della nota provvedimentale del Comune di San Pancrazio prot. n. 09.01.11.5881/sf, del 11.11.2014, recante la reiezione della domanda di abitabilità inoltrata dal Sig. Alexander Pöder in data 24.9.2014 sub prot. di registrazione n. 4941; (ii) della nota prot. n. 5195 del 7.10.2014 e (iii) della nota prot. n. 4451 del 29.8.2013, riferentesi al procedimento in itinere per la demolizione della costruzione edilizia adibita a casa di abitazione familiare;

B) l’accertamento, con efficacia erga omnes, della discrasia tra stato catastale e stato reale, in relazione al denunciato errore di fatto afferente al sentiero p.f. 3546/3;

C) l’accertamento dell’obbligo per la P.A. di conformare l’azione amministrativa al rispetto del principio della verità reale e conseguente condanna della medesima P.A. all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

1.1. In particolare, il Sindaco di San Pancrazio ha rilasciato al signor Heinrich Pöder, padre dell’odierno appellante, la concessione edilizia n. 22/03 del 18 giugno 2003 per la realizzazione di una casa di abitazione rurale, con alcuni appartamenti da affittare ai vacanzieri; tale concessione è stata successivamente volturata in data 10 maggio 2004 in favore dell’odierno appellante Alexander Pöder, che esponeva di avere in prosieguo ottenuto il rilascio di una variante nell’anno 2006.

Un ulteriore progetto di variante, presentato al Comune di San Pancrazio nel 2008 è stato respinto, in quanto, in base al progetto presentato, l’edificio risultava occupare anche la p.f. 3546/3, relativamente alla quale mancava il consenso dei comproprietari; tale provvedimento non è stato impugnato dal ricorrente.

Nel frattempo, in data 25 luglio 2007, era scaduta la validità della concessione edilizia per la quale è stata richiesto il rinnovo in data 18 giugno 2009, rigettato dal Comune per la mancata conformità del piano di progetto alle misurazioni indicate; anche questa decisione non è stata impugnata dal signor Alexander Pöder.

In seguito al ritiro di una prima istanza di concessione in sanatoria presentata il 7 gennaio 2010, è stata presentata una seconda istanza di concessione in sanatoria in data 18 febbraio 2010, istanza che veniva rigettata per difetto della prova della disponibilità del fondo oggetto di edificazione; il relativo ricorso al TAR è stato rigettato con sentenza n. 272/2012, depositata il 29 agosto 2012, passata in giudicato.

Con successiva nota del 29 agosto 2013 è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione e rispristino e, a seguito della presentazione delle osservazioni, il Comune di San Pancrazio, con atto del 7 ottobre 2014, ha sospeso il procedimento in attesa dell’esito della causa civile per usucapione, intentata dai signori Heinrich Pöder e Alexander Pöder contro i controinteressati Bernhard Gruber e Paul Gruber. La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza parziale n. 111/2016 del 22 giugno 2016, in riforma parziale della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’usucapione, in favore del signor Heinrich Pöder, delle due quote di comproprietà indivisa già intestata ai due comproprietari controinteressati Gruber.

In data 24 settembre 2014 è stata presentata dall’odierno appellante domanda per il rilascio del certificato di abitabilità per l’edifico medio tempore realizzato; per tale domanda è stata inviata il 7 ottobre 2014 la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda e con atto dell’11 novembre 2014 è stato comunicato il rigetto definitivo dell’istanza sul rilievo che il rilascio della concessione edilizia, anche in via di sanatoria, e il rilascio del certificato di abitabilità, presuppongono la disponibilità del fondo.

Con il ricorso al Tar l’odierna parte appellante aveva chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, senza tuttavia elencare specifici motivi di ricorso, chiedendo inoltre l’accertamento, “con efficacia erga omnes, della discrasia tra stato catastale e stato reale, in relazione al denunciato errore di fatto afferente al sentiero p.f. 3546/3”, nonchè l’accertamento “dell’obbligo per la P.A. di conformare l’azione amministrativa al rispetto del principio della verità reale e conseguente condanna della medesima all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”.

All’esito del giudizio di prime cure il TRGA ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto

- il ricorso, oltre a non essere sintetico (consta di 34 pagine) non indica alcun motivo specifico su cui fonda la domanda di annullamento, non contiene una esatta divisione tra “fatto” e “diritto” e si risolve in un elenco di critiche generiche nei confronti dell’Amministrazione resistente, basate per lo più su ragioni filosofiche e matematiche;

- la domanda di annullamento del c.d. preavviso di rigetto (nota del Comune di San Pancrazio del 7 ottobre 2014, prot. n. 5196), riferito al provvedimento definitivo di rigetto del rilascio del certificato di abitabilità, nonché di una nota contenente un mero invito dall’Amministrazione al ricorrente di fornire chiarimenti e di chiedere un eventuale prolungamento del termine di sospensione del procedimento amministrativo di demolizione e ripristino (nota del 7 ottobre 2014, prot. n. 5195) ed infine di un avviso di avvio del procedimento per l’emanazione dell’ordinanza di demolizione e rispristino (nota del 29 agosto 2013, prot. n. 4451) è rivolta contro atti endoprocedimentali, per loro natura privi di natura provvedimentale e privi di immediata e autonoma lesività;

- è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda di accertamento “della discrasia tra stato catastale e stato reale, in relazione al denunciato errore di fatto afferente al sentiero p.f. 3546/3” (lett. b1 delle conclusioni del ricorrente), in quanto un accertamento dei confini catastali tra le varie particelle fondiarie e, quindi, tra le proprietà tavolari cui si riferiscono, a prescindere dalla individuazione dell’azione fatta valere (regolazione di confini, apposizione di termini, usucapione), rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario;

- è inammissibile, per violazione dell’art. 40, comma 1, lett. b) del c.p.a., perché incomprensibile l’oggetto della domanda stessa, del tutto generica e priva di carattere concreto e percettibile, la domanda di accertamento “dell’obbligo per la P.A. di conformare l’azione amministrativa al rispetto del principio della verità reale e conseguente condanna della medesima all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” (lett. b2 delle conclusioni del ricorrente)

2. Avverso la sentenza di primo grado parte appellante ha formulato i seguenti motivi di appello:

(1). Violazione dei precetti supremi di logica;

(2). Violazione del principio della verità reale. Violazione del ruolo e della funzione dei principi generali di diritto, in ispecie proprio nell’ambito del diritto amministrativo;

(3). Violazione del principio di unità e coerenza dell’ordinamento giuridico in punto di collaborazione leale con altri organi giurisdizionali).

2.1. Si è costituito il Comune di San Pancrazio con atto depositato il 9.3.2018, chiedendo di dichiararsi inammissibile l’appello ed in ogni caso di respingerlo.

2.2. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.

2.3. All’udienza del 2.2.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. L’appello è infondato e deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza, anche con riguardo alla declaratoria di inammissibilità delle domande di accertamento di cui al ricorso di primo grado. L’infondatezza dell’appello esime il Collegio dall’esame dell’eccezione del Comune di San Pancrazio di inammissibilità dell’appello.

Il Collegio osserva che dagli atti e dai documenti versati dalle parti emerge chiaramente che l’impugnato diniego della licenza d’uso/abitabilità è stato adottato dal Comune di San Pancrazio per le medesime ragioni in base alle quali in precedenza era stato emanato il diniego della concessione in sanatoria, confermato con sentenza del TRGA Bolzano n. 272/2012, passata in giudicato.

3.1. Non essendo stato il ricorrente – al momento della richiesta della licenza d’uso/abitabilità e del suo successivo rigetto (novembre 2014) – in possesso di una valida concessione edilizia (sia pure in sanatoria), esso non poteva e non può ovviamente pretendere una licenza di abitabilità per un edificio che risultava irregolare (e dunque abusivo) dal punto di vista edilizio. Secondo orientamento granitico di questo Consiglio di Stato “La richiesta di certificato di agibilità presuppone necessariamente la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, dato che la richiesta deve essere corredata da una dichiarazione resa in tal senso dell'interessato. Sussiste inevitabilmente un collegamento funzionale tra i due provvedimenti, atteso che il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità delle opere al permesso di costruire ed allo strumento urbanistico: va, dunque, negato il rilascio del detto certificato nel caso di opera abusiva o difforme dal titolo abilitativo edilizio rilasciato e conseguentemente va anche ritenuto che la validità e l'efficacia del permesso di costruire possano condizionare quelle del certificato di agibilità” (ex multis: Sezione VI, Sentenza 29 ottobre 2021, n. 7285).

3.2. Pertanto, contrariamente all’assunto dell’appellante, il Comune non si è basato su alcuna “realtà fittizia” che esso avrebbe potuto “autonomamente” ricondurre a quella che l’appellante ritiene essere la “realtà vera”, ma si è semplicemente attenuto alle vincolanti risultanze del sistema integrato catastale-tavolare, le quali non erano state minimamente intaccate dalla sentenza del Giudice civile. L’atto impugnato era pertanto corretto e logico e dal punto di vista giuridico non si ravvisa alcun motivo per l’accoglimento delle doglianze presentate dall’odierno appellante.

3.3. L’infondatezza delle censure e deduzioni dell’appellante si ricava dalla sentenza parziale n. 111/2016, emessa dalla Corte d’appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano e confermata dalla sentenza definitiva n. 72/2017, che ha dichiarato che le due quote di comproprietà indivisa sulla pf 3546/3 C.C. San Pancrazio intestate a Gruber Bernhard e Paul, occupate dall’edificio realizzato dall’odierno appellante, sono state usucapite dal sig. Pöder Heinrich, padre dell’appellante.

Di conseguenza si rivela infondata la tesi dell’appellante secondo cui la costruzione in questione non si troverebbe (in parte) sulla pf 3546/3, la quale – si sostiene ancora– risulterebbe “spostata” e “coinciderebbe” con l’effettivo andamento della strada/sentiero. Se fosse così, la Corte d’appello non avrebbe dichiarato l’usucapione del diritto di proprietà sulla particella medesima anche nella parte occupata dall’edificio in parola in favore del padre dell’appellante, il quale “per maturata usucapione di due terzi indivisi, ha acquisito quote di comproprietà pari a un terzo ciascuno della p.f. 3546/3, iscritta nel catasto tavolare a nome di Gruber Bernhard e/o Gruber Paul, della porzione di terreno compresa tra i segmenti EH e IJ di cui al rilevamento del 02/02/1998 corrispondente alla p.ed. 1078 e alla p.f. 3546/9 di cui nel foglio di mappa allegato in scala 1:1000, e la porzione di terreno compresa tra i segmenti KL e DC del citato rilevamento, corrispondente alla p.ed. 1074, alla p.ed. 1075”, affermando che “qui si trova attualmente la casa costruita dai Pöder” (cfr. anche alleg. 5 del Comune di S. Pancrazio, fascicolo di primo grado, rappresentazione grafica di cui all’allegato H della sentenza parziale).

3.4. Come già evidenziato, la Corte d’Appello ha dichiarato l’usucapione della particella fondiaria in questione solamente in favore di Pöder Heinrich, padre dell’odierno appellante, confermando la statuizione del Tribunale con la quale il primo Giudice aveva, invece, respinto la domanda di usucapione di Pöder Alexander.

3.5. Ad ogni modo, al momento della presentazione della domanda di rilascio dell’abitabilità, l’odierno appellante non aveva depositato alcun documento comprovante la proprietà rispettivamente la disponibilità del terreno, requisito indispensabile per emettere la concessione in sanatoria e anche il certificato di abitabilità, per cui l’amministrazione comunale ha correttamente negato il rilascio del certificato di abitabilità sul presupposto che l’odierno appellante – titolare della concessione edilizia ormai scaduta da tempo e richiedente la licenza d’uso/abitabilità per una costruzione irregolare dal punto di vista edilizio – non aveva depositato alcuna prova ufficiale (ad esempio estratto tavolare del libro fondiario) dalla quale emergesse che il sig. Pöder Alexander è pieno proprietario rispettivamente avesse piena disponibilità del terreno della pf 3546/3 sulla quale insiste l’edificio per il quale è stata richiesta l’abitabilità.

3.6. Concludendo, in mancanza di tale prova sulla effettiva titolarità del diritto di proprietà, rispettivamente della piena disponibilità del terreno, il Comune di San Pancrazio non poteva rilasciare l’abitabilità come richiesta, in quanto mancava sia la conformità delle opere al permesso di costruire, sia la disponibilità del terreno, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato con il ricorso di primo grado. Essendo il procedimento di demolizione sospeso e comunque in itinere l’incidenza della dichiarata usucapione a favore del padre del ricorrente dovrà essere valutata nel prosieguo dell’azione amministrativa, non venendo in evidenza, allo stato, atti lesivi della posizione dell’appellante.

3.7. Per quanto esposto e ritenendo assorbiti tutti gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta e con assorbimento di ogni altra questione, l’appello va respinto per i motivi indicati, con conferma della sentenza impugnata.

3.8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore