Consiglio di Stato Sez. VI, n. 6493, del 18 dicembre 2012
Urbanistica. Tettoia in legno fissata al muro perimetrale non può avere natura pertinenziale
Una tettoia in legno posta a confine del vicino e imbullonata al muro perimetrale dell’abitazione, di ampie dimensioni e stabilmente ancorata al muro perimetrale dell’immobile, non può essere considerata di natura pertinenziale, dando invece luogo ad una modificazione della sagoma e del prospetto dell’edificio comportante il previo rilascio di titolo abilitativo espresso. Quindi, la realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di un’abitazione non può qualificarsi come manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell’edificio, ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 06493/2012REG.PROV.COLL.
N. 02971/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2971 del 2012, proposto da Umberto Molinari e Barbara Bonfante, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabrina Fortuna e Milena Liuzzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’vvocato Milena Liuzzi in Roma, via Dardanelli, n. 13;
contro
Comune di Villafranca di Verona, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Manzi in Roma, via Confalonieri, n. 5;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO, sez. II n. 1831/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - DEMOLIZIONE OPERE
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca di Verona;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2012 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Liuzzi e Manzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento 28 giugno 2011, n. 18613, il Comune di Villafranca di Verona ha respinto l’istanza presentata dai signori U. Molinari e B. Bonfante per l’ottenimento di un permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di una tettoia esterna adiacente l’edificio di loro proprietà.
Il Comune ha inoltre adottato l’ordine di demolizione con provvedimento 22 agosto 2011 n. 856.
2. Contro tali provvedimenti gli interessati hanno proposto il ricorso n. 1871 del 2011 al Tar Veneto, lamentando che:
- il diniego di sanatoria sarebbe ingiustificato, trattandosi di pertinenza rientrante nei limiti di legge per la realizzazione con d.i.a.;
- contrariamente a quanto affermato nei provvedimenti impugnati, pertanto, non si tratterebbe di una ‘nuova costruzione’;
- contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non sarebbero violate le norme sulle distanze.
3. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe (Tar Veneto, sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1831), ha respinto il ricorso, osservando che la tettoia in questione, avente superficie di 15 mq. e chiusa su due lati, in aderenza a edificio preesistente, non sarebbe pertinenza, essendo visibilmente idonea ad alterare la sagoma dell’edificio.
Il Tar ha condannato i ricorrenti alle spese di lite nella misura di euro 2.500.
4. La sentenza è stata appellata dagli originari ricorrenti.
4.1. All’udienza cautelare del 15 maggio 2012, l’esecutività della sentenza del Tar è stata sospesa con ordinanza n. 1878/2012, limitatamente all’esecuzione dell’ordine di demolizione ed è stata fissata l’udienza di merito per il 27 novembre 2012, con invito all’Amministrazione comunale a controdedurre sul documento esibito in giudizio dagli appellanti, costituente una variante delle n.t.a. (art. 14-bis, art. 15, lett. m).
4.2. Il Comune con memoria si è opposto all’accoglimento dell’appello, affermando altresì che le nuove NTA invocate dagli appellanti sono inapplicabili al caso di specie.
5. Con l’atto di appello si lamenta che erroneamente il Tar avrebbe escluso la natura pertinenziale della tettoia, che sarebbe di modeste dimensioni e non altererebbe la sagoma dell’edificio.
Vengono anche riproposti i motivi del ricorso di primo grado assorbiti dal Tar.
Viene contestato il capo di sentenza recante condanna alle spese in base al rilievo della non univocità della giurisprudenza sul regime delle pertinenze edilizie.
5. L’appello è infondato.
5.1. L’art. 3, comma 1, lett. e.6) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, include tra le nuove costruzioni, soggette a permesso di costruire, “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”.
Se ne desume a contrario che le pertinenze che comportino un volume fino al 20% del volume dell’edificio principale o che non siano qualificate come nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici, possono essere eseguite con d.i.a.
5.2. Peraltro tale previsione deve essere coordinata con il d.m. 2 aprile 1968, n. 144, che al punto 7.1. vieta le nuove costruzioni nei centri storici.
5.3. Si deve anche tener conto delle previsioni dei singoli strumenti urbanistici, che non di rado vietano in modo assoluto le nuove costruzioni nei centri storici, al fine di evitare incrementi di volumetria.
Sicché, laddove nei centri storici sono vietate le nuove costruzioni, ne discende anche, logicamente, il divieto di pertinenze, che creino nuova volumetria.
5.4. Nel Comune di VillaFranca di Verona le NTA del PRG (non esibite integralmente in giudizio, ma disponibili al pubblico sul sito internet del Comune, e la cui natura normativa implica l’applicazione del principio iura novit curia) vietano le nuove costruzioni nei centri storici, consentendo, infatti, solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione, e ammettendo, nel caso di sostituzione edilizia, limitati incrementi volumetrici.
5.5. Va inoltre considerato che l’opera in questione, consistente in una tettoia che si poggia sui muri di edifici preesistenti, non può essere considerata in senso proprio pertinenza, in quanto fa corpo con la cosa principale a cui aderisce, di cui modifica la sagoma e comporta ampliamento, creando nuova volumetria.
5.6. Secondo la giurisprudenza di questo Consesso, una tettoia in legno posta a confine del vicino e imbullonata al muro perimetrale della sua abitazione, di ampie dimensioni e stabilmente ancorata al muro perimetrale dell’immobile, non può essere considerata di natura pertinenziale, dando invece luogo ad una modificazione della sagoma e del prospetto dell’edificio comportante il previo rilascio di titolo abilitativo espresso [Cons. St., sez. IV, 29 aprile 2011, n. 2549; Id., sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3379; Id., sez. II, 5 febbraio 1997, n. 336/95; Id., sez. V, 29 gennaio 1996, n. 103].
5.7. Anche per la giurisprudenza penale la realizzazione di una tettoia di copertura di un terrazzo di un’abitazione non può qualificarsi come manutenzione straordinaria, né configurarsi come pertinenza, atteso che, costituendo parte integrante dell’edificio, ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire, del reato di cui all’art. 44 d.P.R. n. 380/2001 [Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2010, n. 27264; Id., 7 aprile 2006; Id., 11 ottobre 2005].
Parimenti, secondo la Cassazione penale, non costituisce pertinenza la tettoia costruita in aderenza ad un preesistente edificio, trattandosi di manufatto che non ha una propria autonomia individuale e funzionale, ma che, entrato a far parte del preesistente fabbricato, di questo costituisce opera accessoria [Cass. pen., sez. III, 30 giugno 1995].
5.8. La contraria giurisprudenza invocata da parte appellante, che qualifica talora la tettoia come pertinenza [Cons. St., sez. V, 19 marzo 2009, n. 1615; Id., sez. II, 30 gennaio 2008, n. 3491/07; T.a.r. Sicilia - Catania, 11 luglio 1990, n. 530; T.a.r. Lombardia – Milano, sez. II, 15 marzo 1988, n. 73], non è rilevante nel presente giudizio (nemmeno al fine della rimessione del contrasto all’esame dell’adunanza plenaria), atteso l’assorbente profilo, al fine della decisione, che nel caso di specie non sono consentiti incrementi di volumetria nei centri storici mediante opere nuove.
6. Il rigetto di tale motivo di appello comporta il logico assorbimento di tutte le altre censure, atteso che per la legittimità del provvedimento amministrativo motivato per distinte autonome ragioni è sufficiente che lo stesso si fondi anche su una sola ragione sufficiente a sorreggerlo.
7. Non rilevano, poi, le sopravvenute modifiche delle NTA del PRG, atteso che la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata al momento della sua adozione.
8. Va anche respinto il motivo di appello proposto contro il capo relativo alla condanna alle spese, perché il margine di incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale in ordine alla definizione e al regime delle pertinenze edilizie e alla stessa qualificazione delle tettoie, ora come pertinenza ora come nuova costruzione, non esclude che vi sia stata soccombenza, e che la condanna alle spese risponde alla regola obiettiva del seguito delle spese alla soccombenza.
9. In conclusione l’appello va respinto.
Le spese del presente grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Claudio Contessa, Consigliere
Gabriella De Michele, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)