Cons.Stato, Sez. IV n. 4615 del 27 agosto 2012.
Urbanistica. Urbanizzazione del consorzio ASI e concessione edilizia.
E’ legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia per manufatti a destinazione industriale su un’area compresa nel Piano Regolatore Territoriale gestito dal Consorzio ASI per violazione delle NTA in relazione alla mancata urbanizzazione e al superamento delle altezze dei manufatti a realizzarsi. Infatti, è fuor di dubbio che le aree site in zona di sviluppo industriale sono assoggettate al regime di urbanizzazione, rendendosi necessario che detti suoli siano dotati delle infrastrutture e attrezzature necessarie al loro utilizzo urbanistico-edilizio. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 04615/2012REG.PROV.COLL.
N. 02083/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2083 del 2005, proposto da:
Soc. Brunocem S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Franco Di Meo, Giuseppe Labonia, con domicilio eletto presso il primo, in Roma, Circonvallazione Clodia, 29;
contro
Comune di Corigliano Calabro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, viale XXI Aprile, 11;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 03629/2003, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONCESSIONE EDILIZIA PER REALIZZ. MANUFATTI USO INDUSTRIALE-RIS. DANNO.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per le parte appellata l’avv. Salvatore Alberto Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società Brunocem chiedeva nell’aprile del 2001 al Comune di Corigliano Calabro il rilascio di concessione edilizia per la realizzazione di alcuni manufatti ad uso industriale, su un’area compresa nel PRT gestito dal Consorzio ASI della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati.
La Commissione edilizia comunale esprimeva in ordine a tale richiesta parere sfavorevole, comunicato con nota n.20610/2001, fondato sulla violazione delle NTA in relazione alla mancata urbanizzazione e al superamento delle altezze dei manufatti a realizzarsi.
Brunocem s.r.l. proponeva ricorso giurisdizionale avverso tale nota, così come contestava giudizialmente con motivi aggiunti la successiva nota comunale n.8287/2002.
L’adito Tar con sentenza n.3629/2003 rigettava il ricorso ritenendolo infondato.
La Società interessata ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del DPR n.218 del 1978 in combinato disposto con l’art.5 della legge n.1150/1942. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità della motivazione.
2) Violazione e/o errata interpretazione dell’art.13 della NTA del PRT. Eccesso di potere per contraddittorietà .
Parte appellante, in relazione poi in relazione al rilievo mosso dal Comune circa la pretesa violazione della normativa di Piano prescrittiva dei limiti di altezza, ha prodotto atto di motivi aggiunti con cui ribadisce ed amplia le argomentazioni difensive volte ad evidenziare la insussistenza dell’addebito in questione.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Corigliano Calabro, che ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame di cui ha chiesto la reiezione.
DIRITTO
L’appello non è fondato e va pertanto respinto per i motivi che di seguito si va precisare.
Come esposto in narrativa, il diniego di rilascio di concessione edilizia per i manufatti a destinazione industriale di che trattasi è stato opposto dall’Amministrazione comunale di Corigliano Calabro in ragione di due rilievi di carattere tecnico-giuridico così riassumili:
a) l’area interessata all’edificazione non è munita delle necessarie opere di urbanizzazione;
b) i manufatti de quibus superano l’altezza massima consentita dalle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Territoriale.
Gli addebiti mossi al progettato intervento edilizio si rivelano entrambi fondati, sì da costituire causa giustificativa del rigetto della richiesto permesso di costruire; e ciò al di là del fatto che anche uno solo di tali rilievi ben poteva giustificare la determinazione negativamente assunta.
Relativamente alla questione sub a), è fuor di dubbio che le aree site in zona di sviluppo industriale sono assoggettate al regime di urbanizzazione, rendendosi necessario che detti suoli siano dotati delle infrastrutture e attrezzature necessarie al loro utilizzo urbanistico-edilizio (Cons Stato Sez. V 23 gennaio 2004 n. 200).
Trattasi delle opere di urbanizzazione primaria costituite dalle strade di accesso, dalla rete idrica, dalla rete di distribuzione dell’energia elettrica, dalla rete di distribuzione di gas, dalla rete telefonica,dalla rete fognaria, tutte quelle infrastrutture, cioè, indispensabili a permettere un uso corretto delle opere edilizie insistenti sulle aree deputate ad ospitarle.
Ciò premesso, gli strumenti volti a disciplinare l’assetto delle aree costituenti un consorzio destinato a gestire l’utilizzo ad uso industriale delle aree coincidono solitamente con i piani regolatori delle aree di sviluppo industriale, che spesso hanno una valenza sovracomunale e che programmano tra l’altro le strutture e le attrezzature di cui tali aree devono essere dotate.
Nondimeno, non si può sottrarre all’Ente Comune il potere di verificare, prima del rilascio del titolo ad aedficandum, la sussistenza in loco delle opere di urbanizzazione in questione; e nella specie, l’Ente locale ha avuto modo di rilevare correttamente l’assenza al di fuori del perimetro del lotto in questione, di tali opere, inverandosi in ciò la riscontrata violazione della diposizione di cui all’art. 5 delle NTA del PRT, che tali infrastrutture e servizi impone necessariamente di realizzare, con la conseguente preclusione al rilascio del titolo abilitativo.
Con rifermento poi alla questione di cui al punto b), non appaiono convincenti le argomentazioni difensive secondo cui nella specie le strutture progettate godrebbero della deroga ai 16 metri di altezza prevista dall’art. 13 delle NTA, sull’assunto che, pur essendo capannoni in realtà gli stessi avrebbero la funzione di silos di stoccaggio e quindi rientrerebbero nella categoria di esenzione costituita dai silos, dalle ciminiere e dalle antenne.
La invocata equiparazione non è configurabile, dal momento che, anche a voler ammettere la stessa funzione di stoccaggio, dal punto di vista urbanistico-edilizio siamo di fronte a due diverse categorie di manufatti: altro è un silos o una ciminiera o un’antenna dalla forma cilindrica e verticale e altro ancora, per il diverso ingombro e la differente sagoma architettonica, sono i capannoni di stoccaggio in progettazione, sicché non appare applicabile il beneficio della deroga al limite dei 16 metri posto dalla succitata norma per la zona industriale, che perciò risulta violata.
In forza delle suestese considerazioni l’appello si appalesa infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.
Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del resistente Comune di Corigliano Calabro delle spese e competenze del presente grado del giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 ( cinquemila/00 ) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Numerico, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Guido Romano, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Fulvio Rocco, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)