Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5337, del 29 ottobre 2014
Urbanistica.Consolidamento e restauro di un fabbricato
Gli interventi di ristrutturazione edilizia postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato sul quale intervenire, già dotato, quindi, di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, laddove la ricostruzione su ruderi o di un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera, ai sensi dell’attuale art. 3, comma 1, lett. e), t.u. edilizia di cui al d.p.r. n. 380/2001 e, per il periodo previgente un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia ex art. 1 l. n. 10/1977. Con specifico riguardo alla nozione di trasformazione urbanistica ed edilizia contenuta nel citato art. 1 l. n. 10/1977, deve poi sottolinearsi che essa va intesa non solo in una accezione strutturale, ma anche funzionale, la quale è imperniata sull’idoneità dell’organismo edilizio a soddisfare esigenze non meramente temporanee. Gli interventi di restauro e risanamento ex art. 3, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001 hanno una finalità di conservazione e valorizzazione dell'organismo edilizio, attraverso la sostituzione anche di elementi costitutivi di quest’ultimo, che tuttavia non può estendersi sino alla realizzazione di superfici e volumetrie come invece avverrebbe mediante il recupero abitativo di un fabbricato privo di tale destinazione perché demolito. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 05337/2014REG.PROV.COLL.
N. 10905/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10905 del 2003, proposto dai signori Armando, Giuliano e Paolo Taglialatela, rappresentati e difesi dall'avvocato Ernesto Procaccini, con domicilio eletto presso la signora Stefania Iasonna in Roma, via Salaria, n. 227;
contro
Il Comune di Casalvelino, non costituitosi nel secondo grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO, SEZIONE II, n. 1594/2002, resa tra le parti, concernente un diniego di autorizzazione per lavori di consolidamento e di restauro di un fabbricato rurale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti l’avvocato Enrico Romano, su delega dell’avvovato Ernesto Procaccini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso di primo grado n. 1198 del 1996, i sig.ri Armando, Giuliano e Paolo Taglialatela hanno impugnato il diniego di autorizzazione per lavori di consolidamento e restauro del fabbricato rurale di loro proprietà, sito in località Piani del Comune di Casalvelino (provvedimento del sindaco n. 87/U-2183 del 16 febbraio 1996).
Il diniego, adottato su conforme parere della commissione edilizia comunale, veniva fondato sul presupposto che il fabbricato oggetto di intervento<<è pressoché diruto>>, ivi specificandosi che sarebbe stato possibile prendere in esame una nuova istanza <<che rispetti i parametri edilizi rapportati alla destinazione urbanistica dell’area>>.
2. Nel ricorso proposto davanti al TAR Campania – sez. staccata di Salerno, gli istanti asserivano che l’intervento richiesto doveva essere qualificato<<come opere di ristrutturazione edilizia e di recupero abitativo>>, la cui nozione comprende anche la <<riedificazione di edifici ancorché distrutti>>, soggetta ad autorizzazione e non già a concessione edilizia.
Su questa premessa, i ricorrenti deducevano l’illegittimità del diniego impugnato, perché asseritamente sopraggiunto dopo la formazione per silentiumdel titolo autorizzatorio, allo spirare del termine di 90 giorni dalla presentazione al Comune dell’istanza (presentazione avvenuta il 20 febbraio 1995), ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 d.l. n. 9/1982 (“Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti”, conv. con modificazioni dalla l. n. 94/1982) e 31, comma 1, lett. c), l. n. 457/1978 (“Norme per l'edilizia residenziale”).
Con un ulteriore motivo, i sig.ri Taglialatela censuravano il contrasto tra il diniego impugnato e gli atti di assenso precedentemente ottenuti dalla società loro dante causa per un intervento di recupero del fabbricato analogo a quello in contestazione (autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del presidente della Regione n. 13191 dell’8 agosto 1991).
Il TAR Campania respingeva il ricorso, statuendo che l’intervento edilizio richiesto, <<riguardando un fabbricato “diruto,” non è riconducibile all’intervento di restauro o consolidamento e risanamento conservativo, giacchè questo implica l’esistenza della struttura dell’edificio sul quale si interviene a fini conservativi e per assicurarne e migliorarne la funzionalità>>, dovendo invece lo stesso essere qualificato come nuova costruzione <<assoggettata al regime concessorio della disciplina edilizia-urbanistica vigente all’epoca della domanda ad aedificandum>>.
Sulla base di tale qualificazione, il giudice di primo grado negava che potesse avere qualsiasi rilievo il nulla osta paesaggistico, di cui peraltro il TAR ha evidenziato la perdita di efficacia, prima della presentazione dell’istanza che ha poi condotto al diniego impugnato nel presente giudizio.
3. I sig.ri Taglialatela hanno proposto appello, nel quale reiterano le censure del ricorso di primo grado.
Come nel giudizio davanti al TAR, il Comune di Caselvelino non si è costituito.
All’udienza dell’8 ottobre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato, dovendo essere confermata la statuizione del TAR che ha ritenuto soggetto a regime concessorio (ora permesso di costruire) l’intervento edilizio richiesto dai sig.ri Taglialatela sul fabbricato rurale di loro proprietà, così da rendere irrilevante, come parimenti precisato dal giudice di primo grado, l’autorizzazione paesaggistica precedentemente rilasciata alla società dante causa degli odierni appellanti.
Va innanzitutto premesso che questi ultimi non negano che il fabbricato fosse diruto e dunque si trovasse in stato di rudere, così come non contestano il fatto che i lavori da assentire consistano nella sua parziale ricostruzione.
2. In conseguenza di questo incontrastati presupposti fattuali, posto anche a base del diniego impugnato, il giudice di primo grado ha correttamente applicato il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui gli interventi di ristrutturazione edilizia postulano necessariamente la preesistenza di un fabbricato sul quale intervenire, già dotato, quindi, di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, laddove la ricostruzione su ruderi o di un edificio già da tempo demolito, anche se soltanto in parte, costituisce una nuova opera, ai sensi dell’attuale art. 3, comma 1, lett. e), t.u. edilizia di cui al d.p.r. n. 380/2001 e, per il periodo previgente un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia ex art. 1 l. n. 10/1977 (Norme in materia di edificabilità dei suoli”) (cfr. Sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7476, 15 settembre 2006, n. 5375; Sez. V, 23 aprile 2014, n. 2060, 15 aprile 2004 n. 2142, 29 ottobre 2001, n. 5642; Sez. VI, 9 giugno 2014, n. 2919; la stessa regola è stata recentemente ribadita anche dalla giurisprudenza penale: Cass. pen., Sez. III, 30 settembre 2014, n. 40342).
3. Con specifico riguardo alla nozione di trasformazione urbanistica ed edilizia contenuta nel citato art. 1 l. n. 10/1977, deve poi sottolinearsi che essa va intesa non solo in una accezione strutturale, ma anche funzionale, la quale è imperniata sull’idoneità dell’organismo edilizio a soddisfare esigenze non meramente temporanee.
4. Ciò è proprio il caso dell’intervento qui in contestazione, attraverso il quale i sig.ri Taglialatela intendono recuperare l’abitabilità del fabbricato rurale di loro proprietà, impedita dallo stato di demolizione in cui attualmente versa.
Deve dunque escludersi che l’intervento possa essere qualificato come di restauro e risanamento conservativo, soggetto all’epoca dei fatti a regime autorizzatorio ai sensi dei sopra citati artt. 7 d.l. n. 9/1982 e 31, comma 1, lett. c), l. n. 457/1978 (diversamente dalla ristrutturazione edilizia, nella quale gli appellanti assumono possa essere inquadrato l’intervento richiesto).
Come infatti si evince dalla definizione contenuta nella disposizione da ultimo richiamata [ora: art. 3, comma 1, lett. c), d.p.r. n. 380/2001], gli interventi di restauro e risanamento hanno una finalità di conservazione e valorizzazione dell'organismo edilizio, attraverso la sostituzione anche di elementi costitutivi di quest’ultimo, che tuttavia non può estendersi sino alla realizzazione di superfici e volumetrie (cfr. Sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4863, 30 settembre 2013, n. 4851, Sez. V, 2 febbraio 2010, n. 431), come invece avverrebbe mediante il recupero abitativo di un fabbricato privo di tale destinazione perché demolito.
5. Infine, come del pari rilevato dal TAR, nessun rilievo può dunque assumere nella presente controversia l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in favore della società dante causa degli odierni appellanti, di cui al citato decreto del presidente della Regione n. 13191 dell’8 agosto 1991, giacché questa non vincola l’operato del Comune, titolare del dovere di negare il rilascio del titolo edilizio in base alla normativa applicabile, tenuto conto della tipologia dell’intervento richiesto e della indefettibile applicabilità della disciplina edilizia.
6. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 10905 del 2003, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Raffaele Prosperi, Consigliere
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L'ESTENSORE |
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IL PRESIDENTE |
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)