Cass. Sez. III n. 32925 del 17 luglio 2018 (Cc 20 apr 2018)
Pres. Ramacci Est. Gentili Ric. Nocchi
Beni Ambientali.Uso civico e vincolo

I terreni gravati da “uso civico” rientrano fra le zone vincolate ex lege ai fini della tutela del paesaggio; si tratta di fondi sui quali ab immemorabili sono esercitati dalla collettività insistente sui luoghi e dai singoli che la compongono una serie di diritti volti a trarre dalle terre che li compongono, dai boschi che ivi vegetano e dai corsi d’acque che li attraversano talune utilità in favore dei soggetti sopra menzionati


RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Viterbo, in funzione di giudice del riesame delle misura cautelari reali, ha, con ordinanza del 28 luglio 2017, in parte rigettato ed in parte accolto la richiesta di riesame avanzata da Nocchi Paolo relativamente al provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Gip del medesimo Tribunale in data 5 luglio 2017 ed avente ad oggetto un’area interessata ad attività estrattiva come da autorizzazione comunale.
Premesso che la misura era stata emessa nel corso delle indagini a carico del Nocchi, in qualità di legale rappresentante della Società agricola casette di San Benedetto srl nonché della MCI Spa, nonché di altri soggetti anche appartenenti alla amministrazione comunale autorizzante, per avere costoro promosso lo svolgimento di attività estrattiva nei terreni oggetto di sequestro, in spregio dell’art. 181 del dlgs n. 42 del 2004, in assenza della preventiva autorizzazione degli organi preposti alla tutela del vincolo paesaggistico, autorizzazione necessaria in quanto i detti terreni sono ricadenti in zona gravata da uso civico e ubicata all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua denominato “Fosso del sambuco”, il Tribunale ha accolto il ricorso limitatamente alle aree in relazione alle quali il vincolo paesaggistico derivava dalla ritenuta vicinanza territoriale con il corso d’acqua sopra citato, mentre lo ha rigettato, ritenendo sussistere sia il fumus delicti  che il pericolo nel ritardo in relazione alle aree gravate da uso civico.
Avverso detta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Nocchi, nella dichiarata qualità di legale rappresentante della MCI Spa, assistito dai suoi difensori di fiducia, articolando tre motivi di impugnazione.
Con il primo di essi parte ricorrente ha lamentato, sotto il profilo della violazione di legge, l’avvenuta valutazione da parte del Tribunale, sulla scorta di quanto meramente affermato dal perito demaniale, della esistenza di un vincolo derivante da uso civico gravante sui terreni in relazione ai quali è stata confermata la misura cautelare disposta dal Gip di Viterbo.
Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato la ordinanza impugnata, sempre con riferimento alla ritenuta violazione di legge, per non avere il Tribunale considerato che i terreni de quibus, seppure in passato gravati da uso civico, non lo sono più in atto in quanto, a seguito della procedura di “quotizzazione”, esse sono state sottratte all’uso collettivo e, pertanto, non può più per esse parlarsi di uso civico.
Infine, con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce, sempre allegando la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non considerare tale aspetto della vicenda, che il regime demaniale dei terreni gravati da uso civico sarebbe comunque venuto meno a seguito del provvedimento di quotizzazione reso nel lontano 1939 dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici a seguito del quale il bene sarebbe stato convertito da demaniale in allodiale e, pertanto, privatizzato.           

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Deve rilevarsi, onde procedere alla definizione del presente giudizio, che la premessa logico-giuridica su cui si basa la legittimità della ordinanza impugnata (premessa che in astratto non è oggetto di alcuna contestazione da parte del ricorrente) è che i terreni gravati da uso civico siano terreni sui quali vi è, immanente ed in assenza della necessità di qualsivoglia altro provvedimento dichiarativo,  il vincolo paesaggistico.
Ciò deriva direttamente da quanto previsto dall’art. 142 del dlgs n. 42 del 2004, a mente del quale “le zone gravate da usi civici” sono considerate di interesse paesaggistico.
Come è stato, infatti, in passato, precisato da questa Corte, con pronunzia peraltro mai successivamente superata né in sede giurisprudenziale né a seguito di innovazioni normative, i terreni gravati da “uso civico” rientrano fra le zone vincolate ex lege ai fini della tutela del paesaggio; si tratta di fondi sui quali ab immemorabili sono esercitati dalla collettività insistente sui luoghi e dai singoli che la compongono una serie di diritti volti a trarre dalle terre che li compongono, dai boschi che ivi vegetano e dai corsi d’acque che li attraversano talune utilità in favore dei soggetti sopra menzionati (Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 novembre 1993, n. 11607).
La ratio della esistenza del vincolo generalizzato risiede, proprio in virtù di questa caratteristica storica che li contraddistingue - retaggio e testimonianza attuale di un’epoca passata -, nel fatto che essi rivestono una particolare importanza nella formazione del bene ambientale, inteso questo non solo nei suoi aspetti estetici e di salubrità ma quale naturale palinsesto materiale - rappresentativo anche delle stratificazioni socio-culturali che in un determinato ambiente territoriale si sono succedute nel tempo ed hanno lasciato una significativa traccia di sé nella Bildungsumwelt - che ne giustifica una specifica e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento.
Il quesito, pertanto, da sciogliere quanto al caso di specie è di valutare, sia pure nei ristretti limiti cognitivi propri della presente fase cautelare del giudizio ed alla luce delle censure formulate da parte ricorrente, se, nel ritenere la soggezione delle particelle per le quali è stato conservato il sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Viterbo al ricordato vincolo, il giudice del riesame abbia fatto o meno buon governo delle disposizioni legislative che governano la materia.
In relazione al primo motivo di censura, ne ritiene il Collegio la sua infondatezza.
E’, infatti, del tutto irrilevante la circostanza che i terreni in questione siano stati in passato oggetti di negozi traslativi inter privatos, in quanto è, semmai, la esistenza di tali atti che dovrebbe presupporre, ai fini della loro validità, la libera commerciabilità del bene, essendo, invece, frutto di un evidente paralogismo (il bene è stato oggetto di compravendita; i beni oggetto di compravendita sono commerciabili; i beni gravati da uso civico non sono commerciabili; ergo il bene in questione non è gravato da uso civico) il tentativo di dimostrare la natura del bene sulla base del fatto che lo stesso abbia formato oggetto di uno, o più, atti di cessione di natura privatistica.
Invero, ritiene il Collegio, che tale caratteristica del bene non possa essere certamente dimostrata sulla base del fatto sopra descritto (cioè che lo stesso abbia formato oggetto di contratti di compravendita) né, in eventuale difetto di tale caratteristica, certamente tale fatto non è idoneo a determinare il mutamento di qualificazione giuridica dei terreni in questione da demaniale ad allodiale, potendo questo scaturire solo dalla procedura amministrativa volta alla liquidazione dell’uso civico ed alla liberazione del fondo in questione dal vincolo.
La circostanza poi che la dott.ssa Ranucci, soggetto nominato perito demaniale nell’ambito della procedura di rilevanza regionale di legittimazione dei terreni in questione avanzata dall’attuale ricorrente, non sia dotata di poteri di certificazione ai fini della attribuzione della natura demaniale o meno dei terreni da lei esaminati è anch’esso fattore non significativo, posto che, come correttamente osservato dal Tribunale di Viterbo, le risultanze dei suoi accertamenti sono state considerate, tanto più nella presente fase cautelare, in funzione del loro contenuto persuasivo e non in ragione di una loro, non ritenuta, valenza preclusiva di ulteriori e diverse opzioni valutative, quale sarebbe derivarta da una eventuale natura certificativa di quanto da lei asserito.
Passando all’esame dei due restanti motivi di impugnazione, che data la loro sostanziale prossimità contenutistica possono essere congiuntamente scrutinati, ne rileva il Collegio, anche relativamente ad essi, la infondatezza.
Invero essi di fondano sulla ritenuta perdita della qualificazione di terreno oggetto di vincolo derivante dall’uso civico, riferita ai terreni interessati del ricorso formulata dal Nocchi, in quanto gli stessi sarebbero stati attributari, sin dal 1939, degli effetti della procedura di quotizzazione, per conseguenza della quale essi avrebbero cessato di avere la anzidetta qualificazione.
L’assunto, pur ampiamente illustrato dalla difesa del ricorrente, è, tuttavia, non giustificato.
Osserva, infatti, il Collegio come l’art. 13 della legge n. 1766 del 1927 -  nel disciplinare, attraverso la conversione in legge del regio decreto legge n. 751 del 1924, nonché di altri regi decreti legge a quest’ultimo collegati, il riordino degli usi civici - abbia previsto la possibilità di ripartire i terreni già gravati da usi civici che siano “convenientemente utilizzabili per la coltura agraria” fra le famiglie dei coltivatori diretti del Comune titolare dell’uso civico, previa determinazione di un canone enfiteutico da corrispondere da parte dell’assegnatario al Comune concedente.
Siffatta procedura, tuttavia, non diversamente da quanto previsto per la procedura, per molti versi analoga, della legittimazione delle occupazioni sine titulo dei terreni gravati dagli usi civici, non è procedura fine a se stessa ma oltre ad essere prodromica alla successiva affrancazione del fondo, unico provvedimento per effetto del quale esso cessa definitivamente di appartenere al demanio comunale per diventare stabilmente bene allodiale, è comunque soggetta a quella che, sulla base della legislazione dell’epoca, era definita la “approvazione sovrana” e che, ad oggi, considerata la allocazione delle rilevanti competenze amministrative, deve intendersi come approvazione regionale.
Solo all’esito di tale procedura, culminante con la affrancazione, e non sulla base della semplice assegnazione, opera la definitiva sdemanializzazione del bene e, pertanto, cessa la qualificazione del bene come gravato da uso civico.
Significative in tale senso la previsione di cui agli artt. 19 e 21, cpv., della citata legge n. 1766 del 1927, secondo i quali, per un verso, laddove il soggetto che si sua giovato della quotizzazione non abbia ottemperato all’obbligo delle migliorie di cui al piano di ripartizione previsto dai precedenti artt. 13 e 15 della stessa legge, l’assegnazione al medesimo del terreno sarà soggetta a retrocessione in favore del “del Comune, della frazione, o della associazione degli utenti” e, per altro verso, in assenza delle predette migliorie e dell’accertamento della loro esecuzione non potrà essere dichiarata la definitiva affrancazione del fondo.
Si tratta di chiari indici sia della natura non definitiva della mera quotizzazione, posto che, ove questa sia soggetta a risoluzione il terreno tornerebbe nel patrimonio della comunità fruitrice del diritto di uso civico, sia del fatto che, sin tanto che non interviene la definitiva affrancazione del fondo, l’uso civico su di esso gravante non può dirsi estinto ma solo in uno stato di quiescenza, da quale, ricorrendone le condizioni, è suscettibile di riaversi.
Tale possibile fluidità della qualificazione giuridica del terreno giustifica pienamente la perdurante esigenza di mantenere su di esso il vincolo paesaggistico, anche nella fase precedente alla definitiva affrancazione, posto che, laddove esso non persistesse, sarebbe possibile operare una serie di modificazione della consistenza del bene, di tal che esso, al momento della retrocessione alla autorità concedente, potrebbe avere subito della modificazioni tali da comportare la lesione del bene interesse alla cui preservazione il vincolo stesso è preposto.
Alla luce delle argomentazioni che precedono la legittimità della ordinanza del Tribunale di Viterbo - ritenuta la persistente sussistenza del vincolo paesaggistico sui terreni in questione, e rilevato che l’attività di coltivazione della cava è astrattamente idonea a determinare, in assenza del prescritto nulla osta, la violazione dell’art. 142 del dlgs n. 42 del 2004 e che dalla possibile prosecuzione di tale attività, derivante dalla permanenza del bene nella disponibilità della Società rappresentata dal ricorrente, deriva indubbiamente il pericolo dell’aggravamento delle conseguenze dannose del reato in provvisoria contestazione - non risulta essere inficiata da alcuno dei vizi denunziati dal ricorrente.    
Al rigetto del ricorso fa seguito la condanne del Nocchi, nella ricordata qualità, al pagamento delle spese processuali.                 

PQM   
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
        Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018