Cass. Sez. III n. 21923 del 5 maggio 2017 (Ud 27 gen 2017)
Presidente: Amoresano Estensore: Andreazza Imputato: Attenni
Rumore.Modalità di accertamento del disturbo
Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non deve essere necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali appunto, come nella specie, le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità
RITENUTO IN FATTO
1. Attenni Rosa ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Velletri di condanna per il reato di cui all'art. 659 c.p. per avere arrecato, nello svolgimento di attività ricettiva e ricreativa presso l'immobile sito in via Panoramica di Velletri, rumori molesti alla vicina e agli altri abitanti della zona residenziale.
2. Con un primo motivo lamenta contraddittorietà e mancanza di motivazione nonché travisamento della prova; dopo avere riepilogato il contenuto degli elementi probatori emersi dai quali era unicamente desumibile che in sei o sette sopralluoghi della p.g. a sorpresa nessuna turbativa del riposo era emersa facendosi riferimento solo al vociare dei bambini ospitati nella struttura ricreativa, lamenta che invece il Tribunale abbia ritenuto integrata una condotta di rumori e schiamazzi molesti tanto più non configurabile non essendo emerso che la struttura non fosse autorizzata.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 659 cod. pen. e 10, comma 2, della I.n. 447 del 1995 non essendo stato verificato il superamento dei limiti posti dal piano acustico comunale.
4. In data 23/12/2016 ha presentato memoria la parte civile rilevando la inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto dei requisiti formali e di autosufficienza e la manifesta infondatezza ed inconsistenza dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è inammissibile.
Va infatti rilevato che le censure sollevate appaiono volte a sindacare l'operato valutativo del compendio probatorio da parte del giudice della sentenza impugnata, in tal modo chiedendo a questa Corte una non consentita diversa lettura degli stessi elementi già esaminati dal Tribunale secondo un percorso logico e motivazionale esente da aporie o contraddizioni. La sentenza impugnata ha infatti dato conto degli elementi specificamente indicativi della sussistenza dei fatti contestati, rappresentati dalle dichiarazioni della persona offesa e di altre persone (segnatamente i testi De Weerd Gerda Jacoba, Pierantonietti Davide, Summa Filomena e Pellis Alberto) tutte abitanti in diversi punti della medesima via Panoramica, e tutte convergenti nel senso di riferire del disturbo (vociare durante tutto il giorno e feste serali) provocato dagli schiamazzi e della musica proveniente dall'asilo gestito dall'imputata tale da impedire di dormire e da cagionare vibrazione sui vetri delle finestre (in particolate teste Suma) nonché da impedire altresì di potere ascoltare la televisione (teste Pellis). Allo stesso tempo la pronuncia ha spiegato anche la ragione dell'assenza di controlli effettuati dalla polizia locale la sera, non essendo il vociare umano suscettibile di misurazione tecnica (i controlli non potevano infatti che riguardare emissioni sonora da fonte fissa) e non essendo stato possibile, quanto alle feste serali, richiedere in anticipo l'intervento dei tecnici Arpa.
Né, ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen., l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone deve essere necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali appunto, come nella specie, le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità (tra le altre, Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011, dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 250417).
2. Anche il secondo motivo è inammissibile : nella specie, infatti, caratterizzata come detto da schiamazzi e vociare umano, e rapportabile all'ipotesi di cui all'art. 659, comma 1, cod. pen., non appare versarsi in presenza di "sorgenti sonore fisse" sì che non possono venire in rilievo i valori - limite di emissione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della I. n. 447 del 1995, solo dovendo aversi riguardo al criterio di normale tollerabilità, il cui superamento, come appena detto sopra, ben può desumersi anche da fonti testimoniali.
3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017