Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 333, del 21 gennaio 2013
Urbanistica.Definizione di annessi rustici

Gli “annessi rustici”, secondo la definizione di cui alla l.r. Veneto n. 24/1985 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, sono indicati come “il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquacoltura o altre colture specializzate, diverse dagli allevamenti zootecnici e impianti di acquacoltura. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00333/2013REG.PROV.COLL.

N. 03937/2007 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 3937 del 2007, proposto dal 
Comune di Breganze, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Mondin, ed elettivamente domiciliato, unitamente al difensore, presso l’avv. Giudo Francesco Romanelli in Roma, via Cosseria n. 5, come da mandato a margine del ricorso introduttivo;

contro

Maurizia Gobbo, quale legale rappresentante dell’omonima azienda agricola, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Regione Veneto, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 76 del 12 gennaio 2007, redatta in forma semplificata;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2012 il Cons. Diego Sabatino e udita per le parti l’avvocato Ludovica Franzin, su delega di Claudio Mondin;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 3937 del 2007, il Comune di Breganze propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 76 del 12 gennaio 2007 con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Maurizia Gobbo, quale legale rappresentante dell’omonima azienda agricola, per l'annullamento del provvedimento comunale 29.9.2006 n. 14649 di diniego permesso di costruire, della nota 4.8.2006 n. 12800, dell’art. 27 3.4.1 “Sottozona E1 di tutela” delle adottate NTA del PRG del Comune di Breganze e dei pareri della Commissione edilizia 7.7.2006 e 15.9.2006.

Dinanzi al giudice di prime cure, la parte ricorrente aveva impugnato il provvedimento de quoa, contestando la sua giustificazione, data dalla circostanza che il realizzando manufatto, configurandosi come fabbricato isolato, senza alcuna adiacenza e relazione funzionale con altri edifici esistenti, contrasterebbe con l’art. 11 della LR n. 24/85 (che prescrive asseritamente che le nuove costruzioni debbono essere adiacenti a fabbricati già esistenti) e con l’art. 27, punto 3.4.1. delle NTA del PRG (che consente la realizzazione di annessi rustici soltanto se siano in relazione funzionale con edifici esistenti).

Aveva inoltre censurato l’art. 27, punto 3.4.1. delle NTA al PRG nella parte in cui prevede che la costruzione di annessi rustici è ammessa “solo se in relazione funzionale con edifici rurali esistenti…”.

Costituitosi Comune di Breganze, il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata, redatta in forma semplificata. In essa, il T.A.R. riteneva fondate le censure proposte, sottolineando l’illegittimità della norma tecnica di piano e l’avvenuta dimostrazione della disponibilità del fondo da parte della ricorrente.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie eccezioni, non accolte in prime cure.

Nel giudizio di appello, non si è costituita Maurizia Gobbo, nonostante la notifica dell’appello in data 4 maggio 2007, ricevuta da persona dipendente.

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare inaudita altera parte, con decreto presidenziale del giorno 11 maggio 2007, all’udienza del 22 maggio 2007, l’istanza cautelare veniva accolta con ordinanza n. 2588/2007.

All’udienza del 26 giugno 2012, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati.

2. - Con il primo motivo di diritto, viene rilevata l’illegittimità della sentenza impugnata per la mancata declaratoria dell’inammissibilità e dell’improponibilità del ricorso di primo grado per aver censurato uno solo dei motivi di diniego del permesso a costruire.

In dettaglio, si evidenzia come, fondatosi il diniego di permesso su due ragioni autonome, ed in particolare la mancanza di relazione funzionale con gli edifici esistenti, in contrasto con l'art. 27 delle NTA e con la L.R. n. 24/85 dalle stesse richiamate e la mancata dimostrazione del carattere di miglioramento fondiario dell’annesso rustico per carenza di disponibilità dell'integrale fondo rustico sito, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

2.1. - La censura non ha pregio.

Come emerge dalla lettura degli atti, la parte ricorrente aveva fondato la sua difesa evidenziando, da un lato, il contrasto della disciplina tecnica con la normativa regionale e, dall’altro, l’inconsistenza del secondo elemento a sostegno del provvedimento, stante la disponibilità del fondo stesso in capo alla ricorrente.

Deve quindi escludersi che sia mancata a monte l’integrale contestazioni delle ragioni dell’amministrazione, e quindi bene ha fatto il T.A.R. ad esaminare nel merito la vicenda.

3. - Appaiono invece condivisibili le censure di merito, proposte con i motivi successivi, e che evidenziano la correttezza dell’azione amministrativa in merito alla corretta applicazione sia, in primo luogo, dell'art. 6 della legge regionale Veneto n. 24 del 1985, della relativa circolare applicativa n. 4/86 e sia, in secondo luogo, dell'art. 7, punto c delle norme tecniche di attuazione del Comune di Breganze.

3.1. - In relazione al primo profilo, va evidenziato come la legge regionale Veneto n. 24 del 5 marzo 1985 “Tutela ed edificabilità delle zone agricole”, ora abrogata dalla legge regionale n. 11 del 2004 ma applicabile ratione temporis, all’art. 2, lett. e) fornisse un’espressa definizione di “annessi rustici”, indicati come “il complesso di strutture edilizie, organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola a esso collegata, anche a carattere associativo ivi comprendendo gli allevamenti, l'acquacoltura o altre colture specializzate, diverse da quelli di cui al punto g)”.

È quindi ben vero che le norme tecniche attuative del Comune, imponendo un legame dell’edificio realizzando non con il fondo, come prevede la legge, ma con altri edifici esistenti, si pongono in contrasto con questa prima parte della legislazione regionale, come bene ha evidenziato il T.A.R.. Tuttavia è anche vero che l’art. 11 della stessa legge regionale prevede che “Nella sottozona E1) sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4 e 6 limitatamente agli annessi rustici e art. 7, limitatamente ai primi due commi, della presente legge; le nuove edificazioni dovranno essere adiacenti a edifici già esistenti o collocate possibilmente entro il perimetro di nuclei rurali espressamente individuati”.

In questo caso, quand’anche si volesse concordare con la lettura data dal T.A.R., che vede l’avverbio possibilmente come elemento che non configura una cogenza della previsione, deve tuttavia ammettersi che la previsione normativa regionale, da un lato, conforma due diverse situazioni (l’adiacenza ad edifici esistenti, da un lato, e la eventualità di un residuale collocamento in nuclei rurali espressamente individuati, dall’altro), dall’altro rimette agli enti locali la precisazione di tali elementi (come emerge dall’incipit del citato art. 11 che recita “Nella formazione dei nuovi piani regolatori generali, nella revisione di quelli vigenti o mediante apposita variante, i comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano l'integrità dell'azienda agricola e rurale. I comuni suddividono le zone agricole del proprio territorio nelle seguenti sottozone …”).

Appare quindi evidente che la norma tecnica attuativa, lungi dal rappresentare una violazione della disposizione regionale, ne rappresenta una concretizzazione, autorizzata dallo stesso art. 11 e nei limiti da questo individuati.

Essendo quindi pacifico, e riconosciuto anche dal primo giudice, il contrasto del progetto presentato con la disciplina di zona, correttamente il Comune di Breganze ha fatto applicazione dei parametri ivi indicati, rigettando l’istanza.

3.2. - In relazione al secondo profilo, ossia al rispetto dell'art. 7, punto c) delle norme tecniche di attuazione del Comune di Breganze, va detto che tale disposizione prevede che “la domanda di concessione per i nuovi manufatti deve essere corredata da apposita relazione agronomica riportante la rispondenza delle opere richieste al principio del miglioramento fondiario in base ai seguenti requisiti: - dimensione congrua, nel senso che il manufatto deve essere proporzionato alle esigenze del fondo; - idoneità tecnica, nel senso che il manufatto deve essere tecnicamente idoneo per gli scopi che si intendono perseguire”. Si tratta di una norma di attuazione che si collega direttamente con la citata disciplina degli annessi rustici, dando concretezza al dettato normativo regionale.

Al fine di adempiere la previsione tecnica, l’originaria ricorrente aveva presentato una relazione agronomica nella quale si sosteneva che il fondo aziendale avesse una superficie totale di Ha. 0.5475, coltivata a vigneto per circa 2500 mq, a prato per 2700 mq, oltre a tare per 275 mq. L’istruttoria del Comune di Breganze ha peraltro accertato come il fondo fosse in comproprietà tra la ricorrente e suo fratello, computando pertanto l’effettiva disponibilità solo nella misura del 50%.

Tale modo di valutazione, al contrario di quanto evidenziato dal T.A.R., che ha basato la sua decisione sull’irrilevanza della proprietà e quindi sul mero dato formale della disponibilità dell’area, senza indagare sugli aspetti dimensionali di tale disponibilità, appare del tutto corretto, in quanto rende ragione delle effettive esigenze di miglioramento fondiario e non del puro dato formale della contitolarità dell’area.

Emerge, infatti, come la disciplina regionale, e quella dello stesso Comune in via attuativa, non mirino alla mera tutela della proprietà fondiaria, ma alla sua rivalutazione anche e soprattutto tramite il riferimento alla sua integrità (espressamente evocata nell’art. 11). L’esistenza di una situazione di comproprietà è quindi una vicenda giuridicamente rilevante, della quale correttamente il Comune si è avvalso per negare il richiesto permesso di costruire.

4. - L’appello va quindi accolto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie l’appello n. 3937 del 2007 e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 76 del 12 gennaio 2007, respinge il ricorso di primo grado;

2. Condanna Maurizia Gobbo, quale legale rappresentante dell’omonima azienda agricola, a rifondere al Comune di Breganze le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €. 3.000,00 (euro tremila, comprensivi di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2012, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:

Anna Leoni, Presidente FF

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Fulvio Rocco, Consigliere

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)