Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5778, del 24 novembre 2014
Urbanistica.Tensostruttura come nuova costruzione

Considerata l’ampiezza del suolo comunale impegnato dalle tensostrutture, pari a circa 2950 mq su un’area di sedime di circa 5.600 mq e la prolungata durata di una così rilevante installazione nella città, con il conseguente impatto urbanistico, ritiene configurata nel caso in esame la fattispecie della “nuova costruzione”, che è tale in presenza di opere che comunque implichino una stabile, ancorché non irreversibile, trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell'immobile. Non può ritenersi formato alcun legittimo affidamento da parte dei ricorrenti avendo essi stessi asseverato, fin dall’inizio, il carattere di temporaneità delle strutture. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 05778/2014REG.PROV.COLL.

N. 01221/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2014, proposto dalle s.r.l. Axel Sport, Axel Restaurant, Società Sportiva Lazio Softball, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Luca Di Raimondo, Matteo Di Raimondo, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Savoia, 86;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocato Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 5964/2013, resa tra le parti;



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2014 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Di Raimondo Luca e l’avvocato Siracusa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Le s.r.l. Axel Sport, Axel Restaurant e Sportiva Lazio Softball, in persona dei legali rappresentanti pro tempore (in seguito “ricorrenti”), con il ricorso n. 3079 del 2013 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, hanno chiesto l’annullamento: delle determinazioni dirigenziali del Municipio II di Roma Capitale n. 2645 del 17 dicembre 2012 e n. CB189/2013-prot. n. CB6203/13 del 24 gennaio 2013, recanti, rispettivamente, l’ingiunzione di demolizione di opere abusive realizzate in Roma, alla Piazza Mancini 1 e la decadenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande (precedentemente attivata con SCIA prot. CB/64727/10) all’interno dell’impianto sportivo di pattinaggio sul ghiaccio gestito dalla s.r.l. Axel Sport e sito in Roma, alla Piazza Mancini, 1; della nota n. 8720 del 2013 del medesimo Municipio di comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato alla decadenza della vendita di prodotti alimentari all’interno della tensostruttura per cui è causa, di cui alla SCIA n. CB53509 del 12 ottobre 2010.

2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda ter, con la sentenza in forma semplificata n. 5964 del 2014, ha dichiarato il ricorso improcedibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 1.500, oltre gli accessori di legge.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado, con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.

La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 2381 del 2014 “Ritenuti, nell’esame proprio della fase cautelare, l’esigenza del compiuto approfondimento della controversia proprio della trattazione nel merito nonché il pregiudizio derivante alla parte appellante dall’esecuzione nelle more della sentenza impugnata.”, venendo contestualmente fissata l’udienza pubblica del 21 ottobre 2014 per la trattazione della controversia nel merito.

4. All’udienza del 21 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Nella sentenza di primo grado si afferma: a) che nel caso in esame, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 241 del 1990, non può esserci conformazione dell’attività avviata mediante DIA in difetto dei presupposti per la sua legittima formazione, richiedendo la realizzazione delle due tensostrutture di cui si tratta il permesso di costruire data la loro entità e consistenza; b) che “il procedimento avviato ad istanza di parte (6 dicembre 2012), volto a conseguire il titolo abilitativo per la regolarizzazione/realizzazione delle medesime opere oggetto di SCIA, ovvero di una “nuova struttura fissa in sostituzione dell’attuale struttura temporanea”, si è concluso con provvedimento di rigetto dell’istanza (v. D.D. n. 630 del 16 aprile 2013), sicché l’interesse di parte ricorrente deve ritenersi ormai spostatosi sul (non impugnato) denegato permesso di costruire il cui contenuto regola ex novo e definitivamente l’assetto di interessi tra le parti”; c) conseguendo da ciò l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Nell’appello, in censura della sentenza, si deduce in sintesi che:

- è illegittima l’impugnata ingiunzione di demolizione, n. 2645 del 17 dicembre 2012, e con essa il conseguente provvedimento di decadenza dell’autorizzazione alla somministrazione, in quanto emanata in violazione dell’art. 23, commi 1, 5 e 6 del d.P.R. n. 380 del 2001; l’Amministrazione infatti, a fronte delle DIA presentate il 22 novembre 2011 e il 10 agosto 2012 per il rinnovo del titolo abilitativo riguardante le tensostrutture, sussistendo DIA precedente legittimante la loro permanenza pur temporanea, non avrebbe dovuto provvedere alla detta ingiunzione ma sospendere i lavori in corso entro i trenta giorni successivi ovvero annullare o revocare in autotutela il provvedimento tacito formatosi nel frattempo;

- non vale il richiamo del primo giudice all’intervenuto diniego del permesso di costruire con conseguente carenza di interesse al ricorso per cui è causa, trattandosi di diniego riferito alla richiesta di un diverso titolo edilizio poiché riguardante una struttura fissa e, perciò, del tutto estraneo al precedente procedimento e alla validità del preesistente titolo abilitativo;

- l’azione amministrativa riguardo a tale procedimento è anche illegittima per la mancata comunicazione di avvio, per l’illogicità del procedimento a fronte dell’assenso prestato dall’Amministrazione alle DIA sopra citate e per la conseguente lesione del legittimo affidamento maturato negli interessati.

3. La censura della sentenza di primo grado per avere dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza dell’emanazione del provvedimento, n. 630 del 2013, di diniego del permesso di costruire, è da accogliere, poiché la relativa domanda è stata presentata dai ricorrenti allo scopo di sostituire con struttura fissa le attuali temporanee (come da richiesta del 6 novembre 2012 e relazione tecnica allegata), non comportando ciò carenza di interesse al mantenimento delle strutture in via temporanea se non consentite come fisse.

4. Nel merito l’appello è infondato per le ragioni che si espongono.

4.1. Lo svolgimento della vicenda amministrativa quanto alla realizzazione delle tensostrutture per cui è causa è il seguente:

- a) la loro installazione temporanea era stata oggetto di DIA presentata dalla s.r.l. Axel Sport il 29 luglio 2010 (n. 42181), con impegno della società, per atto d’obbligo del 30 luglio successivo, alla rimozione entro un anno dalla sottoscrizione di tale atto;

- b) in data 3 dicembre 2010 la medesima società presentava una DIA in variante della precedente (n. 63745) per opere di “sistemazione esterne ed allargamento accessi”, non risultando modificato l’impegno assunto con il citato atto d’obbligo;

- c) il 4 agosto 2011 la Axel Sport chiedeva “il rinnovo della concessione temporanea, presentata con DIA del 29.07.2010 Protocollo n° 42181 e successiva Variante del 03.12.2010 Protocollo 6 n° 63745 per struttura precaria ”, cui il competente Ufficio di Roma Capitale rispondeva, con nota n. 59193 del 7 novembre 2011, informando che “la richiesta…possa essere accolta” a condizione di integrazioni documentali contestualmente precisate;

-d) il 22 novembre 2011 la Axel Sport presentava DIA in variante (n. 62478) per opere di “diversa distribuzione degli spazi interni zona uffici” avendo sottoscritto, il 2 agosto precedente, nuovo atto d’obbligo con l’impegno a “rimuovere entro e non oltre anni uno dalla sottoscrizione del presente Atto, le strutture di cui alla D.I.A. registrata al n. 42181 del 21 luglio 2010” (rectius “29” luglio 2010);

- e) con nota di Roma Capitale del 31 luglio 2012 (n. 47781) indirizzata alla Axel Sport veniva contestata “l’inadempienza alla rimozione delle Tensostrutture in oggetto di cui alla DIA registrata al n. 42181 del 29 luglio 2010, come indicato nell’atto d’obbligo” del 30 luglio 2010, con l’invito a provvedere alla rimozione “entro 30 gg a partire dalla notifica della presente nota” ferma la facoltà del Comune di Roma di procedere in danno in caso di inottemperanza;

- f) il 10 agosto 2012 la s.s. Lazio Softball (conduttrice del terreno su cui era installata la pista) presentava una nuova DIA (n. 49854) per “rinnovo concessione temporanea struttura precaria…già realizzata con DIA n. 42821 del 29/97/2010 e successive varianti N.PR. 63745 del 31/12/2010 e N.PR. 62478 del 22/11/2011”, venendo sottoscritto atto d’obbligo l’11 ottobre 2012 con l’impegno della detta s.s. a “rimuovere entro e non oltre un anno dalla sottoscrizione del presente Atto la struttura di cui alla D.I.A. registrata al n. 41281 del 21 luglio 2010 (rectius “29” luglio 2010);

- g) con provvedimenti comunali dell’8 novembre 2012 (n. 2196) e del 17 dicembre 2012 (n. 2645) venivano disposti, rispettivamente, la sospensione dei lavori e la demolizione delle tensostrutture, dato il mancato avvio della rimozione a cominciare dal 1° agosto 2011 come da atto d’obbligo del 30 luglio 2010, trattandosi (come motivato specificamente nel secondo provvedimento) di opere realizzate “su suoli di proprietà di Roma Capitale…in assenza del prescritto titolo abilitativo” in violazione dell’art. 21 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia).

4.2. Da quanto sopra emerge che le tensostrutture, indicate nella DIA originaria n. 42181 del 29 luglio 2010 come temporanee per un solo anno, sono rimaste nell’area, in fatto, per i due anni successivi, con contestuale presentazione di nuova DIA e connessa richiesta di proroga al fine della temporanea prosecuzione dell’installazione, cui è seguita la presentazione di una terza DIA (n. 49854 del 2012) per la permanenza delle strutture per un altro anno e, perciò, anche in tale caso, a carattere ulteriormente temporaneo.

Il Collegio ciò rilevato, considerata l’ampiezza del suolo comunale impegnato dalle tensostrutture, pari a circa 2950 mq su un’area di sedime di circa 5.600 mq (così attestata nei provvedimenti impugnati) e la prolungata durata di una così rilevante installazione nella città, con il conseguente impatto urbanistico, ritiene configurata nel caso in esame la fattispecie della “nuova costruzione”, che è tale “…in presenza di opere che comunque implichino una stabile -- ancorché non irreversibile - trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell'immobile…” (Cons. Stato, Sez. IV, 24 luglio 2012, n. 4214).

Ne consegue che, non prevedendo l’art. 22, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 la possibilità di procedere con DIA a nuova costruzione, oltre i casi ivi specificati tra cui non rientra quello in esame, è legittima, nella specie, l’applicazione dell’art. 21 della legge regionale n. 15 del 2008, che obbliga a ingiungere la demolizione dei manufatti realizzati su suolo comunale “…in assenza di permesso di costruire o di denuncia di inizio attività, nei casi previsti dall’art. 22, comma 3 del d. p.r. n. 380 del 2001…”, essendo stato chiarito dalla giurisprudenza che “…in caso di presentazione di dichiarazione di inizio di attività, l'inutile decorso del termine previsto per legge ai fini dell’esercizio del potere inibitorio all’effettuazione delle opere…non comporta che l’attività del privato, ancorché del tutto difforme dal paradigma normativo, possa considerarsi legittimamente effettuata e, quindi possa andare esente dalle sanzioni previste dall'ordinamento per il caso di sua mancata rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle previsioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1909 del 2013). Consegue altresì da tutto ciò, nella specie, la legittimità del provvedimento di decadenza della vendita di prodotti alimentari in quanto esercitata all’interno della tensostruttura per cui è causa.

Né può ritenersi formato alcun legittimo affidamento da parte dei ricorrenti avendo essi stessi asseverato, fin dall’inizio, il carattere di temporaneità delle strutture.

5. Per le ragioni che precedono l’appello, fondato riguardo alla pronuncia di improcedibilità del ricorso di primo grado, è infondato nel merito dovendosi confermare con diversa motivazione la sentenza di primo grado.

La particolare articolazione della controversia, in diritto e in fatto e la reciproca, parziale soccombenza giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, conferma la sentenza di primo grado con diversa motivazione.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere, Estensore

Carlo Mosca, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)