Cass. Sez. III n. 43945 del 28 ottobre 2013 (Cc 25 giu 2013)
Pres.Fiale Est.Franco Ric. Liccardi
Rifiuti.Sequestro funzionale alla confisca obbligatoria della "res"

La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il "fumus commissi delicti" e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della "res" non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge. (Fattispecie relativa a sequestro di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti e, quindi, suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 172 del 2008, conv. in legge n, 2010 del 2008).

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 25/06/2013
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 1530
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 13069/2013
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LICCARDI Eugenio, nato ad Aversa il 23.2.1984;
avverso l'ordinanza emessa il 10 gennaio 2013 dal tribunale del riesame di Napoli;
udita nella udienza in camera di consiglio del 25 giugno 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. RUSSO Luigi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 22 luglio 2009 agenti del Corpo forestale sequestrarono un autocarro perché utilizzato per un trasporto non autorizzato di rifiuti. Il 15 ottobre 2012 il Gip del tribunale di Napoli dispose il sequestro preventivo. In seguito Liccardi Eugenio venne tratto a giudizio. Il 15.10.2012 il Liccardi chiese il dissequestro perché l'autocarro era solo concesso in locazione finanziaria alla soc. EUSA Edilizia la quale aveva a disposizione molte decine di automezzi sicché quel sequestro non incideva sul pericolo di reiterazione del reato. Il giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, rigettò l'istanza per il motivo che il sequestro aveva non solo funzione preventiva ma anche dissuasiva. Il Liccardi propose appello. Il tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, rigettò l'appello perché il mantenimento del sequestro era giustificato dalla previsione della confisca obbligatoria prevista dal D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1 bis, per i veicoli utilizzati per il trasporto.
L'indagato, a mezzo dell'avv. Luigi Russo, propone ricorso per cassazione deducendo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il sequestro preventivo, anche se finalizzato alla confisca, non poteva essere disposto non essendo possibile ritenere una apodittica presunzione legale di pericolosità. Il sequestro preventivo deve invero essere revocato quando il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito i suoi effetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, avendo il tribunale del riesame dato adeguata motivazione sulla sussistenza nella specie del periculum in mora.
Ha invero osservato l'ordinanza impugnata che il sequestro preventivo può essere disposto, oltre che "quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati" anche quando la res è suscettibile di confisca. Nella specie appunto si trattava di un veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti e quindi suscettibile di confisca obbligatoria ai sensi del D.L. n. 172 del 2008, art. 6, comma 1 bis.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "La revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell'ipotesi nella quale vengano a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venire meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge" (Sez. 3^, 6.4.2005, n. 17439, Amico, n. 231516). La massima citata dal ricorrente è inconferente perché si riferisce ad una fattispecie affatto peculiare (sequestro di un autocarro per la iniziale mancata iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta successivamente) non rapportabile al caso in esame.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione il 25 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2013