Nota critica a Cassazione, Sez. III penale, n. 51427/2014
di Massimo GRISANTI
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Nella sentenza esaminata la Suprema Corte ha affermato che <Il D.L. n. 133/2014 ha indubbiamente innovato, avendo ricompreso nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria “anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso>.
Con questa affermazione il Collegio ha ritenuto che la trasformazione di un’abitazione in quattro appartamenti integra un intervento di manutenzione straordinaria, giudicato illegittimo sol perché eseguito su di un immobile abusivo, ripetendone, così, le caratteristiche di illiceità.
L’affermazione di principio non è condivisibile, assolutamente.
Si ritiene che della novella legislativa se ne stia avviando, in giurisprudenza e in dottrina, un’interpretazione distorta e non sistematica.
All’espunzione della locuzione <aumento di unità immobiliari> dai presupposti ex art. 10 T.U.E. di assoggettamento a permesso di costruire o DIA alternativa per gli interventi di ristrutturazione edilizia non può essere attribuito il significato che tale aumento non rientri più nella categoria d’intervento della ristrutturazione. Con l’ulteriore conseguenza che esso rientri, come stabilito dalla Corte, seppur implitamente, nella nuova definizione di manutenzione straordinaria.
Infatti, occorre ricordare che l’intervento di ristrutturazione edilizia è pur sempre quello che porta l’organismo edilizio ad essere in tutto, o in parte, diverso dal precedente. In definitiva, è sufficiente che l’immobile muti le caratteristiche urbanistiche (quale è, da sempre, anche il numero delle unità immobiliari) affinché si sia in presenza, almeno, di un intervento di ristrutturazione edilizia.
Così come occorre soffermare l’attenzione sul fatto che il termine <frazionamento> non necessariamente ha il significato di <aumento di unità immobiliare>, potendo semplicemente essere stato utilizzato per permettere il mero trasferimento, per distacco ed accorpamento, di locali tra unità immobiliari.
Del resto, se le operazioni di frazionamento od accorpamento possono comportare la variazione della superficie delle <singole> unità immobiliari, è evidente che esse non possono variare nel numero perché diversamente – ovverosia volendone consentire, il legislatore, anche l’aumento o la diminuzione – il termine <singole> è di troppo e sarebbe stato utilizzato in modo fuorviante perché finisce per far migrare, nell’applicazione della norma, l’intervento di aumento di unità immobiliari dalla ristrutturazione edilizia alla manutenzione straordinaria.
Il tutto “assentito” con una comunicazione di inizio lavori, anziché mediante la segnalazione certificata di inizio attività; con conseguente non consentito, e non consentibile, mutamento degli strumenti giudiziali a disposizione del terzo per la tutela dei propri interessi.
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Scritto il 07 gennaio 2015