Nuova pagina 2

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CIRCOLARE 18 ottobre 2004
Disposizioni concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille, ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, cosi' come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA Statale, di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Gazzetta Ufficiale N. 305 del 30 Dicembre 2004

Nuova pagina 1


Ciascun soggetto che intenda presentare al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio istanza di compatibilita' ambientale
per progetti di opere da sottoporre a procedura di VIA ordinaria, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988 e 27 dicembre 1988, ovvero VIA speciale di cui al decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190 e' soggetto al versamento
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per
mille del valore delle opere da realizzare, qualora detto valore
superi i 5 milioni di euro (articolo 27, legge 30 aprile 1999, n. 136
e articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289).
Con la presente nota si chiariscono gli adempimenti da porre in
essere per l'assolvimento dell'obbligo sopradescritto.
1. Contestualmente a ciascuna istanza di VIA relativa ad opere il
cui valore sia superiore a 5 milioni di euro deve essere presentata
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione
per la salvaguardia ambientale (nel seguito DSA) - Divisione III, via
Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma, una dichiarazione giurata con le
modalita' previste dall'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, ovvero un'autocertificazione
nei modi e nelle forme consentite dalla legge che attesti il valore
delle opere da realizzare. La dichiarazione giurata o
l'autodichiarazione dovranno essere prodotti dal legale
rappresentante del richiedente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal
titolare dell'ufficio, ovvero ancora, in entrambi i casi, dal
professionista iscritto all'albo responsabile del progetto e/o del
relativo studio d'impatto ambientale, e dovra' esservi riportato il
valore dell'opera e l'ammontare del relativo contributo dello 0,5 per
mille. Nel caso in cui, in base al valore progettuale delle opere
sottoposte a procedura di VIA, il contributo non dovesse risultare
dovuto, si e' tenuti comunque a trasmettere alla DSA la relativa
comunicazione anch'essa attestata da dichiarazione legalmente
certificata.
2. In funzione del grado di approfondimento legato al livello di
progettazione al quale la procedura si riferisce (progetto definitivo
per la VIA ordinaria e progetto preliminare per la VIA speciale) ed
in considerazione delle differenziazioni dovute a particolari
tipologie d'intervento da realizzare (opere pubbliche o impianti
industriali), le dichiarazioni di cui al punto 1) devono riportare il
valore complessivo dell'opera dettagliato secondo il «costo dei
lavori» e le «spese generali», anch'esse a loro volta articolate
secondo le singole voci di costo. Cio' al fine della successiva
verifica da parte della commissione VIA ordinaria ovvero speciale, in
sede di istruttoria tecnica, della congruita' e coerenza dei dati
certificati con quelli risultanti dagli elaborati progettuali e dallo
studio di impatto ambientale presentati a corredo dell'istanza.
Ai fini del calcolo del «costo dei lavori», il committente dovra'
considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per
la realizzazione dell'opera incluse le opere di mitigazione e quelle
comunque previste dallo studio di impatto ambientale quali le opere
connesse, dal momento che anche queste ultime costituiscono oggetto
della valutazione d'impatto ambientale. Si precisa, altresi', che il
costo dei lavori dovra' essere comprensivo degli oneri per la
sicurezza.
Per quanto riguarda la determinazione delle «spese generali»,
devono essere considerate tutte le spese tecniche relative alla
redazione del progetto e dello Studio d'impatto ambientale, quelle
relative alla direzione dei lavori nonche' al coordinamento della
sicurezza sia in fase di progettazione che di realizzazione, quelle
relative ad attivita' di consulenza o di supporto, le spese per
pubblicita', quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini,
verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici, quelle inerenti allacciamenti ai pubblici servizi
nonche' le spese per imprevisti, anch'esse correlate a possibili
future esigenze di realizzazione del progetto. Al contrario, devono
escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto
questi non concorrono a determinare quelle «maggiori esigenze
connesse allo svolgimento della procedura di impatto ambientale» che
costituiscono, ai sensi di legge, la causa giustificatrice del
contributo, essendo correlati a fattori del tutto estranei al valore
dell'opera.
Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di
I.V.A.
3. Qualora nel corso dell'istruttoria dovesse, comunque, emergere
la necessita' di apportare modifiche al progetto originariamente
presentato, dovra' essere trasmessa unitamente alla presentazione
delle modifiche, una dichiarazione con il valore aggiornato del costo
delle opere e l'attestazione del pagamento dell'eventuale relativo
saldo.
4. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, il soggetto
proponente dovra' produrre alla DSA attestazione sopra descritta con
comunicazione dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo, trasmettendo
pure, unitamente alla comunicazione, un originale della quietanza
(mod.121T) rilasciata dalla competente sezione di tesoreria o della
ricevuta di c/c postale, analogamente intestata alla sezione di
Tesoreria territorialmente competente, che ne attesti la data e la
misura dell'importo. Sulla quietanza deve essere' indicata in maniera
specifica la causale del versamento con l'indicazione puntuale della
disposizione normativa di riferimento, secondo lo schema di seguito
riportato.
5. La mancata produzione dell'attestazione del versamento del
contributo dovuto in sede di presentazione dell'istanza di VIA
comportera' che da parte della DSA non verra' dato avvio
all'istruttoria tecnica da svolgersi a cura della Commissione VIA
competente e cio' fino a quando non sara' formalmente assolto
l'obbligo contributivo in discussione. In tal caso la Commissione non
potra' comunque emanare il proprio parere sino a quando non sara'
presentata la prescritta documentazione attestante l'avvenuto
pagamento.
Causale:
Contributo previsto dall'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n.
136 e successive modifiche di cui all'art. 77, legge n. 289/2002 da
ascriversi al bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e
tutela del territorio, esercizio finanziario corrente - valutazione
impatto ambientale, U.P.B. 32.2.1. (Restituzioni ecc) a valere sul
cap. n. 2592, art. 7 (versamento 0,5 per mille opere soggette a VIA);
Riferimento dettagliato al progetto presentato a VIA: .... ;
Soggetto proponente: ;

Roma, 18 ottobre 2004

Il direttore generale
per l'inquinamento atmosferico
e rischi industriali
Agricola