Corte Appello Cagliari Sez. II 18 giugno 2014
Pres. Pilato Est. Lavena Imp. Brutti ed altro
Urbanistica. Autorizzazione paesaggistica e concessione edilizia per immobili a destinazione asseritamente non residenziale

La sentenza affronta il tema della necessaria coerenza del progetto agronomico con la specifica situazione del terreno, in zona agricola ma sottoposto a vincolo, al fine di legittimare l'autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia per immobili a destinazione asseritamente non residenziale.

APPELLANTE IL PROCURATORE GENERALE

 

Contro la sentenza 1.3.2013 del Tribunale di Cagliari, Sezione Distaccata di Sanluri, con la quale sono stati assolti entrambi gli imputati dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste; ordinati il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del fabbricato in costruzione, come da verbale di sequestro in atti dell’8 gennaio 2008.

 

IN RELAZIONE AI SEGUENTI REATI

 

A. dal reato di cui all’art. 44 lett. c) d.P.R. 380/2001 perché (la prima in qualità di committente; il secondo in qualità di progettista e direttore dei lavori), dopo avere presentato un progetto per costruzione di un fabbricato rurale per deposito attrezzi, sementi e garage ed avere ottenuto la relativa concessione edilizia (la n. 61 del 23.5.2006), effettuarono opere di costruzione due corpi di fabbrica di superficie complessiva di 130 mq. circa e volumetria 338 mq. in totale difformità (per caratteristiche di utilizzazione, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001) dalla concessione predetta (relativa, appunto, ad un fabbricato rurale non abitativo, di appoggio ad un previsto uliveto di 8000 mq. in realtà non impiantabile per caratteristiche del terreno, scistoso, in forte pendenza e ricoperto da macchia mediterranea), avendo in realtà realizzato un fabbricato residenziale; in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 27.8.1980 e delle lett. c) e g) dell’art. 146 d.l. 42/2004 (distanza di circa 100 m. dal rio Tremolia e territorio coperto da bosco).

B. dal reato di cui art. 181 co. 1 bis D.L. 42/2004 per aver realizzato le opere3 di cui sopra , nelle predette rispettive qualità ed in zona sottoposta ai predetti vincoli paesaggistici, in assenza del previsto nulla osta dell’U.T.P. della R.A.S.

C. dal reato di cui all’art. 734 c.p., per avere alterato, mediante l’illegittima costruzione di cui sopra, le bellezze naturali di un luogo soggetto a speciale protezione dell’Autorità.

In Arbus, località Tremolia fino all’8.1.2008.

* * * * *

 

Udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. LAVENA;

sentite le conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero: affermazione della responsabilità degli imputati e loro condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e alle spese del doppio grado del giudizio; demolizione delle opere; trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica in ordine alla responsabilità di pubblici funzionari;

Difensore: conferma della sentenza impugnata;

 

* * * * *

 

LA SENTENZA IMPUGNATA

 

La sentenza espone che l’Ispettore Madau del Corpo Forestale, in ordine all’accertamento espletato in data 4 gennaio 2008, in località “Tremolia”, in agro di Arbus, ha riferito di aver constatato la presenza di un fabbricato, al grezzo, ubicato a 730 m dalla linea della costa. Si tratta di un fabbricato concepito in progetto quale struttura in appoggio all’attività agricola, composto da quattro locali, disposti a schiera ed articolati in quattro livelli. Il primo degli stessi era destinato a deposito sementi, il secondo a deposito per prodotti agricoli, il terzo a deposito attrezzi, il quarto a garage. Il fabbricato era stato realizzato entro i 2000 m dal mare, in area vincolata, ed appariva non come fabbricato rurale ma residenziale, posto che non esisteva alcuna attività agricola. Lo stesso teste ha specificato che insieme al progetto era stata presentata una relazione agronomica, che prevedeva l’impianto di un oliveto per 8.000 mq. sui 10.000 complessivi, mentre nei restanti 2.000 era prevista la realizzazione di fabbricati, strade e giardino. Lo stesso Ispettore ha chiarito che i lavori vennero iniziati sulla base di una concessione e di un nullaosta paesaggistico, entrambi rilasciati dal Comune di Arbus, il quale, dapprima, rilasciò il nulla osta e, sulla base dello stesso, successivamente, rilasciò la concessione per una costruzione rurale. Sulle basi delle misurazioni del fabbricato di cui si tratta, lo stesso Madau ha confermato che venne accertata una difformità rispetto al progetto. Quanto ai vincoli, Madau ha precisato che vi erano anche quello relativo alla vicinanza con un corso d'acqua iscritto nel registro delle acque pubbliche (Rio Tremolia) e quello derivante dalla presenza di bosco.

Il teste Piredda, che eseguì l'accertamento insieme al collega Madau, ha invece affermato che non si accertò difformità tra progetto ed opera realizzata.

Inoltre, sia il teste Daniele Luigi Tronci, ex funzionario dell’Ufficio Tutela Paesaggio, sia il teste Paolo Biancu, dipendente del Comune di Arbus, hanno affermato che il manufatto in questione venne realizzato previo rilascio della concessione edilizia e che l’area di cui si tratta risulta a vocazione agricola, come da piano regolatore. Lo stesso teste Tronci ha confermato che il nulla osta l’avrebbe potuto rilasciare il Comune sulla base della delega che la Regione Sardegna aveva concesso ai vari Comuni della Sardegna. Biancu ha invece precisato che, davanti alle contestazioni del Corpo Forestale in ordine al contenuto della relazione agronomica allegata al progetto, venne consultato anche l'ente regionale preposto alle attività agricole ed emerse che non vi erano ragioni ostative.

L'agronomo dr. Stefano Sanna, consulente della difesa, ha sostenuto che il terreno in questione non sarebbe coperto da bosco ma da vegetazione arbustiva.

Il Tribunale rileva che le opere in contestazione sono state realizzate previo rilascio di concessione edilizia a sua volta preceduta dal nulla osta paesaggistico rilasciato dal comune di Arbus in quanto delegato dalla Regione.

E' dubbio, secondo il Tribunale, che l'opera sia stata realizzata in difformità dalla concessione edilizia, perché sul punto sono risultate discordanti le valutazioni espresse dagli stessi testi del pubblico ministero.

E' ritenuto dubbio anche, alla luce delle discordanti deposizioni dei testi, che la concessione non sia stata rilasciata legittimamente.

In considerazione di ciò, il Tribunale ha assolto entrambi gli imputati perché il fatto non sussiste.

Sono stati ordinati il dissequestro e la restituzione all’avente diritto del fabbricato in costruzione, disposto in due corpi separati, di cui al verbale di sequestro in atti dell’8 gennaio 2008.

 

MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

 

Ha proposto appello tempestivo il Procuratore Generale con richiesta di condanna di entrambi gli imputati alla pena ritenuta equa e da quantificarsi in udienza.

L’appellante, a sostegno di tale richiesta, espone che gli elementi acquisiti al dibattimento rendono palese l’artificiosità dell’impianto logico che è stato predisposto al fine di escludere la responsabilità degli imputati. Questi ultimi, infatti, hanno cercato di dissimulare, attraverso la costruzione di un impianto di tipo agricolo e di miglioramento fondiario, una vera e propria costruzione di civile abitazione in zona protetta, praticando una chiara ferita nell’ambiente come è possibile apprezzare dalle foto allegate agli atti nel fascicolo prodotto dalla Forestale.

Le stesse indicazioni testimoniali e documentali consentono di dimostrare gli illeciti urbanistici, paesaggistici e di offesa al territorio posti in essere.

Peraltro, gli agenti operanti hanno ampiamente verificato che l‘intera area non risulta a vocazione agricola e, tanto meno, olivicola, poiché i terreni di natura scistosa sono poveri e aridi, mentre la parte dominante del fondo risulta ricoperta dalle essenze tipiche della flora mediterranea ed è caratterizzata da pendenza elevatissima.

Erra il Tribunale nell’affermare che l’intervento edilizio di cui si tratta avesse ad oggetto il miglioramento agrario con l’impianto di un uliveto. Soltanto utopicamente si può ritenere legittima la condotta degli organi comunali nel rilascio delle prescritte autorizzazioni; è, invece, apparso evidente che la realizzazione dell’intervento edilizio posto in essere dagli imputati costituisce violazione delle norme contestate proprio perché le opere realizzate sono prive di qualsivoglia compatibilità ambientale e del tutto difformi rispetto a quanto assentito con la concessione edilizia.

Si evidenzia, inoltre, come la autorizzazione paesaggistica n. 1942/ST e la concessione edilizia n. 61/2006, cui la difesa ha fatto riferimento, non possono essere assunte quali fatti escludenti la responsabilità dei due soggetti, poiché la concessione paesaggistica autorizzativa del Comune, surrogatoria del potere regionale di controllo, è intervenuta su presupposti del tutto inesistenti e per realizzazioni che sono risultate “altro” rispetto a quanto prospettato.

In definitiva, si insiste per la riforma sentenza del Tribunale, con la richiesta di condanna dei soggetti responsabili.

 

Nell’imminenza del giudizio d’appello, il difensore degli imputati ha presentato una memoria difensiva nella quale si fa rilevare che, al momento della concessione, esisteva un vincolo di edificabilità relativo e non assoluto. Si contesta, inoltre, la deposizione del teste Madau, la quale ha condotto il Tribunale a convalidare il sequestro disposto in via d’urgenza.

In merito all’appello proposto dal Procuratore Generale, il difensore precisa che non è stata superata la volumetria consentita ed, in particolare, è erroneo sostenere che i metri cubi sono 338 e la superficie coperta è di 130 mq, in quanto occorre attenersi alle norme urbanistiche ed agli schemi di calcolo così come indicati nella tav. 3 allegata alla concessione edilizia. Peraltro, il mancato superamento della volumetria consentita trova conferma nella deposizione testimoniale resa dal teste Piredda, anch’esso appartenente al Corpo Forestale.

Con riguardo alla destinazione d’uso del manufatto in questione, contrariamente a quanto sostenuto dal teste Madau, si rimarca che si tratta di un mero deposito attrezzi agricoli, sementi, concimi e garage. Inoltre, al momento del sequestro, il manufatto risultava allo stato grezzo, senza impianti o rifiniture, che possano avere, in qualche modo, indotto gli agenti operanti a comprovare il cambio di destinazione d’uso.

Un’ulteriore precisazione della difesa riguarda il fatto che i luoghi interessati dall’intervento a fini agricoli si trovano in prossimità della colonia di Funtanazza, realizzata negli anni ’50 dalla società proprietaria delle miniere in una zona, in origine, del tutto sprovvista di vegetazione come può evincersi da qualsivoglia fotografia rappresentante lo stato dei luoghi al momento dell’avvio dei lavori per la realizzazione della medesima colonia.

A dimostrazione dell’inconsistenza dell’accusa in ordine alla vocazione agricola del territorio e della poca lungimiranza degli agenti accertatori, il difensore evidenzia che tutta la circostante area interessata è caratterizzata dalla presenza di una vasta pineta messa a dimora proprio in coincidenza con la costruzione della colonia.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

L’appello del Procuratore Generale è fondato.

Va rilevato anzitutto che le argomentazioni svolte nella sentenza del Tribunale a sostegno della decisione di assolvere gli imputati per insussistenza del fatto integrano un clamoroso travisamento sia della contestazione che delle risultanze probatorie emerse nel dibattimento.

Nelle poche righe in cui la sentenza, dopo una sintetica e oltre modo imprecisa esposizione dell’istruttoria dibattimentale (basti pensare al totale silenzio in ordine alle dettagliate indicazioni provenienti dal teste Madau e dai documenti acquisiti circa la presenza del bosco e alle puntuali obiezioni del Corpo forestale circa la realizzabilità dello specifico intervento di miglioramento fondiario), giustifica la decisione assolutoria, si legge: a) che comunque erano intervenute la concessione edilizia e prima ancora l’autorizzazione paesaggistica, rilasciata dallo stesso comune in quanto all’uopo delegato; b) che l’istruttoria compiuta porta a ritenere dubbia la difformità dell’opera rispetto alla concessione edilizia, e ciò per il contrasto fra i due testi del Corpo forestale, Madau e Piredda, che hanno detto cose diverse quanto alla conformità dell’opera sotto il profilo delle dimensioni; c) che le medesime discordanze fra i testimoni, così come non fanno ritenere certo il superamento delle dimensioni rispetto al progetto approvato, fanno ritenere dubbio che la concessione non sia stata legittimamente rilasciata.

Ma, a ben vedere, nell’imputazione non si legge che la difformità contestata agli imputati atteneva ai profili dimensionali delle opere assentite, perché il rilievo è invece posto sulla loro destinazione d’uso – residenziale e non agricola – in rapporto alla obiettiva irrealizzabilità del miglioramento fondiario descritto nella relazione agronomica allegata al progetto. Inoltre, con specifico riferimento al delitto paesaggistico del capo B, la contestazione attiene all’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, sul presupposto che questa dovesse essere rilasciata dall’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione sarda perché la natura residenziale dei fabbricati, correlata alla irrealizzabilità dell’intervento agricolo progettato, impediva che fosse rilasciata dal comune, competente solo per le opere agro-silvo-pastorali in agro (v. art. 3, comma 1 lett. g), L.R. 12.8.1998 n. 28).

E’ pur vero che a dibattimento è emerso un contrasto fra il teste Madau, da un lato, e il suo collega Piredda e il geom. Biancu (che pure ha affermato la conformità dimensionale al progetto), dall’altro, circa le effettive dimensioni dei fabbricati e il superamento delle dimensioni previste nel progetto. E proprio su tale contrasto si fonda gran parte della memoria difensiva a sostegno della richiesta di conferma della sentenza appellata dal pubblico ministero. Ma, al di là del fatto che se tale dubbio fosse risultato decisivo ai fini della decisione non era certo un dubbio irrisolvibile perché sarebbe stato sufficiente disporre una semplice perizia funzionale all’esatto calcolo dei volumi, va considerato che si tratta di un aspetto del tutto irrilevante rispetto all’imputazione.

Ciò che rileva, infatti – e la circostanza non è in alcun modo presa in considerazione né dalla sentenza né dalla memoria difensiva – è che dal dibattimento è emersa la prova che lo specifico intervento di miglioramento fondiario contrabbandato con la relazione agronomica del dr. Crobu allegata al progetto poi assentito non poteva essere realizzato. Va ricordato che la relazione agronomica prodotta a giustificazione dell’intervento prevedeva in modo specifico la realizzazione di un uliveto su 8.000 dei 10.000 mq del terreno della Brutti e che, una volta a regime, i 400 alberi impiantati avrebbero assicurato una produzione annua di 12.000 kg di olive da mensa. Ma si trattava di una previsione a dir poco fantasiosa e, di fatto, di uno spudorato pretesto per carpire la possibilità di edificare opere edilizie che non avrebbero potuto essere realizzate.

Con la nota 13.12.2006, il dr. Carlo Masnata, direttore dell’ispettorato ripartimentale del Corpo forestale nonché in possesso dello specifico titolo di agronomo e dunque dotato di particolare competenza in materia, segnalò al comune di Arbus che la pretesa produttività di ben 150 q/Ha appariva eccezionale e stravagante rispetto ai dati statistici di una produttività media di appena 22 q/Ha per tutta l’Italia e di 18 q/Ha per la Sardegna e che il ricorso all’irrigazione poteva permettere in Sardegna di raggiungere produzioni medie oscillanti fra i 24 e i 36 q/Ha. Del tutto generica la risposta del comune (geom. Biancu): nell’affermare l’insussistenza dei presupposti per la sospensione o la revoca dell’autorizzazione paesaggistica si allegò, fra l’altro, uno schema proveniente dalla sede Ersat di Guspini circa i costi medi di produzione medi di un uliveto da mensa in cui si rappresentava una produzione lorda vendibile di 120 q/Ha. E’ evidente che tale scheda in nessun modo può accreditare le previsioni del progetto Brutti perché non tiene conto delle specifiche condizioni del terreno di cui si discute e non consente di affermare la possibilità che questo potesse assicurare una produzione addirittura superiore al livello di produzione già elevato indicato dall’Ersat in difformità dalle indicazioni del dr. Masnata (il quale peraltro corredò la sua nota anche di precise indicazioni bibliografiche mentre la scheda dell’Ersat non era accompagnata da alcuna illustrazione dei dati).

Con la nuova nota del 20.2.2007 il dr. Masnata insistette nella richiesta di sospensione, revoca o annullamento dell’autorizzazione paesaggistica aggiungendo, quali ulteriori elementi di valutazione: a) che il terreno interessato era caratterizzato da una forte pendenza, mentre la pendenza massima indicata per i nuovi impianti di uliveto non supera il 20%; b) che, ad ogni buon conto, il terreno era per la gran parte coperto da bosco. Il comune dapprima replicò genericamente e con non velata polemica (v. la richiesta di invio del manuale agronomico citato dal dr. Masnata) dicendo che ormai l’autorizzazione paesaggistica doveva ritenersi irrevocabile (nota del geom. Biancu del 20.3.2007). In seguito precisò, in risposta a una ulteriore nota della Stazione forestale di Guspini non acquisita, che il fabbricato assentito alla signora Brutti non ricadeva in area boscata, come si evinceva dalla cartografia del Piano Paesaggistico Regionale.

Ebbene, le circostanze di fatto esposte dal dr. Masnata e indicative della obiettiva non realizzabilità del miglioramento fondiario progettato, oltre che introdotte da fonte autorevolissima, hanno trovato nell’istruttoria dibattimentale una puntuale conferma. Anzitutto, lo stesso consulente tecnico della difesa, dr. Stefano Sanna, appare assai cauto ed evasivo quanto alla specifica possibilità di impiantare un uliveto redditizio: non solo non accredita in modo specifico i dati da primato esposti nella relazione agronomica allegata al progetto Brutti, ma sottolinea i problemi derivanti dalle pendenze del terreno suggerendo modifiche strutturali (buche e soprattutto opere di contenimento) non contemplate nella relazione agronomica del dr. Crobu, che concreterebbero comunque un’alterazione dello stato dei luoghi e la necessità di una nuova e più mirata autorizzazione paesaggistica. Ma che la coltivazione dell’olivo, almeno nella modalità intensiva da record ipotizzata dal dr. Crobu, fosse invero fantasiosa trapela dalle stesse osservazioni del consulente tecnico, quando costui sposta in misura sensibile le valutazioni circa lo sfruttamento agronomico del terreno dicendo che in esso “è certamente possibile coltivare almeno le specie già naturalmente presenti nel fondo” (pag. 3 della relazione) e indica, oltre all’olivastro, il corbezzolo, la fillirea, il cisto e il lentischio. Un ancor maggiore scostamento dal progetto su cui si fondarono l’autorizzazione paesaggistica e la concessione edilizia avviene nella seconda parte della relazione Sanna, quando il consulente, a pag. 6, inquadra il terreno della Brutti fra le “aree agricole marginali” (e dunque non certo fra quelle che possono assicurare produzioni da record italiano) e suggerisce uno sfruttamento per la coltivazione di erbe officinali, in particolare il rosmarino, nonché del corbezzolo, del fico e del fico d’India oltre che per l’apicoltura. E’ evidente che si tratta di ipotesi che tengono conto della relativa “difficoltà” del terreno e della necessità di contrastare anche il rischio idrogeologico (ulteriore velata ammissione di pendenze inconciliabili con l’impianto di un uliveto produttivo). Si tratta altresì di ipotesi mai affacciate dalla signora Brutti nel corso del procedimento, quando ben avrebbe potuto controdedurre, al limite allegando una relazione agronomica integrativa, alle contestazioni del Corpo forestale (che le erano note perché le risposte del comune le erano inviate per conoscenza) che il terreno sarebbe stato sfruttato da lei anche con attività agricole diverse dall’olivicoltura; ipotesi soprattutto radicalmente incompatibili con l’unica relazione agronomica prodotta. E’ appena il caso, infatti, di notare che l’eventuale coltivazione concorrente di erbe officinali, corbezzolo, fico, fico d’India e l’impianto delle strutture per l’apicoltura avrebbe necessariamente sottratto significative quote di terreno a quello ipoteticamente destinabile all’impianto dell’oliveto, che già non rappresentava la totalità dei 10.000 mq del fondo.

Nessuna smentita poi è giunta – nemmeno dal consulente tecnico della difesa, che anzi, come si è visto, in alcuni punti della sua relazione accredita le osservazioni del Corpo forestale, mentre la stessa originaria relazione agronomica Crobu parla di una metà del fondo caratterizzata da pendenza accentuata – ai rilievi circa la notevole pendenza di buona parte del fondo (fino al 45%, secondo il teste Madau) e alla incompatibilità di tale situazione con l’impianto di un nuovo uliveto. Né vale obiettare, come si è fatto nel dibattimento di primo grado e come ha accennato anche il difensore nel giudizio di appello, che altrove (per esempio il Liguria) è tradizione impiantare gli uliveti anche in terreni in forte pendenza, perché in tali condizioni si prevedono di norma soluzioni particolari (come i terrazzamenti) di cui non vi è traccia nel progetto assentito.

Ma soprattutto è risultato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il fondo della Brutti fosse, prima dell’intervento, interamente coperto da bosco. Sul punto, oltre alle precise dichiarazioni dei testi Madau e Piredda (in questo caso coincidenti), vi è in atti la fotografia panoramica del terreno prima che fosse aggredito dai lavori e il fondo appare interamente coperto da bosco. Del tutto irrilevante è affermare, come pretestuosamente fece il comune di Arbus rispondendo alla stazione forestale di Guspini e come afferma il consulente Sanna, che in realtà non si tratterebbe di bosco ma di cespugli di essenze di macchia mediterranea e che in questo senso deporrebbe anche la cartografia del P.P.R. Va ricordato, in proposito che ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.L.vo 227/2001 “si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti” e devono intendersi incluse nel bosco anche “le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco”. Si tratta dunque di una definizione normativa imposta dal legislatore nazionale, che necessariamente prevale su qualsiasi determinazione amministrativa eventualmente divergente. Del resto, la fotografia citata rende palese che le coordinate dimensionali previste dalla disposizione appena citata ricorrono nel caso in esame, perché non soltanto si tratta di un’area di ben cinque volte maggiore di 2.000 mq ma in essa la copertura appare assolutamente uniforme e interrotta soltanto da una riga non vegetata che percorre longitudinalmente la metà superiore del fondo e che appare riconducibile a uno stretto sentiero o a una zona con prevalenza di roccia affiorante.

La presenza del bosco sull’intero fondo rendeva concretamente irrealizzabile il miglioramento fondiario nei termini rappresentati in progetto, perché avrebbe comportato l’assurdo dell’espianto per intero di un bosco gravante su un’area tutelata, oltre che ai sensi dell’art. 146 lett. g) D.L.vo 42/2004, dallo speciale vincolo della dichiarazione di notevole interesse pubblico imposto col D.M. 27.8.1980 proprio in ragione delle peculiarità del paesaggio mediterraneo della zona collinare in questione. Sul punto il teste Madau ha precisato che è prassi costante del servizio forestale regionale non autorizzare l’espianto neanche di porzioni di bosco persino quando debbano essere realizzate opere pubbliche, perché si preferisce, salvi casi eccezionali, tentare di adeguare il progetto salvaguardando il bosco esistente.

In definitiva il progetto di miglioramento fondiario basato sulla specifica relazione agronomica del dr. Crobu aveva nel complesso dei connotati di fantasia e totale incoerenza rispetto alla situazione esistente e non era tale da legittimare in alcun modo l’intervento edilizio invece assentito dal comune di Arbus dapprima con l’autorizzazione paesaggistica che non prese in alcuna considerazione le caratteristiche del terreno in rapporto al progetto e poi con la concessione edilizia. Non vale obiettare che comunque l’area interessata era comunque compresa nella zona E agricola e che dunque il PUC vigente riconosceva la vocazione agricola del terreno. Infatti, per legittimare l’esecuzione di opere invasive e modificatrici dell’assetto del territorio sul piano paesaggistico e urbanistico non è sufficiente l’astratta utilizzabilità di un fondo per generici scopi agricoli. Tali scopi infatti devono essere adeguatamente precisati e coerenti con la specifica vocazione del terreno interessato, affinché una pur fantasiosa e irrealizzabile intrapresa agricola non possa essere utilizzata come grimaldello per opere di altra natura o comunque incompatibili con la concreta situazione dei luoghi. Evidentemente, non può essere una relazione agronomica purchessia a legittimare un intervento edificatorio in zona agricola, perché altrimenti si potrebbe giungere al paradosso di ritenere bastevole la prospettazione di risaie in area semidesertica o in forte pendenza o di forestazioni di conifere d’alta montagna in terreni salmastri prossimi al mare.

Era allora del tutto ingiustificata, in rapporto allo specifico progetto agronomico obiettivamente incompatibile coi luoghi, la realizzazione dei fabbricati invece assentiti dal comune. Si trattava, cioè, di immobili che non potevano avere alcuna funzionalità di tipo agricolo perché non coerenti con l’impianto e la conduzione di un uliveto mai realizzabile nei termini contrabbandati dal dr. Crobu. In assenza di altri possibili impieghi a fine agricolo – come già detto mai prospettati dalla Brutti nemmeno quando seppe che il suo progetto aveva suscitato parecchie obiezioni da parte del Corpo forestale – quegli immobili avevano allora una effettiva destinazione residenziale, come peraltro appare evidente dalla stessa impostazione come casette o bungalows a schiera di un certo pregio architettonico, immobili senz’altro sfruttabili come residenze estive o in funzione turistica in un contesto paesaggistico di enorme valore.

Deve allora ritenersi che mancasse l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’autorità competente, in specie l’Ufficio Tutela del paesaggio della Regione sarda e non il comune, delegato soltanto a rilasciare le autorizzazioni le opere agro-silvo-pastorali di carattere non residenziale in agro.

Entrambi gli imputati devono essere ritenuti colpevoli del delitto paesaggistico perché essi non soltanto erano a perfetta conoscenza delle esatte caratteristiche del luogo, incompatibili con la realizzazione del fantasioso progetto agronomico sfruttato per carpire la concessione edilizia altrimenti non rilasciabile, ma anche perché dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e della concessione entrambi vennero informati dal comune di Arbus del fatto che quel progetto aveva suscitato forti obiezioni da parte del Corpo forestale e nulla fecero per accreditare la loro buona fede (ciò soprattutto quanto alla Brutti, residente in Lombardia) o per dimostrare che gli immobili progettati e in via di realizzazione erano effettivamente strumentali alla gestione di attività agricole in quel fondo.

Alla luce dell’art. 133 c.p., la pena per entrambi gli imputati può essere determinata quanto al capo B nel minimo di un anno di reclusione. Non ricorrono i presupposti per applicare le attenuanti generiche proprio in ragione della natura fraudolenta dell’intera operazione e dell’ostinazione manifestata nel proseguire le opere dopo che le stesse avevano destato obiezioni. Gli imputati devono essere condannati alle spese del doppio grado del giudizio.

Va ordinata la rimessione in pristino dei luoghi (eliminazione dei fabbricati e reimpianto del bosco nella parte di terreno devastata dalle opere edili) a cura e spese dei condannati. Deve inoltre essere disposta la trasmissione della presente sentenza alla Regione Autonoma della Sardegna, Ufficio Tutela del Paesaggio, e al comune di Arbus.

Sussistono i presupposti per concedere a entrambi gli imputati la sospensione condizionale della pena, che tuttavia, tenuto conto dell’ostinazione manifestata dagli imputati nel proseguire le opere abusive, deve essere subordinata alla integrale rimessione in pristino dei luoghi entro sei mesi dall’irrevocabilità della sentenza.

Copia integrale degli atti deve essere trasmessa al Pubblico Ministero, come da richiesta del Procuratore Generale d’udienza, per quanto di competenza in ordine alla posizione di pubblici funzionari del comune di Arbus.

Invece quanto ai reati dei capi A e C, pur sussistenti, è ormai irrimediabilmente maturata la prescrizione, anche tenendo conto di una breve sospensione del dibattimento.

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 157 c.p., 605 e 592 c.p.p., in riforma della sentenza impugnata, dichiara SERENELLA BRUTTI e SEVERINO ARIU colpevoli del delitto loro ascritto al capo B e li condanna alla pena di un anno di reclusione per ciascuno e alle spese del doppio grdao del giudizio; dichiara inoltre non doversi procedere nnei loro confronti in ordine ai reati dei capi A e C perché estinti per prescrizione. Ordina la rimessione in pristino dei luoghi a spese dei condannati e la trasmissione della sentenza alla Regione Autonoma della Sardegna, Ufficio Tutela del Paesaggio, e al comune di Arbus.

Visto l’art. 163 c.p., concede a SERENELLA BRUTTI e a SEVERINO ARIU la sospensione condizionale della pena subordinata alla integrale rimessione in pristino dei luoghi entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Ordina la trasmissione di copia integrale degli atti al Procuratore della Repubblica di Cagliari per quanto di competenza in ordine alla posizione di pubblici funzionari del comune di Arbus.

Cagliari, 18 giugno 2014

 

Il Consigliere est. Il Presidente

(G. Lavena) (F. Pilato)