Cass. Sez. III n.41838 del 7 novembre 2008 (Ud. 30 set. 2008)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Russo
Rifiuti. Discarica e abbandono (responsabilità del possessore del fondo)

Non sono configurabili i reati di realizzazione o esercizio di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un\'area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto

Il Tribunale monocratico di Sant’Angelo dei Lombardi, con sentenza del 24.10.2007, affermava la responsabilità penale di Russo Antonino in ordine al reato di cui:
-- all’art. 51, commi 1 - lett. a) e 2, D.Lgs. n. 22/1997, in relazione all’art. 256, commi 1 - lett. a) e 2, D.Lgs. n. 152/2006 [poiché — quale rappresentante legale della s.p.a. “A.R. Industrie Alimentari” — abbandonava alla rinfusa, sul piazzale antistante lo stabilimento industriale societario, in precedenza appartenente alla fallita società “Green Fire”, rifiuti speciali, derivanti dallo smantellamento e dalla pulizia dei magazzini e dei silos, costituiti da plastica, cartoni, cavi elettrici, pedane di legno, cartongesso, blocchetti di cemento precompressi, mattoni refrattari, cordoli in cemento armato, fogli di catrame e sacchi di lana-vetro — in Senerchia, zona industriale, dal 2002 al 30.9.2003
e lo condannava alla pena di euro 8.000,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Russo, il quale, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, ha eccepito:
-- violazione dell’art. 157 c.p.p., poiché il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, presso la sede aziendale, a persona qualificatasi soltanto come “dipendente”, senza la necessaria specificazione che quegli fosse “addetto alla ricezione degli atti”: non vi sarebbe, quindi, la prova dell’effettiva consegna di tale atto all’imputato;
-- la inconfigurabilità del reato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità e quella dei giudici amministrativi, detta configurabilità è esclusa nei confronti di chi, avendo la disponibilità di un’area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi perché questi ultimi vengano rimossi;
-- la incongrua classificazione quali “rifiuti” dei materiali rinvenuti sul piazzale dello stabilimento, poiché essi sarebbero riconducibili, invece, alla nozione di “materie prime secondarie”;
-- l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato;
-- l’immotivata inflizione di una pena eccessiva;
-- la intervenuta prescrizione del reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Tribunale ha affermato la responsabilità penale dell’imputato rilevando che sicuramente i rifiuti erano stati abbandonati dai precedenti gestori dello stabilimento e che il comportamento illecito ascrivibile al Russo era “in definitiva consistito nel non essersi tempestivamente attivato, in seguito al! acquisto dell’area, perché il materiale di risulta venisse rimosso”.
Lo stesso Russo, comunque, aveva successivamente provveduto alla bonifica (come si evinceva da un esibito attestato di avvenuto conferimento dei rifiuti in oggetto in data 28.5.2004).
La giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte Suprema - condivisa da questo Collegio - sulla scia della sentenza delle Sezioni Unite 28.12.2004, Zaccarelli, è orientata nel senso della inconfigurabilità dei reati di realizzazione o esercizio di discarica abusiva e di abbandono incontrollato di rifiuti rispetto alla condotta di chi, avendo la disponibilità di un’area sulla quale altri abbiano abbandonato rifiuti, si limiti a non attivarsi affinché questi ultimi vengano rimossi, purché non risulti accertato il concorso, a qualunque titolo, del possessore del fondo con gli autori del fatto [tra le decisioni più recenti vedi: a) per la non configurabilità del reato di discarica abusiva in forma omissiva: Cass., Sez. III: 17.1.2008, n. 2477; 21.9.2006, n. 31401, Boccabella; 2.4.2006, n. 13456, Gritti ed altro; b) per la non configurabilità in forma omissiva del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti : Cass., Sez. III: 21.6.2007, n. 24477, Pino; 9.1.2007, n. 137, Mancini; 10.6.2005, n. 21966, Nugnes; 26.9.2002, n. 32158, Ponzio].
Anche la giurisprudenza amministrativa, in caso di abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo, esclude ogni automatismo nella responsabilità del proprietario del sito interessato, che ricollega non al solo fatto dell’esistenza di tale mera situazione giuridica, bensì all’accertamento di un suo comportamento, pure omissivo, di corresponsabilità quantomeno per specifici elementi di colpa (vedi C. Stato, Sez. V: 1.7.2002, n. 3596; 8.3.2001, n. l347}.
Nella fattispecie in esame il giudice del merito ha evidenziato una situazione di mera consapevolezza e tolleranza, da parte dell’imputato, dell’esistenza di rifiuti abbandonati da altri ed il Russo, in sostanza, è stato condannato non per una condotta di compartecipazione attiva e/o agevolatrice, bensì per la mera violazione di una non prevista posizione di garanzia.
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, perché l’imputato non ha commesso il fatto, risultando manifestamente infondata l’eccezione rivolta ad escludere la natura di “rifiuti” dei materiali rinvenuti sul piazzale aziendale e restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.