T.A.R. LOMBARDIA (MI) Sez. II n. 104 del 18 gennaio 2011
Urbanistica. Convenzione di lottizzazione 
La natura della convenzione di lottizzazione di accordo sostitutivo del provvedimento autorizza l'amministrazione, nell'esercizio della facoltà accordatale dall'art. 11 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, a sciogliersi dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed a regolare unilateralmente ed autoritativamente i rapporti e le attività oggetto della convenzione
N. 00104/2011 REG.PROV.COLL.
 N. 00462/2002 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
 
 (Sezione Seconda)
 
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 462 del 2002, proposto da:
 Arcobaleno Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Ravizzoli, con domicilio  ex lege presso la Segreteria del TAR;
 contro
 Comune di Santo Stefano Ticino, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Andena,  Maria Luisa Celoria e Alberto Fossati, con domicilio eletto presso lo studio di  quest’ultimo, in Milano, Corso di Porta Vittoria 28;
 
 per l'annullamento
 
 delle determinazioni assunte dal Comune di Santo Stefano Ticino, per  l’integrazione degli oneri afferenti la convenzione di lottizzazione nonché  tutti gli atti connessi, tra cui la nota prot. 7764 del 21.11.2000 e la delibera  del C.C. n. 24/2001;
 
 per l’accertamento della non debenza dell’importo richiesto pari a € 16.523,73;
 
 per la condanna del Comune alla restituzione dell’importo di € 16.523,73  maggiorato di interessi al tasso legale dalla data di versamento alla  restituzione.
 
 
 Visti il ricorso e i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santo Stefano Ticino;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Silvana Bini  e uditi per le parti l’avv. Davide Anghileri, in sostituzione dell’avv.  Ravizzoli, per la società ricorrente e l’avv. Alberto Fossati per il Comune di  Santo Stefano Ticino;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO
 La società ricorrente ha realizzato una edificazione sulle aree incluse nel  Piano Attuativo 5 (PA5), in zona industriale e artigiana di espansione,  sottoscrivendo una convenzione di lottizzazione in data 6.4.1995, in cui si  prevedeva la cessione delle aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie e  l’esecuzione di opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti.  L’Amministrazione ha contestato nel corso del 2000 l’inadempimento degli  obblighi convenzionali e ha sospeso quindi le richieste dei titoli edilizi.
 
 Ad avviso dell’Amministrazione infatti i lottizzanti, in base all’art 46 delle  NTA del PRG avrebbero dovuto realizzare più parcheggi pubblici “P2”.Ritenendo  che la convenzione stessa avesse indicato un numero di parcheggi pubblici  inferiori rispetto a quelli di legge, con delibera n. 24 del 18 maggio 2001, il  Consiglio Comunale ha riesaminato i contenuti del piano e modificato la norma  della convenzione sulla quantificazione dei parcheggi, prevedendone la  monetizzazione in luogo della cessione, nella misura di £ 31.994,40.
 
 Avverso la delibera e gli atti indicati in epigrafe parte ricorrente ha dedotto  le seguenti censure:
 
 
 eccesso di potere per motivazione carente e insufficiente; difetto di  istruttoria; illogicità dei presupposti; illogicità; falsa applicazione art 46  NTA del PRG: il Comune ha unilateralmente modificato la convenzione, atto  negoziale, che può che essere modificato solo con il consenso delle parti. La  società sostiene inoltre nel merito di aver assolto l’obbligo di cessione dei  parcheggi previsti nel Piano Attuativo, in conformità all’art 46 delle NTA, in  quanto sono stati garantiti parcheggi pubblici nella misura pari a 1 mq/10mq e  sono state cedute aree a parcheggio per complessivi mq 960.
 
 L'amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a  contestare la fondatezza del ricorso, ha preliminarmente eccepito la tardività  della impugnazione della delibera del C.C. n. 24/2001 e l'inammissibilità del  ricorso per acquiescenza.
 
 All'udienza pubblica del 2 dicembre 2010 il ricorso è stato ritenuto per la  decisione.
 DIRITTO
 Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari, in quanto il ricorso  non è fondato e va respinto.
 
 Parte ricorrente lamenta da un lato la scelta unilaterale di modificare la  convenzione e dall’altro l’errata applicazione delle NTA nel calcolo dei  parcheggi: sostiene infatti che la convenzione aveva previsto la cessione delle  aree nella misura di legge pari a 1/10 mq di superficie territoriale e la  proprietà lottizzante ha ceduto le aree per parcheggio pubblico per complessivi  mq 960. Secondo parte ricorrente il comune vorrebbe una dotazione aggiuntiva in  base all’art 46.7 delle NTA di standard a parcheggio.
 
 Si può partire dall’esame di questo secondo profilo, cioè dal calcolo delle aree  a parcheggio. L’Amministrazione nelle difese ha sostenuto che la modifica alla  convenzione si sia resa necessaria per rispettare le previsioni dell’art 46.7  delle NTA in materia di parcheggi, che stabilisce per gli insediamenti  produttivi e i piani di lottizzazione relativi alle zone industriali ed  artigianali di espansione i seguenti parametri:
 
 - parcheggi pubblici – P2: 1mq/10mq ST;
 
 - superficie destinata a verde pubblico di rispetto e attrezzature sociali,  escluso i parcheggi: Sf 20% ST.
 
 La superficie territoriale del PA 5 è di mq 25.254,00 e quindi l’area da cedere  a parcheggio pubblico – P2 – doveva essere di mq 2.524,40, cioè un metro quadro  per ogni dieci metri quadrati.
 
 Nella convenzione originaria era invece prevista la cessione solo di mq 960.
 
 Mancava la cessione di mq 1564,40 di cui 799,86 da parte della società  Arcobaleno, mentre il residuo doveva essere ceduto dagli altri lottizzanti.  L’Amministrazione ha quindi rettificato la convenzione; nella stessa delibera ha  poi accettato la proposta di monetizzazione proveniente dall’altra società  lottizzante, applicando il valore di £ 40.000/mq. Lo stesso valore è stato  applicato per le aree ancora da cedere da parte della ricorrente.
 
 L’operato dell’Amministrazione è stato corretto: infatti la superficie che la  società afferma essere già stata ceduta come P2, è quella destinata a verde: il  20% della ST, ma tale aree non include i parcheggi pubblici, che invece dovevano  essere ceduti nella misura del 1/10 di ST.
 
 Il nuovo calcolo delle aree da cedere per parcheggi pubblici è corretto, in  quanto frutto dell’esatta applicazione dell’art 46 delle NTA.
 
 Né vale il richiamo agli artt. 26 e 35 delle NTA, in quanto nessuna delle due  disposizioni introduce un differente criterio di calcolo dei parcheggi P2,  rispetto a quello previsto dall’art 46 applicato nel caso di specie.
 
 Quindi avendo la convenzione previsto all’origine una minor quantità di aree da  cedere, l’Amministrazione ha effettuato quella modifica unilaterale, che,  secondo parte ricorrente sarebbe illegittima, stante la natura contrattuale  della convenzione.
 
 Anche questo profilo di illegittimità è infondato.
 
 Come noto la natura degli impegni assunti dai privati in una convenzione di  lottizzazione deve essere ricostruita in termini di accordo sostitutivo del  provvedimento di cui all'art. 11 L. 7 agosto 1990 n. 241.
 
 Come già osservato da questo Tribunale (sez. I, sentenza n. 1253/09), sull’  inquadramento generale e natura giuridica da riconoscere agli accordi, si  confrontano due tesi opposte: “quella privatistica che riconosce loro natura di  contratti; e quella pubblicistica, che ne sottolinea invece l'afferenza al  potere autoritativo e la funzione integrativa o sostitutiva rispetto al  provvedimento amministrativo (in questo senso è sembrata orientarsi anche la  Corte Cost., nella nota sent. 204/2004). Peraltro, in ogni caso, è stato  osservato, sussistono comunque limiti insuperabili dagli accordi: “nella  prospettiva pubblicistica, infatti, se è vero che l'oggetto dell'accordo è dato  essenzialmente dalle modalità di esercizio del potere; si comprende come ciò  presupponga pur sempre che il soggetto pubblico sia titolare di tale potere,  dovendosi altrimenti affermare la radicale nullità dell'atto, per difetto  assoluto di attribuzione (ovvero carenza di potere in astratto), a norma  dell'art. 21-septies l. 241/1990”.
 
 “Maanche nella prospettiva privatistica, che considera l'accordo alla stregua di  un contratto” – ha osservato Tar Milano, permane “comunque in capo  all'amministrazione pubblica il vincolo al perseguimento dell'interesse pubblico  attribuito (dalla norma di azione) alla sua cura”, sottolineando che “l'utilizzo  degli strumenti di diritto privato, quale espressione della capacità generale  dell'ente pubblico, debba tuttavia essere giustificato in ragione della loro  attinenza alle finalità curate dall'ente; e come il principio della capacità  generale delle pubbliche amministrazioni (ex art. 11 c.c.) debba coordinarsi con  il necessario rispetto del principio di legalità cui, secondo un'autorevole e  persuasiva dottrina, è soggetta anche l'attività di diritto privato della p.a. e  che si traduce in un "vincolo di scopo" interno all'atto negoziale”.
 
 Pertanto la natura della convenzione di lottizzazione di accordo sostitutivo del  provvedimento autorizza l'amministrazione, nell'esercizio della facoltà  accordatale dall'art. 11 comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, a sciogliersi  dall'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed a regolare  unilateralmente ed autoritativamente i rapporti e le attività oggetto della  convenzione (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 29 novembre 2007, n. 6519).
 
 Riconoscendo pertanto tale ius variandi di fronte a sopravvenute esigenze  pubbliche, a fortiori non può precludersi all’Amministrazione la facoltà di  modificare la convenzione di fronte ad una errata applicazione della normativa  vigente. La necessità quindi di applicare la disciplina vigente, essendosi  l’Amministrazione avveduta dell’errore nel mero calcolo delle aree destinate a  parcheggio, rende legittimo il provvedimento con cui unilateralmente viene  modificata la convenzione, applicando correttamente la disciplina in materia.
 
 In base a tali ragioni il ricorso deve essere respinto.
 
 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
 P.Q.M.
 definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo  respinge.
 
 Condanna la società Arcobaleno a liquidare la somma di € 3.000,00 (tremila/00)  oltre oneri di legge, a favore del Comune di Santo Stefano Ticino.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
 
 Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2010 con  l'intervento dei magistrati:
 
 Mario Arosio, Presidente
 Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
 Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 18/01/2011
                    



