TAR Lombardia (MI) Sez. II n. 4 del 4 gennaio 2011
Urbanistica. Nozione di zona urbanizzata
Una zona si deve considerare completamente urbanizzata quando risulta compiutamente e definitivamente collegata e integrata con già esistenti opere di urbanizzazione (strade, servizi, piazze, giardini); la valutazione della congruità del grado di urbanizzazione spetta unicamente al comune e in ogni caso un'area può essere considerata suscettibile di edificazione anche in assenza dello strumento attuativo, soltanto quando si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo e, quindi, allorché la zona sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici
N. 00004/2011 REG.SEN.
N. 02614/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2614 del 2008, proposto da:
Gatti Andelo Luigi, Gatti Antonella Anna, Gatti Carla e Gatti Mariella Anna, rappresentati e difesi dagli avv. Luisa Dal Sasso e Milena Riva, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Lilia Cicerone, in Milano, viale Zara, 118;
contro
Comune di Besana Brianza, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Carimati e Claudio Colombo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Beccaria, 5;
nei confronti di
Pirovano Angelo, Villa Paolo, Galbiati Maddalena, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
delle delibere n. 45 del 26.6.2008 e n. 46 del 27.6.2009 del Consiglio Comunale di Besana Brianza avente ad oggetto “esame delle osservazioni e controdeduzioni – approvazione definitiva degli atti di PGT ai sensi della L.R. 12/2005”, pubblicati sul BURL del 27.8.2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Besana Brianza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2010 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti l’avv. Lilia Cicerone, in sostituzione degli Avv. Dal Sasso e Riva per i ricorrenti e l’avv. Claudio Colombo per il Comune di Besana in Brianza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti espongono:
- di essere proprietari di un’area, nel Comune di Besana Brianza, nella frazione di Montesiro, su cui insistono due edifici;
- che l’area era classificata nel PRG come residenziale di completamento e regolata dall’art 25 delle NTA, edificabile con semplice concessione, con un indice fondiario pari a 1,2 mc/mq;
- di aver presentato una d.i.a. per realizzare 4 villette in data 15.11.2007;
- che, mentre la pratica edilizia veniva istruita, con richieste di integrazioni dei documenti, veniva adottato il PGT, che prevede sull’area la realizzazione di un parcheggio e limita l’edificabilità.
Avverso gli atti elencati in epigrafe parte ricorrente articola le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 41,42 e 97 Cost; violazione e falsa applicazione della L. 1150/42 e del DPR 380/2001; violazione della L.R. 12/2005 e del DM 1444/68; eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta; erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà; contrasto con precedenti manifestazioni di volontà; difetto di motivazione, carenza di istruttoria, disparità di trattamento: la scelta urbanistica non terrebbe in considerazione la tipologia dell’area e i principi del PGT, dal momento che le aree fanno parte di un tessuto urbano consolidato e la collocazione del parcheggio sottrae l’area alla sua naturale destinazione residenziale. Sarebbe altresì mancata una attenta verifica dell’assetto territoriale, favorendo inoltre le proprietà limitrofe, in quanto lo standard a parcheggio non è utile e non rispetta la conformazione del terreno.
Vi sarebbe un sovradimensionamento degli standard, senza accordare, in applicazione al principio della perequazione, un bonus.
Sarebbe altresì illegittima la previsione dell’IEU, trattandosi di un’area collocata in un contesto urbanizzato.
Si costituiva in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 3 novembre la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1) I ricorrenti hanno impugnato il Piano del Governo del Territorio del Comune di Besana Brianza, in forza del quale le aree di loro proprietà, site nella frazione di Monetsiro, sono state destinate in parte a standard (parcheggio).
Come puntualmente ricostruito dalla difesa del Comune l’esatta disciplina delle aree dei ricorrenti è la seguente: il lotto è incluso nel sistema insediativo – residenziale di completamento di tipo 2. Il mapp. 211 parte è stato ricompreso, in accoglimento alle osservazioni, in un IEU (Intervento edilizio unitario), mentre parte del lotto è destinata ad attrezzature di vicinato e di base – aree per parcheggi in progetto e parte nel sistema della viabilità.
Per le aree IEU l’art 3 del Piano delle Regole, dopo aver previsto che gli interventi edilizi si realizzano con permesso di costruire, dispone che, in situazioni di complessità, il piano può essere attuato attraverso il piano urbanistico attuativo, di iniziativa privata o pubblica.
Il limite di edificabilità dell’IEU in cui è inserita l’area dei ricorrenti, è di 550 mq, con cessione gratuita di parcheggi.
2) Il ricorso è infondato e va respinto.
2.1 Nella prima parte del motivo viene censurata la destinazione data all’area, in quanto la stessa è contigua ad insediamenti di carattere residenziale e inserita in una zona dotata di tutte le urbanizzazioni primarie. L’art 25 della NTA del PRG ricomprendeva la zona in un tessuto sostanzialmente omogeneo, prevalentemente residenziale, con presenza di varie funzioni: l’attuale scelta urbanistica non terrebbe in considerazione la tipologia dell’area e i principi del PGT, in quanto le aree fanno parte di un tessuto urbano consolidato e la collocazione del parcheggio sottrae l’area alla sua alla naturale destinazione residenziale.
Verrebbe violato l’obiettivo del PGT di garantire la coerenza paesaggistica e di contenere la tendenza alla dispersione.
La scelta oltre che irrazionale, sarebbe anche lesiva dell’aspettativa e dell’affidamento maturato in capo ai proprietari.
Le censure sopra esposte non sono fondate.
Dal certificato di destinazione urbanistica emerge che parte del terreno ha mantenuto la vocazione edificatoria: essendo ricompresa in un IEU si rende necessario il piano attuativo, di iniziativa privata o pubblica.
Vanno richiamati, per dimostrare l’infondatezza delle censure in esame, alcuni principi consolidati: innanzitutto l’Amministrazione possiede un'ampia facoltà discrezionale relativamente alla programmazione degli assetti del territorio e pertanto non ha l’onere di motivare la scelta sulla destinazione delle singole aree, essendo sufficiente quella evincibile dai criteri generali nell'impostazione della pianificazione.
Tale regola generale subisce un'eccezione in alcune situazioni specifiche in cui il principio della tutela dell'affidamento impone che la nuova pianificazione dia conto del modo in cui è stata effettuata la ponderazione degli interessi pubblici e sono state operate le scelte.
Meritevoli di questa particolare forma di tutela sono peraltro solo quelle situazioni caratterizzate da un affidamento "qualificato" e tale posizione è stata riconosciuta: a) nel superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i proprietari delle aree, dalle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di permessi di costruire; c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
Quanto alla necessità del piano attuativo, si ricorda che secondo l’orientamento prevalente, la zona si deve considerare completamente urbanizzata quando risulta compiutamente e definitivamente collegata e integrata con già esistenti opere di urbanizzazione (strade, servizi, piazze, giardini); la valutazione della congruità del grado di urbanizzazione spetta unicamente al comune e in ogni caso un'area può essere considerata suscettibile di edificazione anche in assenza dello strumento attuativo, soltanto quando si accerti la sussistenza di una situazione di fatto perfettamente corrispondente a quella derivante dall'attuazione del piano esecutivo e, quindi, allorché la zona sia dotata di tutte le opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, previste dagli strumenti urbanistici (ex multis Consiglio Stato , sez. IV, 10 giugno 2010 , n. 3699).
Nel caso di specie parte ricorrente ha affermato genericamente che l’area si inserisce in una zona urbanizzata, ma non ha fornito alcuna prova sulla completa urbanizzazione.
Si tratta infatti di trasformazione, per la quale è necessario il completamento delle opere di urbanizzazione, sia primaria sia secondaria.
La previsione di un piano attuativo è quindi legittima.
Né può essere riconosciuta una posizione qualificata ai ricorrenti, che al momento dell’approvazione del PGT non erano titolari di alcun titolo edilizio: non ricorre nel caso di specie, alcuna delle ipotesi eccezionali per le quali la giurisprudenza pone a carico dell’amministrazione un particolare obbligo motivazionale.
Il richiamo ai principi consolidati in materia di poteri pianificatori è sufficiente a dimostrare l’infondatezza delle censure fino ad ora esaminate.
2.2. Con altre argomentazioni parte ricorrente sostiene l’illegittimità della delibera, atto finale di un procedimento in cui sarebbe mancata una attenta verifica dell’assetto territoriale, favorendo le proprietà limitrofe, inserite nel IEU 13.
Anche questo motivo non ha pregio, dal momento che anche per il lotto limitrofo è previsto l’obbligo di cessione di aree per parcheggi e la capacità edificatoria è tra l’altro inferiore.
2.3 Una serie di contestazioni verte sulla tipologia di standard: parte ricorrente sostiene che lo standard a parcheggio individuato sull’area risulta inutile, sovradimensionato e non confacente alla conformazione del terreno.
Viene poi contestata la violazione delle disposizioni in materia di quantificazione degli standard: la dotazione dei parcheggi nella frazione di Montesiro sarebbe infatti esaustiva, secondo i rilievi contenuti nel Piano dei servizi. Tuttavia, nonostante tale rilievo, nella Relazione illustrativa al Piano dei servizi l’Amministrazione evidenzia la necessità che la dotazione di standard sia portata a 7,5 mq/ab., a fronte della previsione del D.M. 1444/1968 di 2,5 mq/abitanti.
Nella frazione di Montesiro la dotazione è già di 7 mq/abitante e con le attuali previsioni viene portata a 10,1 mq/abitante, senza tuttavia una specifica motivazione, ma con la giustificazione dell’aumento della motorizzazione.
Anche questa censura non merita di essere accolta.
Va premesso che secondo la difesa dell’Amministrazione i calcoli dei ricorrenti sono inesatti: la quota di parcheggi prevista a Montesiro è di 9 mq/abitante e il dato di 10,1 mq è riferito a tutto il territorio.
Al di là di tale inesattezza, le prime censure, relative alla inadeguatezza e non conformità del parcheggio rispetto all’andamento del terreno, oltre ad essere generiche, attengono alla futura scelta progettuale e non sono quindi attinenti al provvedimento impugnato.
Quanto invece al sovradimensionamento degli standard, come già sopra ricordato, il calcolo va effettuato sull’intero territorio e non con riferimento ad una zona o ad un quartiere e la motivazione, che si rende necessaria in caso di sovradimensionamento, va riferita alle previsioni urbanistiche complessive, in quanto in sede di nuova pianificazione il territorio viene considerato globalmente.
In questa generale valutazione il Comune di Besana Brianza, preso atto della situazione critica dei parcheggi, ha ritenuto di aumentare la dotazione, collocandoli nelle zone di trasformazione e di espansione (pag. 43 della Relazione allegata al Piano dei Servizi).
La scelta risulta quindi logica e razionale e pertanto non censurabile in questa sede.
2.4 Con l’ultimo motivo di ricorso, viene lamentata la illegittimità del P.G.T., nella parte in cui esclude dal meccanismo della perequazione, in violazione dalla l. reg. Lombardia n. 12/2005, le aree di loro proprietà e non considera, ai fini del bonus volumetrico, le aree da cedere gratuitamente.
Il motivo non è fondato.
La perequazione compensativa di cui all’art. 11, c. 3, l. reg. Lombardia n. 12/2005 può essere prevista unicamente con riferimento ad aree esterne ai piani attuativi (per quelle disciplinate da piani attuativi o atti di programmazione negoziata con valenza territoriale, il Comune può prevedere il meccanismo perequativo disciplinato al comma 1 del medesimo articolo. Si tratta, comunque, una facoltà, rimessa alla scelta discrezionale dell’amministrazione).
Nel caso di specie l’esclusione dalla disciplina perequativa è legittima essendo l’area inserita nell’ambito IEU suscettibile di intervento mediante piano attuativo, con una quota di edilizia residenziale libera.
3) Per le ragioni sopra esposte il ricorso va respinto.
Le spese di giudizio, in considerazione della complessità della fattispecie, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Mario Arosio, Presidente
Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere
Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2011