TAR Emilia Romagna (PR) Sez. I n. 581 del 31 dicembre 2010
Urbanistica. Tiotolo edilizio e termini
Ove il titolo edilizio non rechi un’espressa indicazione dei termini, si deve intendere che operino quelli massimi consentiti dalla legge, soluzione interpretativa che si è ritenuta appropriata anche nel caso di titolo edilizio formatosi per silenzio-assenso, con l’ulteriore precisazione che in tale ipotesi la decorrenza del termine per l’avvio dei lavori va ricondotta alla data in cui l’assenso è tacitamente intervenuto
N. 00581/2010 REG.SEN.
 
 N. 00099/2009 REG.RIC.
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
 
 sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso n. 99 del 2009 proposto da Studio Next S.r.l., in persona del legale  rappresentante Gianluigi Boni, difesa e rappresentata dall’avv. Ermes Coffrini e  dall’avv. Marcello Coffrini, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;
 contro
 il Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso  dall’avv. Giorgio Cugurra e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Parma,  via Mistrali n. 4;
 per l'annullamento
 del provvedimento del Comune di Parma in data 24 marzo 2009, prot. gen. n. 51053  - VI/3/1.705, avente ad oggetto “Dichiarazione di decadenza del permesso di  costruire formatosi, per l’inutile decorso del termine del procedimento, ai  sensi dell’art. 13 della L.R. 31/2002”;
 degli atti connessi e conseguenti, ivi compresa la nota prot. gen. n. 51398 - VI/3/1.705  del 24 marzo 2009, recante la correzione di errore materiale dell’atto  precedente.
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
 Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
 Visti gli atti tutti della causa;
 Nominato relatore il dott. Italo Caso;
 Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 7 dicembre 2010 i difensori come  specificato nel verbale;
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 FATTO e DIRITTO
 Con nota del 12 marzo 2009 la società ricorrente comunicava al Comune di Parma  che, essendo decorso il termine di 135 giorni per la formazione del  silenzio-assenso ex art. 13, comma 10, della legge reg. n. 31 del 2002 sulla  richiesta di rilascio del permesso di costruire inerente un “progetto di  costruzione complesso produttivo e commerciale in località San Prospero via  Emilio Lepido angolo via Viazza”, essa intendeva avvalersi del titolo edilizio  così tacitamente costituitosi e avrebbe perciò provveduto alle ulteriori  formalità necessarie al concreto avvio dei lavori. L’Amministrazione comunale,  tuttavia, con atto prot. gen. n. 51053 - VI/3/1.705 del 24 marzo 2009, a firma  del Dirigente del Servizio “Servizi all’Impresa e all’Edilizia”, si pronunciava  per la «decadenza» del permesso di costruire, nel duplice presupposto della  sussistenza di preclusioni di ordine urbanistico-edilizio al rilascio del titolo  abilitativo e dell’avvenuto decorso del termine di un anno entro il quale, ai  sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, i lavori avrebbero dovuto  inderogabilmente iniziare; poi, con atto prot. gen. n. 51398 - VI/3/1.705 del 24  marzo 2009, si provvedeva alla correzione di un errore materiale.
 Avverso i due provvedimenti comunali ha proposto impugnativa la società  ricorrente. Lamenta l’omessa comunicazione di avvio del procedimento di  «decadenza» e il carente avviso dei motivi ostativi all’accoglimento  dell’istanza di rilascio del titolo edilizio (artt. 7 e 10-bis della legge n.  241/90); censura l’indebito ricorso all’istituto della «decadenza» per far  valere profili di illegittimità del permesso di costruire che avrebbero semmai  richiesto l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio; si duole della  dichiarata applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, mentre tale  norma è sostituita in ambito locale dall’art. 14 della legge reg. n. 31 del  2002, che fa conseguire la decadenza del titolo al vano decorso dei termini ivi  indicati, con conseguente esclusione dal suo ambito di operatività dell’ipotesi  di permesso di costruire formatosi per silenzio-assenso, anche alla luce della  considerazione che in simili casi la decadenza ha natura sanzionatoria ed è  dunque ragionevole che il termine di inizio dei lavori decorra da una  manifestazione formale dell’Amministrazione; denuncia, infine, l’errata  individuazione dell’art. 44 del r.u.e. come disciplina di piano ostativa  all’intervento edilizio in questione. Di qui la richiesta di annullamento degli  atti impugnati.
 Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.
 All’udienza del 7 dicembre 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la  causa è passata in decisione.
 Il ricorso è infondato.
 Va premesso che, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel “permesso  di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori”  (comma 1) e il “termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un  anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve  essere completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori … Decorsi  tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita …” (comma  2); nel precedente regime, l’art. 4 della legge n. 10 del 1977, in termini  sostanzialmente coincidenti, disponeva che “nell’atto di concessione sono  indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori” (comma 3) e che “il  termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine  di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può  essere superiore a tre anni …” (comma 4). La giurisprudenza ne ha desunto che,  ove il titolo edilizio non rechi un’espressa indicazione dei termini, si deve  intendere che operino quelli massimi consentiti dalla legge (v., tra le altre  TAR Calabria, Catanzaro, 27 giugno 2000 n. 838), soluzione interpretativa che si  è ritenuta appropriata anche nel caso di titolo edilizio formatosi per  silenzio-assenso, con l’ulteriore precisazione che in tale ipotesi la decorrenza  del termine per l’avvio dei lavori va ricondotta alla data in cui l’assenso è  tacitamente intervenuto (v. Cons. giust. amm. Reg. Sic. 15 dicembre 2008 n.  1048; TAR Abruzzo, L’Aquila, 27 gennaio 2004 n. 22). Quanto, invece, ai profili  formali della «decadenza», si è ripetutamente affermato che la stessa richiede  l’adozione di un atto dell’Amministrazione che ne accerti i presupposti e ne  renda operanti gli effetti (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 20 ottobre  2004 n. 6831), anche se non si deve farla precedere dalla comunicazione di avvio  del procedimento (v., ad es., TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 agosto 2007 n.  1882).
 Ciò posto, la pronuncia formale di «decadenza» del titolo edilizio conseguito  per silentium dalla società ricorrente risulta nella fattispecie  legittimamente fondata sul mancato avvio dei lavori nel termine di un anno dalla  formazione del provvedimento abilitativo tacito, termine ad quem che  l’Amministrazione comunale fa risalire al 1° novembre 2008 senza ricevere  contestazioni in parte qua dall’interessata. Né rileva la circostanza che,  anziché fare applicazione dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, si sarebbe  dovuto avere riguardo all’art. 14, co. 2 e 3, della legge reg. n. 31 del 2002  (“Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione  dei lavori … Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un  anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve  essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del  provvedimento … Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte  non eseguita”), non ravvisandovi il Collegio differenze significative quanto al  caso oggetto della presente controversia, posto che la diversa individuazione  del termine di tre anni per la conclusione dei lavori (dal rilascio del titolo  edilizio e non dall’inizio delle opere) non assume evidentemente valore in una  situazione in cui difetta l’avvio stesso dei lavori.
 Alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati, inoltre, non vizia gli  atti impugnati la circostanza che non si sia preventivamente provveduto alla  comunicazione di cui all’art. 7 della legge n. 241 del 1990. Peraltro, ove anche  la comunicazione fosse stata necessaria, si sarebbe comunque opposto  all’annullamento degli atti il disposto del successivo art. 21-octies, comma 2  (“Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul  procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del  provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto  essere diverso da quello in concreto adottato …”), trattandosi di determinazioni  prive di margini di discrezionalità.
 Si può a questo punto prescindere dall’esame dell’ulteriore capo di motivazione  (circa l’asserita carenza di conformità urbanistica dell’intervento), essendo  notorio che, quando un atto amministrativo di segno negativo si sorregga su di  una pluralità di ragioni ostative e ciascuna di esse sia di per sé idonea a  giustificare la decisione, l’impugnativa svolta in sede giurisdizionale non può  trovare accoglimento se anche una sola delle ragioni ostative resista alle  censure formulate.
 In conclusione, il ricorso va respinto.
 Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente, e vengono  liquidate come da dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma,  pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
 Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura  complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di  legge.
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
 Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2010, con  l’intervento dei magistrati:
 Michele Perrelli, Presidente
 Italo Caso, Consigliere, Estensore
 Emanuela Loria, Primo Referendario
 
 
 L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 31/12/2010
                    



