TAR Campania (NA) Sez. IV n. 5645 del 27 settembre 2018
Urbanistica.Disciplina edilizia del soppalco
La disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. In linea di principio, è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con incremento delle superfici dell'immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico; si rientrerà invece nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile
Pubblicato il 27/09/2018
N. 05645/2018 REG.PROV.COLL.
N. 05555/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5555 del 2010, proposto da Francesco Rosiello rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Maria Perullo e Francesco Marone, con domicilio informatico come da PEC dei registri di Giustizia e fisicamente eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Cesario Console n. 3;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura municipale, domiciliata presso gli uffici del Comune in Napoli, piazza Municipio e domicilio digitale alla PEC:
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Napoli n.292/2010 con cui si ordina il ripristino dello stato dei luoghi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il sig. Francesco Rosiello ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Napoli ha ordinato, ai sensi dell’art. 33 TUED, il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a un soppalco realizzato all’interno dell’immobile di via Sermoneta 16, privo di permesso di costruire, come accertato a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale.
2. Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure in diritto:
I)Violazione degli artt. 3 e 33 TUED, non trattandosi di opera che necessitava di permesso di costruire ma di semplice DIA.
II) Violazione dell’art. 33 TUED in quanto avrebbe dovuto essere comminata la sanzione pecuniaria ai sensi del comma 2, ma non ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, anche vista la vetustà dell’opera.
III) Violazione dell’art. 3 l. 241/90 per mancata motivazione rapportata al lungo tempo trascorso tra costruzione e accertamento dell’abuso.
IV) Violazione dell’art. 7 l. 241/90 per mancata comunicazione di avvio del procedimento.
3. Il Comune, costituitosi con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 4 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso va respinto.
Il soppalco in questione ha superficie di 20 mq ed è impostato a m.1,90 dal calpestio ed a m.2,10 dalla copertura.
Come rilevato nel provvedimento impugnato, esso non rispetta le altezze minime previste per gli
ambienti abitativi dall’art.43 legge 457/78 (il quale richiede che l’altezza dei locali sottostanti il soppalco non deve essere inferiore a mt.2,70 per gli ambienti abitativi e a 2,40 per i vani accessori).
Il dato è, oltretutto, incontestato, e nessun riferimento ad esso viene fatto nel ricorso né nella memoria depositata dalla parte in vista del merito.
Ciò basta per decretare il rigetto del ricorso.
6. Per completezza si aggiungono le considerazioni che seguono.
6.1. L’eccezione relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento va respinta in quanto, per giurisprudenza consolidata e costante, gli ordini di demolizione di un'opera abusiva non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atti dovuti e rigorosamente vincolati, con riferimento ai quali non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituto unicamente dalla constatata esecuzione dell'opera in totale difformità o in assenza del titolo abilitativo.
6.2. Gli ordini di demolizione di opere edilizie abusive non necessitano di apposita motivazione, essendo sufficientemente motivati con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime concessorio, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico né al decorso del tempo (sul punto si vedano le Ad. Pl. 8 e 9 del 2017), in quanto a fronte di un abuso edilizio - che arreca un vulnus all'assetto del territorio e che assume natura di illecito permanente ponendosi in perdurante contrasto con le leggi amministrative sino a quando non viene ripristinato lo stato dei luoghi - non può neppure invocarsi il principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto il giudizio di antigiuridicità dell'operato è già complessivamente contenuto nella legge e non vi è pertanto ragione di una specifica motivazione sulla preminenza dell'interesse pubblico.
6.3. Infine, alla stregua delle risultanze istruttorie in atti, e segnatamente dal verbale di sopralluogo del 7 agosto 2009, emerge che il soppalco in contestazione – oltre che a non essere conforme alle altezze minime stabilite dalla disciplina di settore e fissate in mt 2,70 per i vani con destinazione residenziali e mt 2,40 per i vani accessori - occupa l’intera superficie dell’appartamento e in esso è stato ricavato un locale wc, di talché si è determinato per effetto della sua realizzazione un incremento della superficie utile.
Per i profili qui in rilievo vanno condivise la qualificazione dell'illecito come ristrutturazione abusiva e la spedizione della misura ripristinatoria, come in più occasioni ha stabilito la giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo, sentenza 28 marzo 2018, n. 1981).
Ha affermato il collegio che “ la disciplina edilizia del soppalco, ovvero dello spazio aggiuntivo che si ricava all'interno di un locale, interponendovi un solaio, non è definita in modo univoco, ma va apprezzata caso per caso, in relazione alle caratteristiche del manufatto. In linea di principio, è necessario il permesso di costruire quando il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente, ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con incremento delle superfici dell'immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico; si rientrerà invece nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile (Consiglio di Stato, sez. VI, 02/03/2017, n. 985). In linea con l'indirizzo suindicato si dispiega la giurisprudenza di questa Sezione che ha, di recente, evidenziato come la realizzazione di un soppalco rientra nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento con conseguente aggravio del carico urbanistico (cfr. Tar Sardegna, Sez. II, 23 settembre 2011, n. 952; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 11 luglio 2011, n. 1863; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21 marzo 2011, n. 1586).
Lo stesso è a dirsi rispetto al frazionamento del manufatto in plurime unità abitative che, persino nei casi in cui avvenga senza aumento di superficie, a differenza della mera redistribuzione degli spazi interni, all'epoca della realizzazione dei lavori, era considerata dalla normativa edilizia quale ristrutturazione pesante, che necessitava del permesso di costruire (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, (Campania), sez. IV, 13/03/2017, n. 1434).”
Per completezza si aggiunga che non assumono rilievo, in ossequio al principio tempus regit actum, le sopravvenute modifiche confluite nella novellata lett. b), dell'art. 3, comma 1, del d.p.r. 380/2001, del d.l. n. 133 del 2014 (conv. in l. )secondo cui “nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso".
7. Il ricorso va quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Francesco Rosiello al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Napoli che liquida in euro 3000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore