 TAR Puglia (BA) Sez. I n. 2637 del 24 giugno 2010
TAR Puglia (BA) Sez. I n. 2637 del 24 giugno 2010
Urbanistica. Impianti eolici
Ai sensi dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono essere in ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
N. 02637/2010 REG.SEN.
 N. 01716/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 sul ricorso numero di registro generale 1716 del 2008, proposto da:
 Fastwind s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Gianfrancesco  Fidone,  Alberto Linguiti e Matteo Mignozzi, con domicilio eletto presso Matteo  Mignozzi  in Bari, via Putignani 210;
 contro
 il Comune di Castelnuovo della Daunia, rappresentato e difeso dall'avv.  Vincenzo  Giordano, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Ruberto in Bari,  viale  della Repubblica 135;
 
 per l'annullamento
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 del provvedimento a firma del dirigente del Comune di Castelnuovo della  Daunia  protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008, con il quale è stato  comunicato il  rigetto della d.i.a. presentata dalla società ricorrente in data 9  settembre  2008 per l'installazione di un impianto minieolico su terreno sito nel  Comune di  Castelnuovo della Daunia, al foglio 26, particelle 23, 24, 25, 28 e 99,  con  diffida dalla installazione del suddetto impianto;
 
 di ogni altro atto preparatorio, presupposto, contestuale, conseguente e   comunque connesso, incluso il PRIE del Comune di Castelnuovo della  Daunia  adottato con delibera consiliare n. 10 del 2 maggio 2008 ed in  particolare  l’art.10.2.3, nella misura e nella parte in cui possa precludere la  installazione di impianti mini eolici;
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelnuovo della  Daunia;
 Viste le sentenze istruttorie n. 2049 dell’8 settembre 2009 e n. 273  dell’8  febbraio 2010;
 Viste le memorie difensive;
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore il consigliere Doris Durante;
 
 Uditi nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2010 per le parti, i  difensori,  avvocati Matteo Mignozzi e Vincenzo Giordano;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 La società Fastwind s.r.l. presentava in data 9 settembre 2008 denuncia  di  inizio attività ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.p.r. 6 maggio 2001,  n. 380  per l’installazione di un impianto minieolico composto da un unico  aerogeneratore da realizzarsi nel territorio del Comune di Castelnuovo  della  Daunia, su terreno in catasto al foglio 26, particelle 23, 24, 25, 26 e  99.
 
 Il Comune di Castelnuovo della Daunia, con provvedimento del 17  settembre 2008,  comunicava il rigetto della d.i.a. diffidando la società  dall’installazione  dell’impianto, affermando che “la collocazione dell’aerogeneratore  ricade in  area di classificazione inidonea regolamentata dall’art. 10.2.3 del PRIE   adottato da questo Ente con atto di C.C. n. 10 del 2.5.2008; - il  progetto è  redatto da tecnico non abilitato per tale tipo di opera”.
 
 La società ricorrente contestava il presunto contrasto con il PRIE e  l’assunta  inidoneità del tecnico a sottoscrivere il progetto ed impugnava anche il  PRIE,  ove preclusivo dell’intervento, deducendo violazione di legge ed eccesso  di  potere per carenza di istruttoria e di motivazione e per travisamento  dei fatti.
 
 Si costituiva in giudizio il Comune di Castelnuovo della Daunia che  controdeduceva alle censure, evidenziando che il punto 10.2.3 del PRIE  adottato  dal Comune stabilisce che “le opere non devono interessare lembi  boschivi o  coltivazioni arboree...” e che tali norme si applicano anche agli  impianti  minieolici; che dall’estratto PRIE si evincerebbe che l’aerogeneratore  da  installarsi è sito in ambito territoriale “non idoneo perché ricadente  in zona  caratterizzata da prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo  –  faunistico” e, quindi, in area “non eleggibile”.
 
 Sotto altro profilo evidenziava che l’aerogeneratore ad installarsi non  era per  autoconsumo e che la società ricorrente aveva presentato singole  denuncie di  inizio attività per ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona  con il  chiaro intento di aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica.
 
 Questo Tribunale con sentenza interlocutoria n. 2049 del 2009 disponeva  incombenti istruttori a carico del Comune di Castelnuovo della Daunia,  chiedendo, tra l’altro, la rappresentazione cartografica della zona  interessata  dall’impianto eolico in questione con relazione sulle caratteristiche  della  località interessata per le quali sarebbe stata classificata “area  inidonea” dal  PRIE adottato dal Comune di Castelnuovo della Daunia con delibera di  consiglio  comunale n. 10 del 2 maggio 2008.
 
 In data 30 ottobre 2009, il Comune di Castelnuovo della Daunia  depositava due  cartografie con rappresentazione di tutti gli impianti di  microgenerazione per i  quali la società aveva presentato denuncia di inizio attività e faceva  presente  che la Regione Puglia, con delibera di giunta regionale n. 542 del 7  aprile  2009, aveva approvato il PRIE.
 
 Con sentenza istruttoria n. 273 dell’8 febbraio 2010, questo Tribunale,  reiterava l’ordine istruttorio, che non riteneva aver avuto integrale  esecuzione.
 
 Il Comune di Castelnuovo della Daunia depositava in data 11 marzo 2010,  l’ulteriore documentazione.
 
 Le parti scambiavano memorie difensive e, alla pubblica udienza del 24  marzo  2010, il ricorso veniva assegnato in decisione.
 
 Il ricorso è fondato e va accolto.
 
 La controversia riguarda l’installazione di una pala eolica di micro  generazione, con potenza inferiore a 1 MW.
 
 La fattispecie ricade ratione temporis sotto la disciplina dettata dalla  l. reg.  n. 1 del 19 febbraio 2008, trattandosi di d.i.a. presentata al Comune di   Castelnuovo della Daunia il 9 settembre 2008, perfezionatasi per decorso  del  termine di 30 giorni, come si vedrà oltre, prima dell’entrata in vigore  della  legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 che ha ristretto le ipotesi in  cui si  applica la disciplina della denuncia di inizio attività.
 
 E’ noto che la legge regionale n. 1 del 2008, all’art. 27 disponeva che  per gli  impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile “con  potenza  elettrica nominale fino a 1 MW e da realizzare nella Regione Puglia…si  applica  la disciplina della denuncia di inizio attività (d.i.a.) di cui agli  articoli 22  e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380…”.
 
 In base all’art. 23 del d.p.r. n. 380 del 2001 (“il proprietario  dell’immobile o  chi abbia titolo a presentare la denuncia di inizio attività, almeno  trenta  giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello  unico la  denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un  progettista  abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la  conformità  delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici…”. Il sesto comma  stabilisce che “il dirigente o il responsabile del competente ufficio  comunale,  ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di  una o più  delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato  di non  effettuare il previsto intervento…”).
 
 Ciò posto, una prima questione da esaminare riguarda la legittimità o  meno del  provvedimento adottato dal Comune di Castelnuovo della Daunia con  provvedimento  del 17 settembre 2008, quindi nel termine di 30 giorni dalla denuncia di  inizio  attività presentata il 9 settembre 2008, con il quale è stata rigettata  la  d.i.a. e, quindi, preclusa la realizzazione dell’intervento al tempo  realizzabile con lo strumento della denuncia di inizio attività.
 
 Con il suddetto provvedimento del 17 settembre 2008, il Comune  contestava alla  società che “la collocazione dell’aerogeneratore ricade in area di  classificazione inidonea regolamentata dall’art. 10.2.3 del PRIE  adottato da  questo Ente con atto di C.C. n. 10 del 2.5.2008; - il progetto è redatto  da  tecnico non abilitato per tale tipo di opera”.
 
 Entrambi i motivi sono insussistenti.
 
 Quanto alla pretesa assenza di abilitazione del tecnico incaricato del  progetto,  il rilievo è talmente generico che sembra un’affermazione apodittica,  piuttosto  che uno specifico rilievo.
 
 Sta di fatto che il tecnico incaricato possiede i requisiti occorrenti e   sufficienti all’espletamento dell’incarico, essendo un architetto  regolarmente  iscritto all’albo e operante nel settore.
 
 Della sua iscrizione all’albo si era dato atto già nella stessa denuncia  di  inizio attività, il che convince che il rilievo è frutto di mera svista  dell’amministrazione.
 
 La difesa del Comune, invero, assume che il professionista abilitato a  tali  progetti dovrebbe essere un ingegnere e non già un architetto.
 
 Trattasi, anche questa, di mera affermazione non supportata da alcun  elemento  che possa sostenerne la fondatezza ed in contrasto con le competenze  attribuite  dalla disciplina vigente al dottore in architettura.
 
 Le norme di cui agli artt. 51, 52 e 54 del R.D. n. 2537 del 1925,  richiamate dal  difensore del Comune a riprova dell’incapacità del progettista, non si  riferiscono, infatti, ad interventi quali quello in questione, che per  la parte  edile consiste in una semplice fondazione.
 
 Invero, l’art. 52, impropriamente citato dalla difesa del Comune,  afferma  testualmente che “Formano oggetto tanto della professione di ingegnere  quanto di  quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi  geometrici e  le operazioni di estimo ad esse relative”.
 
 Quanto alla circostanza che l’aerogeneratore ricade in area di  classificazione  “inidonea” regolamentata dall’art. 10.2.3 del PRIE del Comune di  Castelnuovo  della Daunia, va osservato quanto segue.
 
 La normativa regolamentare sui piani regolatori per l’installazione  degli  impianti eolici (PRIE) dettata dall’art. 3, comma 1, del Regolamento  regionale  n. 16 del 2006, si applica solo agli impianti eolici di potenza  superiore a 60  KW se costituiti da più di un aerogeneratore e agli impianti eolici  costituiti  da un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1MW.
 
 Quanto alle preclusioni fissate dal PRIE di Castelnuovo della Daunia,  l’art.  10.2.3 delle norme tecniche di attuazione precisa che “Non si applicano  le norme  e prescrizioni del regolamento agli impianti eolici di potenza inferiore  a 1MW e  costituiti da un unico generatore…”
 
 Aggiunge che “All’interno delle aree inidonee…sono considerate  ammissibili le  proposte di interventi di installazione di un solo aerogeneratore di  potenza  nominale massima di 1 MW. Per tale tipologia di interventi, tuttavia,  vanno  rispettate le norme minime di seguito specificate, fatto salvo che la  loro  realizzazione sarà comunque dipendente dall’esito dell’iter  autorizzativo a cui  comunque saranno assoggettati”.
 
 Ciò posto, il provvedimento del Comune appare icu oculi illegittimo per  carente  motivazione, atteso che dal provvedimento non risulta perché l’area  interessata  dall’intervento sarebbe “inidonea” e quali prescrizioni minime siano  state  disattese.
 
 Invero la difesa del Comune di Castelnuovo della Daunia, con  integrazione  difensiva, ha richiamato le prescrizioni di cui al punto 3 delle norme  tecniche  di attuazione (“le opere non devono interessare lembi boschivi o  coltivazioni  arboree..pendenze non superiori al 20%...”), insistendo sulla  circostanza che  dall’estratto PRIE si evincerebbe che l’aerogeneratore da installarsi è  sito in  ambito territoriale “non idoneo perché ricadente in zona caratterizzata  da  prevalente interesse ambientale sotto il profilo silvo – faunistico” e,  quindi,  addirittura in area “non eleggibile”.
 
 La circostanza, tuttavia, non ha trovato conferma nelle risultanze  istruttorie.
 
 Nella relazione depositata da ultimo in giudizio a firma del Dirigente  dell’Ufficio Tecnico si afferma che “l’area sita al F°26…, particella n.  23…è  classificata come area inidonea perché rientrante nel vincolo “Buffer  centro  urbano zona PRG – 1000 mt.”.
 
 Tale causa di inidoneità, tuttavia, ai sensi della stessa norma del PRIE  non  esclude la possibilità di realizzare l’intervento ma impone che  l’amministrazione effettui una valutazione concreta degli interessi  violati, né  potrebbe essere diversamente, atteso che la disposizione dell’art.  10.2.3. del  PRIE del Comune di Castelnuovo della Daunia è norma di rango inferiore  al  regolamento regionale n. 16 del 2006, sicché non può che essere  interpretata  coerentemente con le prescrizione del regolamento regionale che non  introducono  limitazioni di sorta per gli impianti di micro generazione con potenza  inferiore  a 1 MW, qual è quello in questione.
 
 Ciò posto, in disparte ogni considerazione sul comportamento del Comune  di  Castelnuovo della Daunia che ha rappresentato in corso di causa i più  vari  motivi sulla pretesa “ineleggibilità” del sito interessato  dall’intervento,  quindi, sulla “inidoneità” del sito, non comprovate dalle risultanze  istruttorie, non può non rilevarsi che la nuova circostanza, relativa  alla  distanza della pala dal centro urbano (circostanza allo stato non ben  precisata  quanto alla assunta violazione della distanza), non è, comunque, di per  sé  ostativa all’intervento.
 
 Sta di fatto che l’area interessata dall’intervento è agricola e, ai  sensi  dell’art. 12 del d. lgv. n. 387 del 2003, gli impianti eolici possono  essere in  ogni caso ubicati nelle zone classificate agricole dai vigenti piani  urbanistici.
 
 La difesa del Comune evidenziava nei suoi scritti difensivi anche che  l’intervento non essendo destinato all’autoconsumo non poteva essere  oggetto di  d.i.a. e che la società aveva presentato singole denuncie di inizio  attività per  ben sette microimpianti da realizzarsi nella zona con il chiaro intento  di  aggirare l’obbligo di munirsi di autorizzazione unica.
 
 Tali circostanze oltre ad essere inammissibili perché costituiscono  integrazione  postuma del provvedimento, sono anche infondate.
 
 Dalle risultanze dell’istruttoria effettuata è emerso che le denunce di  inizio  attività si riferivano a pale eoliche che per le distanze intercorrenti e  per  gli altri elementi, tra i quali anche la previsione di separati punti di   connessione alla rete elettrica gestita dall’EnEL, non potevano  assimilarsi ad  un parco eolico.
 
 Risulta, comunque, che la società ha di fatto rinunciato  all’installazione di  sei delle suddette pale eoliche, per cui allo stato rimane in piedi solo  la  denuncia di inizio attività per una pala eolica con potenza inferiore a  1MW  posta a distanza superiore a 2 kilometri dalla pala eolica qui in  questione.
 
 Quanto alla destinazione dell’impianto ad autoconsumo, la suddetta  qualificazione ai fini dell’assentibilità con d.i.a., è stata introdotta  dalla  l. reg. n. 31 del 2008 che non si applica, ratione temporis,  all’impianto in  esame, già perfezionatosi alla data di entrata in vigore della suddetta  legge,  attesa l’illegittimità del provvedimento di rigetto del Comune di  Castelnuovo  della Daunia.
 
 A tal punto, per completezza, va osservato che la dichiarazione di  incostituzionalità dell’3, commi 1 e 2 della legge regionale n. 31 del  2008,  nella parte in cui prevedeva per alcuni impianti per la produzione di  energia da  fonti rinnovabili, come l’eolica, la disciplina della d.i.a. anche per  potenze  superiori a quelle previste dalla tabella A allegata al d. lgv. n. 387  del 2003,  intervenuta medio tempore per effetto della sentenza n. 119 del 26 marzo  2010  della Corte Costituzionale - il cui principio sostanziale potrebbe  valere anche  per le fattispecie disciplinate dall’art. 27 della precedente legge reg.  n. 1  del 2008, poiché anche questa norma prevedeva la procedura della d.i.a.  per  potenze superiori a quelle previste dal d. lgv. n. 387 del 2003 - non  può  produrre alcun effetto sulla fattispecie in questione che, oltre ad  essere  disciplinata da legge non interessata direttamente dalla citata sentenza  della  Corte Costituzionale n. 119 del 26 marzo 2010, si era, comunque, già  perfezionata alla data di pubblicazione della suddetta sentenza della  Corte  Costituzionale.
 
 Per i motivi esposti, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto,  deve  essere annullato l’ impugnato provvedimento a firma del dirigente del  Comune di  Castelnuovo della Daunia protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008 e  dichiarata  improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse la subordinata  impugnazione  del piano regolatore per l’insediamento di impianti eolici (PRIE).
 
 Le spese di giudizio vanno compensate tra le parti in causa, in  considerazione  della scarsa chiarezza della disciplina in materia.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, sezione  prima,  accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’impugnato  provvedimento a firma del dirigente del Comune di Castelnuovo della  Daunia  protocollo n. 3083 del 17 settembre 2008.
 
 Compensa tra le parti le spese di giudizio.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2010  con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Corrado Allegretta, Presidente
 Doris Durante, Consigliere, Estensore
 Giuseppina Adamo, Consigliere
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 24/06/2010
 
                    




