 TAR Puglia (BA) Sez. III n. 2606 del 23 giugno 2010
TAR Puglia (BA) Sez. III n. 2606 del 23 giugno 2010
Urbanistica. Requisiti ingiunzione alla demolizione
Per giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in particolare, anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione; elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale
N. 02606/2010 REG.SEN.
 N. 00272/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 
 (Sezione Terza)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 o di ricorso la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 2,  del  D.P.R. n. 380 del 2001.
 
 Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Monopoli  concludendo per  l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.
 
 Entrambe le parti hanno prodotto documentazione.
 
 Alla camera di consiglio del 2 marzo 2006, con ordinanza n. 163, è stata   respinta la domanda incidentale di sospensione cautelare.
 
 Il Comune di Monopoli ha presentato una memoria per l’udienza di  discussione.
 
 Alla udienza pubblica del 25 marzo 2010 la causa è stata chiamata e  assunta in  decisione.
 
 Il ricorso è in parte inammissibile, in riferimento al primo motivo di  ricorso  per un vizio derivato dalla mancata impugnazione del presupposto  provvedimento  di diniego dell’istanza di sanatoria, ed in parte è respinto in  relazione al  secondo motivo di ricorso concernente un vizio proprio dell’ordinanza di   demolizione.
 
 Con un primo motivo parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità della  revoca  dell’ordinanza di demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949  del  27.09.2005; il Sig. Ostuni lamenta che il provvedimento impugnato  sarebbe stato  adottato al solo fine di sanare, sia pure parzialmente, i vizi dedotti  da esso  ricorrente con ricorso notificato in data 23.11.2005 avverso l’ordinanza  di  demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949 del 27.09.2005.
 
 Il motivo è inammissibile per mancata impugnazione del provvedimento di  diniego  dell’istanza di sanatoria, quale atto presupposto.
 
 Come risulta dall’ordinanza di demolizione impugnata Prot. 30143 – Reg.  Gen.  239/v.e. 1949 del 24.11.2005 e dalla documentazione versata in atti dal  Comune  resistente, nel corso del termine di 90 giorni di cui alla la prima  ordinanza di  demolizione prot. n. 24443 – Reg. Gen. 203/v.e. 1949 del 27.09.2005, che  il  ricorrente nel primo motivo di ricorso assume illegittimamente revocata  con  l’ordinanza oggetto di gravame, il Sig. Ostuni aveva presentato una  istanza di  permesso di costruire in sanatoria rigettata con provvedimento prot. n.  30075  del 23.11.2005, provvedimento non impugnato dal ricorrente ed ormai  inoppugnabile, che aveva determinato legittimamente il Comune ad  emettere  l’ordinanza di demolizione oggetto di gravame.
 
 A seguito del riesame dell’abusività delle opere realizzate dal  ricorrente,  effettuato dal Comune in conseguenza della istanza di permesso di  costruire in  sanatoria, conclusosi con esito negativo, si è formato un nuovo  provvedimento  autonomamente impugnabile per il ricorrente e presupposto per il Comune  per  l’adozione della ulteriore ordinanza di demolizione, oggetto di gravame.
 
 Con un secondo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la  violazione e  falsa applicazione dell’art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 in  quanto  il generico riferimento al foglio di mappa ed alla particella con cui è  individuato in catasto il suolo sul quale sono stati realizzati i  manufatti non  soddisferebbe la previsione normativa e comprenderebbe una vasta  estensione di  terreno suscettibile di utilizzazione anche edificatoria da parte sua;  l’omessa,  specifica indicazione dell’estensione delle c.d. pertinenze urbanistiche   impedirebbe di fatto il completo e legittimo utilizzo del residuo  terreno di sua  proprietà con conseguenti gravi danni.
 
 La censura è priva di pregio.
 
 Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio,  per  giustificare l'ingiunzione di demolizione è necessaria e sufficiente  l'analitica  descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire  al  destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra  indicazione  esulando dal contenuto tipico del provvedimento, non occorrendo in  particolare,  anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di  sedime che  dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione;  elementi  questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di  gratuita  acquisizione al patrimonio comunale (Tar Napoli Sez., III 12-3-2010,  n.1420, Tar  Lazio, Latina, sez. I, 6 agosto 2009, n. 780; Tar Veneto, sez. II, 10  giugno  2009, n. 1725; Cons. Stato, sez. IV, 26 settembre 2008, n. 4659; Tar  Umbria, 26  gennaio 2007, n. 44).
 
 Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso è in parte  inammissibile, in  riferimento al primo motivo di ricorso per un vizio derivato dalla  mancata  impugnazione del presupposto provvedimento di diniego dell’istanza di  sanatoria,  ed in parte è respinto in relazione al secondo motivo di ricorso  concernente un  vizio proprio dell’ordinanza di demolizione.
 
 Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di  parte  ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari,  Sezione III,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara in  parte  inammissibile ed in parte lo respinge, nei termini di cui in  motivazione.
 
 Condanna il Sig. Nicolò Ostuni al pagamento delle spese processuali e  degli  onorari di giudizio, che liquida in €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00)  in  favore del Comune di Monopoli.
 
 Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2010  con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Antonio Pasca, Presidente FF
 Paolo Amovilli, Referendario
 Rosalba Giansante, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 23/06/2010
 
                    




