TAR Liguria Sez. I n. 11 del 11 gennaio 2018
Urbanistica.Linee interrate
E' legittima la previsione del regolamento edilizio secondo la quale le linee, i cavidotti, i fili e le canalizzazioni dei vari servizi connessi a reti secondarie e di allacciamento, all’interno dei centri abitati, dovranno essere eseguiti con linee interrate od incassate.
Pubblicato il 11/01/2018
N. 00011/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2013, proposto da:
ENEL Distribuzione S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Lorenzo Acquarone e Giovanni Acquarone, presso i quali è elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova, via Corsica, 21/20;
contro
Comune di Santo Stefano Magra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giampaolo Amadei, elettivamente domiciliato presso l’avv. Roberto Martini nel suo studio in Genova, via SS. Giacomo e Filippo, 15/8;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio comunale n. 87, adottata in data 27/11/2012 e pubblicata all’albo pretorio comunale a partire dal giorno 13/12/2012, avente ad oggetto integrazione del regolamento edilizio con inserimento dell’art. 35 bis, portante prescrizione di interramento o incassamento, nei centri abitati, delle linee, dei cavidotti e dei fili dei vari servizi connessi a reti secondarie e di allacciamento,
nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santo Stefano Magra;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella pubblica udienza del giorno 14 dicembre 2017 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con la deliberazione consiliare meglio indicata in epigrafe, il Comune di Santo Stefano Magra ha modificato il proprio regolamento edilizio, introducendovi il nuovo art. 35 bis che, sotto la rubrica “Linee per la fornitura di servizi pubblici”, dispone:
“Le linee, i cavidotti, i fili e le canalizzazioni dei vari servizi connessi a reti secondarie e di allacciamento, all’interno dei centri abitati, dovranno essere eseguiti con linee interrate od incassate.
La esecuzione di linee aeree potrà essere consentita, dall’ufficio tecnico comunale, solo in presenza di gravi problematiche di carattere tecnico esecutivo, che dovranno essere adeguatamente motivate, e per opere di allacciamento a carattere temporaneo”.
Denunciando pretese difficoltà di esecuzione e di manutenzione delle opere in sottosuolo nonché l’aumento dei costi che ne deriverebbe, ENEL Distribuzione S.p.a. ha impugnato la deliberazione in parola con ricorso notificato in data 11 febbraio 2013 e depositato il successivo 21 febbraio.
L’esponente deduce i seguenti motivi di gravame:
I) Violazione dell’art. 8 della legge 22/2/2001, n. 36. Violazione degli artt. 2 e 8 della l.r. 29/5/2007, n. 22. Violazione dell’art. 28 della l.r. 6/6/2008, n. 16. Incompetenza.
II) Violazione dell’art. 8 della legge 22/2/2001, n. 36. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della l.r. 6/6/2008, n. 16. Difetto dei presupposti legittimanti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Manifesta illogicità ed irragionevolezza.
Si costituiva in giudizio l’intimato Comune di Santo Stefano Magra, opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto infondato nel merito.
In prossimità dell’udienza di trattazione, la parte ricorrente ha depositato una memoria con cui ribadisce le censure del ricorso introduttivo.
La difesa comunale ha depositato una memoria di replica.
Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 14 dicembre 2017 e ritenuto in decisione.
DIRITTO
1) E’ contestata la legittimità della disposizione del regolamento edilizio del Comune di Santo Stefano Magra, introdotta con l’impugnata deliberazione consiliare, che, limitatamente al centro abitato, impone di realizzare gli allacciamenti ai “servizi pubblici primari” mediante l’impiego di linee a limitato impatto visivo (interrate o incassate).
E’ previsto che tale prescrizione, determinata da evidenti ragioni di tutela del paesaggio, possa essere derogata nel caso di gravi problematiche di carattere tecnico e di allacciamenti a carattere temporaneo.
2) Con il primo motivo di gravame, la ricorrente ENEL Distribuzione S.p.a. denuncia l’usurpazione delle competenze previste dall’art. 8 della legge quadro in materia di protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge 22 gennaio 2001, n. 36), in forza del quale la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 Kv è riservata alle Regioni.
Con la legge 29 maggio 2007, n. 22, la Regione Liguria ha riservato a sé la competenza in materia di criteri guida per la localizzazione degli elettrodotti e devoluto alle Province le competenze inerenti al rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti.
Secondo la parte ricorrente, pertanto, il Comune intimato avrebbe esercitato funzioni la cui titolarità è riservata ad altri enti, introducendo un generale criterio localizzativo degli elettrodotti che attraversano il centro abitato.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Con la deliberazione impugnata, infatti, il Comune di Santo Stefano Magra non ha inteso esercitare alcun potere di localizzazione degli elettrodotti, inteso quale individuazione del loro tracciato, ma ha semplicemente prescritto misure atte, mediante l’imposizione di particolari caratteristiche realizzative, a ridurre l’impatto visivo di tali impianti.
Le contestate prescrizioni, peraltro, trovano una puntuale “copertura legislativa” nell’art. 8, comma 6, della citata legge quadro, secondo cui “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”.
Non può dubitarsi, infine, del fatto che il regolamento edilizio comunale costituisca la sede naturale in cui l’ente locale può introdurre prescrizioni relative a questo tipo di infrastrutture (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 2 febbraio 2010, n. 119).
Ne consegue la diagnosi di infondatezza delle censure sollevate con il primo motivo di ricorso.
3) E’ infondato anche il secondo motivo, con cui l’esponente denuncia, in via subordinata, che la previsione di cui al citato art. 8, comma 6, non legittimerebbe comunque l’introduzione di criteri localizzativi estesi all’intero abitato, ma soltanto di regole specifiche a tutela di particolari beni sensibili.
Come si è già avuto modo di precisare, infatti, la contestata previsione regolamentare non ha introdotto criteri localizzativi né limiti generalizzati all’installazione degli impianti nel centro abitato, bensì regole intese al corretto inserimento territoriale degli impianti medesimi che, per la loro natura e valenza tipicamente urbanistico-paesaggistica, trovano naturale applicazione con riferimento ad un’intera zona territoriale omogenea.
4) Infine, con il terzo motivo di ricorso, viene denunciata, in via ulteriormente subordinata, la pretesa irragionevolezza e sproporzione della contestata prescrizione.
La possibilità di deroga nel caso di particolari difficoltà tecniche prevista al capoverso del nuovo art. 35 bis dimostra di per sé l’infondatezza della censura.
Come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, la prescrizione generale secondo cui le reti devono essere interrate non può ritenersi illogica ed irrazionale, ma diviene sproporzionata ed eccessivamente penalizzante solo laddove non sia prevista alcuna eccezione ovvero la possibilità di valutare soluzioni alternative in casi particolari (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 13 novembre 2013, n. 959).
4) Per tali ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità delle questioni affrontate induce a compensare le spese di giudizio fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Pupilella, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Richard Goso Roberto Pupilella