TAR Campania (NA) Sez.VI n.2882 del 30 aprile 2018
Ambiente in genere.Accesso alle informazioni ambientali ed abusivismo edilizio

Dalla definizione data dal d.lg. n. 195/2005 risulta un concetto molto ampio di informazione ambientale accessibile che sicuramente ricomprende le attività poste in essere dalla Regione per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Non può dubitarsi del fatto che quest’ultimo abbia un’incidenza diretta sul “territorio” e sul “suolo” (si pensi solo al dissesto idrogeologico) e, in generale, sia idoneo a compromettere l’ambiente.

Pubblicato il 30/04/2018

N. 02882/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04393/2017 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4393 del 2017, proposto da:
Codacons Campania Onlus, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Morena e Raffaella D’Angelo con i quali domicilia ai sensi dell’art. 25 c.p.a. in Napoli presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa, dall’avvocato Maria Vittoria de Gennaro, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n. 81;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di accesso alle informazioni ambientali inoltrata in data 2 settembre 2017 alla Regione Campania;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con istanza inoltrata in data 2 settembre 2017 l’Associazione Codacons Campania Onlus ha chiesto alla Regione Campania di accedere ai sensi della legge n. 241/1990, nonché, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) alla seguente documentazione:

“1) atti aventi ad oggetto i dati e le spese contabili per il funzionamento del progetto Mistrals;

2) gli atti aventi ad oggetto l'elenco delle ordinanze di demolizione trasmesse dai Segretari Comunali e dai Responsabili dei Servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi;

3) gli atti aventi ad oggetto le diffide, ex Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania - n. 634 del 22 settembre 2003, adottate, a far data dall'entrata in vigore del menzionato regolamento n. 634/2003, dall’Assessorato Regionale alla “Gestione del Territorio”, nei confronti delle competenti amministrazioni comunali per la conclusione dell’attività repressiva entro i termini di legge, ed in caso di inerzia attiva l’esercizio dei poteri di intervento sostitutivo.

4) Gli atti aventi ad oggetto l'esercizio del potere regionale sostitutivo in caso di inerzia degli enti comunali, quali ad es. la nomina, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania - n. 634 del 22 settembre 2003;

5) ogni atto avente ad oggetto l’esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive, di ripristino dello stato dei luoghi, e di tutela della pubblica incolumità nonché gli atti relativi alla istanza al Genio Militare per la messa a disposizione di mezzi;

6) gli atti aventi ad oggetto richieste di intervento sostitutivo dell’Amministrazione Provinciale o della Comunità Montana, in caso di protratta inerzia delle amministrazioni comunali.

7) Il nominativo del responsabile dell’esecuzione di tale programma e dei procedimenti amministrativi connessi”.

L’amministrazione intimata è rimasta inerte, così la ricorrente ha intrapreso il presente giudizio, affidato alla censura di violazione delle disposizioni dettate in materia di accesso alle informazioni ambientali.

Si è costituita per resistere al ricorso la Regione Campania.

Con memoria depositata in data 12 aprile 2018 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame.

Alla camera di consiglio del 18 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato nei sensi di cui si dirà.

Giova ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento.

Il diritto di accesso alle informazioni ambientali è regolato dal d.lg. n. 195 del 2005 (adottato in recepimento della direttiva 2003/4/CE) ed è finalizzato a garantire la più ampia diffusione delle informazioni ambientali detenute dalle autorità pubbliche. Come evidenziato dal Consiglio di Stato (sez. IV, 20.5.2014, n. 2557) la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi in materia ambientale specificamente contenuta nel d.lg. 19 agosto 2005, n. 195, “prevede un regime di pubblicità tendenzialmente integrale dell'informativa ambientale, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, ampliando notevolmente il novero dei soggetti legittimati all'accesso in materia ambientale, sia per quello che riguarda il profilo oggettivo, prevedendosi un'area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti di cui agli artt. 22 e segg., l. 7 agosto 1990 n. 241”.

In particolare, nell’ottica di consentire il più ampio accesso alle informazioni in questione, sotto il profilo soggettivo, il richiedente non è tenuto a specificare il proprio interesse (art. 3, comma 1, del cit. decreto legislativo) e, sul versante oggettivo, sono escluse solo richieste manifestamente irragionevoli e formulate in termini eccessivamente generici (art. 5, comma 1, il quale a mente del successivo comma 3, prescrive un interpretazione restrittiva dei predetti casi di esclusione dal diritto di accesso). Peraltro, a tale ultimo proposito in un’ottica di massima cooperazione, l’autorità che detiene l’informazione ambientale di fronte a una domanda formulata in maniera eccessivamente generica “può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli a tale scopo la propria collaborazione” (art. 3, comma 3 del decreto).

Vale, inoltre, osservare che il novero delle notizie accessibili in materia di "informazioni ambientali" implica anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste e assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 l. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma n. 3206/2017).

Alla luce del quadro normativo sopra delineato deve ritenersi sussistente in capo alla ricorrente la legittimazione all’azione de qua (del resto non contestata dall’amministrazione resistente). Si tratta, infatti, di un’Associazione, senza finalità di lucro che per statuto difende i consumatori e che ha tra i suoi compiti la tutela del patrimonio ambientale.

Non vi sono elementi per dubitare che alla base della domanda di accesso vi sia un genuino interesse ambientale (cfr. al riguardo la giurisprudenza che ha evidenziato come non si possa utilizzare lo speciale strumento di accesso offerto dal d.lg. n. 195/2005 per finalità diverse, ad es. di tipo economico – patrimoniale – rispetto a quelle all’integrità della matrice ambientale – tra le tante T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 8.3.2011, n. 2083).

L’obiezione della difesa regionale circa il fatto che vi sarebbe all’origine della richiesta una volontà di esercitare un controllo ispettivo (o addirittura politico) sull’autorità pubblica non coglie nel segno. La finalità dell’accesso alle informazioni ambientali (come pure dell’accesso civico generalizzato disciplinato dal d.lg. n. 33/2013) è, infatti, proprio quella di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali nella materia in questione in un’ottica di massima trasparenza di quanto realizzato dall’autorità pubblica a difesa dell’ambiente.

Circa la nozione di ambiente o meglio di informazione ambientale accessibile il d.lg. n. 195/2005 specifica che per questa deve intendersi “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;…;3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi”.

Dalla definizione che precede risulta un concetto molto ampio di informazione ambientale accessibile che sicuramente ricomprende (contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale la quale eccepisce la mancanza nell’istanza di accesso di un riferimento alle matrici ambientali) le attività poste in essere dalla Regione per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Non può dubitarsi del fatto che quest’ultimo abbia un’incidenza diretta sul “territorio” e sul “suolo” (si pensi solo al dissesto idrogeologico) e, in generale, sia idoneo a compromettere l’ambiente.

La richiesta di accesso ha ad oggetto nella fattispecie la seguente documentazione:

“1) atti aventi ad oggetto i dati e le spese contabili per il funzionamento del progetto Mistrals;

2) gli atti aventi ad oggetto l'elenco delle ordinanze di demolizione trasmesse dai Segretari Comunali e dai Responsabili dei Servizi comunali competenti in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi;

3) gli atti aventi ad oggetto le diffide, ex Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania - n. 634 del 22 settembre 2003, adottate, a far data dall'entrata in vigore del menzionato regolamento n. 634/2003, dall’Assessorato Regionale alla “Gestione del Territorio”, nei confronti delle competenti amministrazioni comunali per la conclusione dell’attività repressiva entro i termini di legge, ed in caso di inerzia attiva l’esercizio dei poteri di intervento sostitutivo.

4) Gli atti aventi ad oggetto l'esercizio del potere regionale sostitutivo in caso di inerzia degli enti comunali, quali ad es. la nomina, ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania - n. 634 del 22 settembre 2003;

5) ogni atto avente ad oggetto l’esecuzione degli interventi di demolizione delle opere abusive, di ripristino dello stato dei luoghi, e di tutela della pubblica incolumità nonché gli atti relativi alla istanza al Genio Militare per la messa a disposizione di mezzi;

6) gli atti aventi ad oggetto richieste di intervento sostitutivo dell’Amministrazione Provinciale o della Comunità Montana, in caso di protratta inerzia delle amministrazioni comunali.

7) Il nominativo del responsabile dell’esecuzione di tale programma e dei procedimenti amministrativi connessi”.

E’ evidente lo scopo della ricorrente di conoscere l’attività posta in essere dalla Regione in qualità di autorità cui competono poteri di intervento sostitutivo in materia edilizia.

In questo senso la domanda non può ritenersi generica in quanto puntualmente rivolta ad accedere alle attività e ai programmi realizzati dalla Regione per contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio.

Il fatto (dedotto dalla difesa regionale) che il regolamento regionale n. 643/2003 (cui fa riferimento la domanda di accesso) il quale ha analiticamente disciplinato le modalità e le procedure di intervento sostitutivo della Regione nei confronti delle amministrazioni comunali sia stato abrogato dalla legge regionale n. 6/2006 non può avere rilievo in quanto il potere di intervento sostitutivo della Regione nel settore è disciplinato direttamente dalla legge nazionale (in particolare, dall’art. 31, comma 8 del D.P.R. n. 380/2001) e non può dirsi venuto meno per effetto dell’abrogazione del citato regolamento regionale.

Quanto alla questione (posta sempre dalla difesa regionale) del coinvolgimento di altre autorità nella materia de qua e, dunque, dell’esistenza di altri organi sovracomunali deputati ad intervenire in via sostitutiva (quali la Soprintendenza e l’Ente Parco) e, quindi, tenuti a soddisfare la pretesa di accesso qui azionata deve osservarsi quanto segue.

In primo luogo, la Regione è chiamata a dare riscontro alla domanda di accesso nei limiti degli atti e delle informazioni da essa detenuti.

In secondo luogo, ai sensi dell’art. 5, comma 1 del citato d.lg. n. 195/2005, nel caso in cui l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso questa ha l’obbligo, qualora conosca l’autorità che detiene l'informazione, di trasmetterla rapidamente a quest'ultima informandone il richiedente ovvero comunicando quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta.

Dal sistema delineato dal decreto in parola emerge il dovere dell’amministrazione di cooperare con il richiedente l’accesso al fine di soddisfare la finalità volute dalla legge, indubbiamente di interesse e di portata generale, di massima trasparenza delle informazioni ambientali.

In questi termini deve essere affrontata e risolta la controversia.

La Regione ha eccepito di non poter dare riscontro alla richiesta in quanto “generica temporalmente e massiva”, nonché sproporzionata e idonea a costituire un aggravio per l’attività dell’amministrazione.

Vero è che la richiedente non ha indicato un arco temporale definito e che ha fatto riferimento a degli adempimenti previsti da un regolamento regionale ormai abrogato; ciò nondimeno, a giudizio del Collegio la Regione avrebbe dovuto tenere conto delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3 del decreto legislativo le quali prevedono che l’autorità che detiene l’informazione ambientale di fronte a una domanda formulata in maniera eccessivamente generica “può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli a tale scopo la propria collaborazione”.

In altre parole, la Regione a fronte della domanda di accesso come sopra formulata avrebbe dovuto interloquire con la richiedente al fine di meglio perimetrarla anche temporalmente. In questi termini il diniego tacito deve ritenersi illegittimo e va annullato.

La Regione nelle proprie difese non ha nemmeno dimostrato che il riscontro alla domanda di accesso di cui è causa, comporterebbe un intollerabile intralcio alla sua normale attività amministrativa (non ha infatti indicato in questa sede quanti interventi sostitutivi vengono effettuati ogni anno dall’amministrazione regionale e quanti dati vengono trasmessi nello stesso arco temporale dalle amministrazioni locali).

In ultimo, con riferimento alla riservatezza dei dati personali eventualmente contenuti negli atti richiesti, quali ad esempio quelli recati nelle ordinanze di demolizione, a parte il rilievo della possibilità per la Regione di oscurarli, vale rammentare che ai sensi del comma 7, dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 “Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

In definitiva, alla luce di quanto fin qui argomentato, il diniego tacito dell’istanza di accesso è illegittimo nei sensi e nei limiti sopra specificati e come tale va annullato.

La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento tacito di rigetto dell’istanza di accesso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

         
         
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Paola Palmarini        Paolo Passoni