TAR Toscana Sez. III n. 762 del 18 giugno 2020
Urbanistica.Nozione di pareti antistanti

Sono pareti “antistanti” quelle che si fronteggiano, non necessariamente con andamento parallelo, ma a condizione che l'avanzamento dell’una o dell’altra porti al loro incontro, sia pure per un segmento limitato

Pubblicato il 18/06/2020

N. 00762/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01833/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2011, proposto da
Franca Pancani, rappresentata e difesa dall'avvocato Costanza Chiarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, viale Matteotti 70;

contro

Comune di Signa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Vignoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Duca d'Aosta 10;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n. 144 del 27.07.2011 con la quale il Responsabile Settore 3 Comune di Signa ha ordinato alla ricorrente la demolizione di opere per le quali non risulterebbe rispettata la distanza delle nuove costruzioni da parte finestre esistenti (10 ml) e cui al permesso di costruire n. 18 del 04.08.2008, rilasciato dallo stesso Comune alla medesima sig.ra Pancani, nonchè di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ivi compresi in particolare l'ordinanza di sospensione lavori n. 77 dello 01.06.2011 e la nota prot. n. 3571 del 07.03.2011 (avvio del procedimento).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Signa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84 co. 5 e 5 del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 giugno 2020 il dott. Pierpaolo Grauso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora Franca Pancani espone di essere proprietaria di una porzione dell’edificio residenziale ubicato in Signa, alla via XXV aprile 36, sottoposta a lavori di ampliamento volumetrico mediante sopraelevazione assentiti con permesso di costruire del 4 agosto 2008 e portati a termine nella prima metà del 2011.

Con l’ordinanza n. 114 del 27 luglio 2011, in epigrafe, il Comune di Signa ha ingiunto la demolizione dell’ampliamento, sul presupposto che esso non rispetterebbe la distanza minima di dieci metri dalla parete finestrata dell’abitazione confinante, di proprietà di certo signor Alessio Lotti. La preesistenza di tale parete sarebbe stata nascosta dall’odierna ricorrente negli elaborati a suo tempo presentati a corredo dell’istanza di rilascio del permesso di costruire.

Il provvedimento è impugnato dalla signora Pancani, la quale ne chiede l’annullamento sulla scorta di quattro motivi in diritto.

1.1. Resiste al gravame l’amministrazione procedente.

1.2. La causa è stata trattenuta in decisione senza discussione orale nell’udienza straordinaria dell’8 giugno 2020, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato del T.A.R. Toscana e tenutasi da remoto in video conferenza, ai sensi dell’art. 84 co. 5 e 6 del d.l. n. 18/2020, come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 28/2020.

2. In via pregiudiziale, il Comune di Signa eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica al proprietario dell’abitazione asseritamente pregiudicata dalla violazione delle distanze attribuita alla ricorrente. Costui assumerebbe infatti la veste di controinteressato, avendo dato causa con un suo esposto all’avvio del procedimento sanzionatorio definito con l’adozione dell’ordinanza impugnata.

L’eccezione trae argomento dall’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il proprietario danneggiato dall’esecuzione di opere edilizie abusive ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica e, qualora abbia denunciato in sede amministrativa la realizzazione di quelle opere e sia menzionato nel provvedimento sanzionatorio conseguentemente adottato, nell’eventuale giudizio di impugnazione di quest’ultimo riveste a tutti gli effetti il ruolo di controinteressato (fra le altre, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2017, n. 4174; id., sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3212).

Tale indirizzo deroga alla nota regola che esclude la configurabilità di terzi controinteressati nei giudizio avverso un ordine di demolizione, anche nel caso in cui sia palese la posizione di vantaggio che scaturirebbe per il terzo dall'esecuzione della misura repressiva ed anche quando il terzo abbia provveduto a segnalare all'amministrazione l'illecito edilizio da altri commesso (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 dicembre 2014, n. 6138). Ed è una deroga che si giustifica laddove venga in considerazione la tutela del diritto di proprietà, direttamente inciso dall’intervento edilizio abusivo.

Nella specie, tuttavia, il provvedimento impugnato si fonda sull’applicazione di una norma – il rispetto della distanza di dieci metri tra nuove costruzioni e pareti finestrate esistenti – la cui fonte non è indicata dal provvedimento stesso e va pertanto rinvenuta nella previsione di cui all’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, conoscibile dal giudice perché avente forza integrativa della legge (art. 41-quinquies della legge n. 1150/1942). Ad esso, e alla relativa elaborazione giurisprudenziale, fanno del resto diffuso riferimento le stesse difese in giudizio del Comune, mentre entrambe le parti citano, senza produrlo, l’art. 34 del regolamento urbanistico di Signa, il cui contenuto resta perciò sconosciuto al collegio.

L’art. 9 cit. non opera nei rapporti tra privati, ma è volto a tutelare gli interessi di ordine generale all’ordinato sviluppo dell’edilizia e alla salute dei cittadini, evitando il prodursi di intercapedini malsane. Se, pertanto, alla norma è estranea la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili vicini alla nuova costruzione (cfr. Cons. Stato sez. IV, 8 maggio 2017, n. 2086), con riferimento alla sua applicazione da parte dell’amministrazione resistente deve escludersi che ne derivino posizioni sostanziali di controinteresse in senso proprio.

3. Nel merito, con il primo motivo di ricorso la signora Pancani deduce il difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sotto il profilo del mancato esame delle osservazioni da lei presentate in seno al procedimento sanzionatorio.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che il Comune avrebbe dovuto far precedere l’ordine di demolizione dal ritiro in autotutela del permesso di costruire in virtù del quale l’intervento è stato assentito e realizzato.

Il terzo motivo investe la mancata indicazione, da parte dell’atto impugnato, delle norme contrarie alla realizzazione dell’ampliamento.

Con il quarto motivo, infine, ipotizzando che il Comune abbia inteso fare applicazione dell’art. 9 d.m. n. 1444/1968, ovvero dell’art. 34 del regolamento urbanistico comunale, la ricorrente nega che l’intervento da lei realizzato comporti la violazione della distanza di dieci metri dalla parete dell’abitazione di proprietà Lotti, trattandosi di corpi di fabbrica posti ad angolo retto e non frontistanti.

3.1. Con la memoria di replica ex art. 73 c.p.a. e con le note depositate in vista dell’udienza, la ricorrente ha peraltro chiesto un differimento della decisione, funzionale alla proposizione di motivi aggiunti occasionati dalle difese avversarie.

Il rinvio può non essere concesso, giacché il ricorso è manifestamente fondato in ordine alle censure dedotte con il quarto motivo.

La documentazione in atti conferma che la parete dell’abitazione di proprietà della ricorrente, interessata dalla sopraelevazione, e quella dell’abitazione di proprietà Lotti sono fra loro in posizione ortogonale, formando un angolo retto.

Tanto basta a evidenziare la carenza del presupposto fattuale da cui muove il provvedimento impugnato, vale a dire l’esistenza di due pareti “antistanti”, tali essendo le pareti che si fronteggiano, non necessariamente con andamento parallelo, ma a condizione che l'avanzamento dell’una o dell’altra porti al loro incontro, sia pure per un segmento limitato (da ultimo, cfr. Cass. civ., sez. II, 1 ottobre 2019, n. 24471).

Detta condizione non si verifica nel caso in esame, neppure per un breve tratto di parete, né può sostenersi che costituisca un segmento di parete la modestissima sporgenza presente sul muro di proprietà della ricorrente, palesemente inidonea a determinare la formazione di un’intercapedine e perciò irrilevante ai fini di tutela cui presiede la disciplina sulla distanze invocata dal Comune.

3.2. Il conclamato errore sul presupposto vizia radicalmente il provvedimento impugnato e giustifica l’accoglimento del ricorso sulla base della “ragione più liquida”, con assorbimento dei rimanenti motivi di gravame.

3.3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Signa alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza secondo quanto disposto dall’articolo 84, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente FF

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Benedetto Nappi, Primo Referendario