TAR Lazio (RM) Sez. II-quater n. 6885 del 27 maggio 2022
Urbanistica.Diritto al conguaglio o al rimborso degli oneri concessori e prescrizione

Il termine breve di prescrizione di 36 mesi fissato dall’art. 35 l. n. 47/85 decorre dalla data di presentazione dell’istanza, “solo ove la stessa sia corredata di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione: dovendosi altrimenti collocare il predetto dies a quo nel momento in cui quest’ultima sia completa, anche a seguito delle richieste istruttorie formulate dall’ente” (questo termine può decorrere, cioè, “soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” ai sensi dell’art. 2935 c.c. e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto”): la regola in esame presuppone, quindi, che l’amministrazione “sia stata posta in condizione di controllare la correttezza delle somme versate, in quanto accessive ad una domanda di condono completa degli elementi necessari a renderla valutabile (recte, ammissibile). Ciò vale anche per il conguaglio degli oneri concessori.




Pubblicato il 27/05/2022

N. 06885/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04565/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4565 del 2008, proposto da
Claudia Leone, Vincenzo Leone e avv. Massimo Leone, i primi due rappresentati e difesi dal terzo, che si difende anche in proprio, domiciliati ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Comune di Sora, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Margherita Quadrini, elettivamente domiciliato presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

per l'annullamento

dei provvedimenti nn. 5042 e 5043 del 12.2.2008, notificati il 13.2.2008, con cui il Comune di Sora ha determinato gli importi dovuti per oblazione (euro 18.520,39 ed euro 30,25), per oneri concessori (euro 12.998,47 ed euro 147,71) e per diritti di segreteria (euro 516,46 ed euro 258,23) in relazione alla pratica di condono n. 1924;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 26 aprile 2022 il cons. M.A. di Nezza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 14.4.2008 (dep. il 14.5) i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l’annullamento dei provvedimenti del 12.2.2008, con cui il Comune di Sora ha chiesto il pagamento dei conguagli per oblazione e oneri concessori e dei diritti di segreteria in relazione a una domanda di condono edilizio ex l. n. 47/85 per alcuni “abusi minori” compiuti nel fabbricato di v.le San Domenico, fg. 49, mappale 73, deducendo:

I) violazione dell’art. 35 l. n. 47/85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti; avvenuta formazione del silenzio assenso;

II) violazione dell’art. 35 l. n. 47/85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti in ordine alla determinazione delle somme dovute a titolo di conguaglio dell’oblazione; eccesso di potere per violazione della circolare ministeriale ll.pp. 6.12.1989, n. 142; prescrizione del diritto di riscossione delle somme richieste a titolo di conguaglio dell’oblazione;

III) violazione dell’art. 35 l. n. 47/85; eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti in ordine alla determinazione delle somme dovute a titolo di oneri concessori; prescrizione del diritto di riscossione delle somme richieste a titolo di oneri concessori;

IV) violazione dell’art. 1219 cod. civ.; eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica; mancata costituzione in mora; non debenza di interessi e rivalutazione monetaria.

Costituitasi in resistenza l’amministrazione, con ordinanza n. 2837 del 6.6.2008 è stata accolta l’istanza cautelare “ai soli ed esclusivi fini di un riesame del provvedimento impugnato, nel contraddittorio delle parti e alla luce dei contenuti del ricorso, anche con riferimento alla descrizione dettagliata degli importi”.

Con ordinanza del 10.2.2022 sono stati chiesti chiarimenti all’amministrazione sulle modalità di determinazione delle somme.

All’odierna udienza, in vista della quale il Comune ha prodotto documenti, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Con i provvedimenti nn. 5042 e 5043 del 12.2.2008, entrambi attinenti alla pratica di condono n. 1924 (il primo “commerciale” e l’altro “residenziale”; v. oggetto), il Comune di Sora ha chiesto ai ricorrenti il versamento di alcuni importi a titolo di oblazione (euro 30,25 ed euro 18.520,39), di oneri concessori (euro 147,71 ed euro 12.998,47) e di diritti di segreteria (euro 258,23 ed euro 516,46) e ha comunicato che “ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria” gli interessati avrebbero dovuto produrre documenti quali una “perizia giurata”, una “visura catastale” e un “elaborato planimetrico catastale per l’individuazione dei sub”, con l’avvertenza che “la mancata presentazione delle attestazioni di pagamento” delle somme indicate entro il termine di 60 giorni dalla notifica degli atti avrebbe comportato “l’adozione di misure sanzionatorie […] ivi comprese quelle di diniego di sanatoria”.

3. Col primo motivo gli istanti denunciano la violazione dell’art. 35 l. n. 47/1985, sostenendo che all’amministrazione sarebbe stata preclusa l’adozione degli atti impugnati stante l’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono (ex l. n. 47/1985 cit.) dopo il decorso di 24 mesi dalla sua presentazione.

La censura è infondata.

L’art. 35 l. n. 47/1985 prevede, tra l’altro, che “[…], decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti” (quintult. co.).

Il Comune ha eccepito come nella domanda di sanatoria gli interessati non avessero correttamente calcolato e autoliquidato l’oblazione, né avessero prodotto la documentazione prevista dall’art. 35 cit. (descrizione delle opere; documentazione fotografica; perizia giurata; certificazione di idoneità statica; parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela dei vincoli di cui all’art. 32 l. n. 47/1985; stralcio planimetrico e planimetria in scala; elaborato grafico delle opere; solo dopo l’11.1.2008 essi avrebbero depositato brevi manu la perizia giurata e le visure catastali).

Queste deduzioni possono dirsi accreditate al giudizio, in assenza di contestazioni dei ricorrenti e avuto riguardo alla relazione e ai documenti acquisiti in istruttoria (v. oltre).

Al momento dell’adozione degli atti in esame non era, pertanto, maturato il silenzio assenso, la cui configurazione richiede (come si è visto) il “pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio” e la presentazione “della documentazione necessaria”.

4. Ancora, i ricorrenti lamentano, per un verso, il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, privi di riferimenti ai criteri e ai parametri utilizzati per quantificare le somme richieste (n. II ric.), ed eccepiscono, per altro verso, la non debenza: i) dei presunti conguagli relativi sia all’oblazione, in ragione dell’avvenuto decorso del termine prescrizionale di 3 anni (“36 mesi”) previsto dall’art. 35 innanzi citato (n. II ric.), sia agli oneri concessori, anch’essi prescritti per il decorso del termine prescrizionale ordinario di 10 anni (n. III ric.); ii) degli accessori (interessi e rivalutazione), in assenza di formale costituzione in mora e comunque per effetto dell’intervenuta prescrizione; accessori che comunque non sarebbero dovuti perché non collegati all’inadempimento colpevole del debitore, ma derivanti da lungaggini amministrative (n. IV ric.).

Le allegazioni degli istanti non sono condivisibili.

5. Nella relazione del 7.3.2022, prodotta in giudizio unitamente alla documentazione d’interesse, il Comune ha dato puntualmente atto delle modalità di determinazione delle somme richieste, illustrando le attività istruttorie espletate (volte a stabilire la consistenza degli abusi) e i calcoli eseguiti su tale base.

A fronte delle dettagliate enunciazioni della parte pubblica, nulla hanno obiettato i ricorrenti, restando così confermati gli esiti dei conteggi riportati nei provvedimenti impugnati, con conseguente insussistenza dei profili di dubbio sollevati dai ricorrenti stessi (la domanda in esame, infatti, va più correttamente intesa come introduttiva di un’azione di accertamento negativo, risultando irrilevanti, se non in termini di incertezza della pretesa creditoria, eventuali carenze motivazionali delle richieste di pagamento).

6. Né sono maturati i termini prescrizionali invocati dagli istanti.

Per consolidata giurisprudenza (v. ex plur. Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2952) il termine breve di prescrizione di 36 mesi fissato dall’art. 35 l. n. 47/85 decorre dalla data di presentazione dell’istanza, “solo ove la stessa sia corredata di tutta la documentazione necessaria alla sua definizione: dovendosi altrimenti collocare il predetto dies a quo nel momento in cui quest’ultima sia completa, anche a seguito delle richieste istruttorie formulate dall’ente” (questo termine può decorrere, cioè, “soltanto dal momento in cui il diritto può essere fatto valere” ai sensi dell’art. 2935 c.c. e, quindi, soltanto dal momento in cui l’amministrazione disponga di tutti gli elementi necessari per quantificare la misura del conguaglio eventualmente dovuto”): la regola in esame presuppone, quindi, che l’amministrazione “sia stata posta in condizione di controllare la correttezza delle somme versate, in quanto accessive ad una domanda di condono completa degli elementi necessari a renderla valutabile (recte, ammissibile)”.

Ciò vale anche per il conguaglio degli oneri concessori.

La completezza della domanda (sia nel senso del corredo documentale obbligatorio, sia avuto riguardo alle somme dovute) incide sulla decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso (come si è detto) e ai fini della riconosciuta possibilità all’amministrazione “di verificare la congruità dei versamenti effettuati, chiedendone, appunto, l’eventuale integrazione (‘conguaglio’) laddove non satisfattivi”.

Ne segue che “la prescrizione del credito ad eventuali conguagli presuppone che la pratica di sanatoria edilizia sia definita in tutti i suoi aspetti, senza omissioni documentali suscettibili di alterare la valutazione degli uffici, così da rendere precisamente determinabili, alla stregua dei parametri stabiliti dalla legge, l’an ed il quantum dell’obbligazione gravante sul privato alla stregua dell’art. 2935 c.c.”.

Di qui, la reiezione delle eccezioni di prescrizione, stante la mancata configurazione del relativo presupposto (completezza della pratica di sanatoria).

7. Nei provvedimenti impugnati non si fa menzione, infine, degli accessori (interessi e rivalutazione), con conseguente inammissibilità del relativo capo di domanda (da intendere quale pretesa di accertamento negativo sulla non debenza degli eventuali importi chiesti a tale titolo).

8. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II-quater, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna i ricorrenti a pagare all’amministrazione resistente le spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre iva e cpa come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Roberta Mazzulla, Primo Referendario