MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DECRETO 29 gennaio 2008

Modalita' di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura.
GU n. 88 del 14-4-2008
                       IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive
modificazioni, che ha istituito il Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007,
n. 233, recante il regolamento per l'organizzazione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 117 che prevede che negli
istituti e nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi
di assistenza culturale e di ospitalita' per il pubblico;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
che affida ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro per
i beni e le attivita' culturali la disciplina dell'organizzazione
integrata dei servizi aggiuntivi nei musei e negli istituti dello
stesso Ministero, sulla base dei principi e dei criteri previsti nel
medesimo articolo;
Considerato che il citato art. 14 stabilisce che l'affidamento dei
servizi stessi debba avvenire in forma integrata rispetto sia alle
varie tipologie indicate nel medesimo art. 117 che ai diversi
istituti e luoghi della cultura, nei quali i servizi devono essere
svolti, presenti nel territorio di rispettiva competenza, da parte
delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e
degli istituti dotati di autonomia speciale del Ministero per i beni
e le attivita' culturali;
Ritenuto di dover provvedere, in prima applicazione del citato art.
14, a regolare i servizi aggiuntivi degli istituti museali statali,
auspicando una successiva fase di regolazione che coinvolga anche i
servizi integrati che interessano i musei e gli altri istituti non
statali, prevedendo che l'affidamento dei servizi integrati avvenga,
se necessario, anche con termini iniziali differenziati, garantendo
la naturale scadenza dei rapporti concessori in corso nonche' tenendo
conto delle specificita' delle prestazioni richieste, delle
esperienze e dei titoli professionali occorrenti;
Ritenuto altresi' che, alla luce dei principi ricavabili dalla
disciplina in materia, sia necessario regolare il settore in
questione con l'obiettivo non solo di migliorare la qualita' dei
servizi aggiuntivi nella prospettiva di una maggiore fruizione da
parte dell'utenza e valorizzazione del bene, ma anche di introdurre
misure organizzative e gestionali idonee a rendere piu' efficiente e
competitivo il comparto economico di riferimento;
Decreta:
                               Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) Ministro: il Ministro per i beni e le attivita' culturali;
b) Ministero: il Ministero per i beni e le attivita' culturali;
c) istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli
archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali
appartenenti allo Stato;
d) servizi aggiuntivi: i servizi di assistenza culturale, di
accoglienza e di ospitalita' per il pubblico, nonche' ogni altro
servizio strumentale alla migliore valorizzazione e fruizione degli
istituti e dei luoghi della cultura;
e) concessionari di servizi: i soggetti titolari della
concessione di servizi aggiuntivi.
                               Art. 2.
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di affidamento a
privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso
istituti e luoghi della cultura. Esso si applica alle gare bandite
successivamente all'entrata in vigore dell'art. 14 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222.
                               Art. 3.
Servizi aggiuntivi e forme di organizzazione e gestione
1. Presso gli istituti e i luoghi della cultura possono essere
istituiti servizi aggiuntivi.
2. A titolo esemplificativo, rientrano nei servizi di cui al
comma 1:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e
i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali nonche' di
merchandising;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la
fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e
biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale
delle riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e
di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di
guida e assistenza didattica, i centri di incontro, il presidio
medico;
f) i servizi di guardaroba e deposito;
g) i servizi di caffetteria e di ristorazione;
h) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di
iniziative promozionali, nonche' di ogni altra attivita' di
valorizzazione.
3. I servizi aggiuntivi sono gestiti in forma diretta qualora i
singoli istituti e luoghi della cultura dispongano dei mezzi
economici, finanziari e del personale necessari all'espletamento
degli stessi.
4. L'organizzazione dei servizi aggiuntivi avviene in forma
integrata mediante affidamento di concessione a soggetti privati. Per
organizzazione in forma integrata si intende una procedura di
affidamento che consenta l'attivazione e la gestione di piu' servizi
aggiuntivi integrati rispetto sia alle varie tipologie indicate nel
comma 2 sia ai diversi istituti e luoghi della cultura, nei quali i
servizi stessi devono essere svolti.
5. L'integrazione orizzontale tra diverse tipologie di servizi puo'
essere estesa anche ai servizi di pulizia, di vigilanza, di custodia
e di biglietteria. Al di fuori dell'ipotesi di gestione integrata, i
suddetti servizi possono essere affidati a privati secondo il regime
degli appalti di servizi o i regimi speciali previsti dalla
legislazione di settore.
6. Possono essere stipulati accordi ai sensi dei commi 4 e 9
dell'art. 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
particolare con regioni ed enti pubblici territoriali, al fine
dell'attivazione congiunta di servizi integrati, da realizzare nel
rispetto delle procedure previste dal presente decreto.
7. Gli istituti e i luoghi della cultura regolano l'esercizio delle
attivita' che possono essere svolte da soggetti diversi dai
concessionari nelle medesime strutture, in modo da evitare disservizi
o conflittualita'.
                               Art. 4.
Soggetti competenti
1. I servizi aggiuntivi da attivare in forma integrata in ambito
regionale sono individuati dalle direzioni regionali per i beni
culturali e paesaggistici, sentiti i soprintendenti e i capi degli
istituti aventi sede nella regione, che, all'uopo, si riuniscono in
conferenza. Negli istituti dotati di autonomia speciale i servizi
aggiuntivi sono individuati e organizzati dai rispettivi capi di
istituto, esercitando gli stessi poteri e competenze riconosciuti ai
fini del presente decreto ai direttori regionali.
2. Il direttore regionale definisce gli ambiti ottimali della
gestione integrata dei servizi aggiuntivi. In particolare, gli ambiti
ottimali dovranno essere delimitati tenendo presenti i seguenti
criteri:
a) rispetto degli indirizzi organizzativi e dimensionali definiti
con appositi decreti ministeriali;
b) massimo livello possibile di integrazione dei servizi
aggiuntivi con le attivita' di cui all'art. 3, comma 5;
c) superamento della frammentazione delle gestioni non
economicamente sostenibili;
d) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, anche alla
luce, tra gli altri elementi, del numero dei visitatori, del tempo
della prestazione e degli investimenti richiesti ai concessionari;
e) possibile cooperazione con altre istituzioni museali regionali
e locali;
f) possibile ricorso a forme di sostegno dirette a favorire
l'avvio delle gestioni integrate, messe a disposizione dal Ministero
nell'ambito delle compatibilita' economiche e finanziarie e
previamente asseverate dai competenti organi centrali.
3. I servizi aggiuntivi da attivare eventualmente in forma
integrata in ambito interregionale sono approvati dal segretario
generale, su proposta dei competenti direttori generali e regionali.
4. La direzione generale per il bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualita' e la standardizzazione delle
procedure svolge una attivita' di costante monitoraggio sulle
gestioni dei servizi aggiuntivi attivate presso gli istituti e i
luoghi della cultura e fornisce supporto tecnico-giuridico ai
soggetti competenti ad individuare e organizzare i servizi aggiuntivi
in forma integrata.
5. Al fine di consentire alla direzione di cui al comma 4 lo
svolgimento dei propri compiti, i soggetti di cui al comma 1, nonche'
i capi degli istituti e dei luoghi della cultura statali sono
obbligati a comunicare alla direzione stessa le concessioni ed i
contratti aggiudicati ai sensi del presente decreto, le convenzioni
eventualmente stipulate, i progetti di gestione e le informazioni
relative ad eventuali modifiche intervenute successivamente.
                               Art. 5.
Procedura di affidamento delle concessioni
di servizi aggiuntivi
1. Il direttore regionale o un dirigente da lui delegato predispone
i documenti di gara, sentiti i capi di istituto interessati, e
bandisce la gara per l'aggiudicazione della concessione, sulla base
degli ambiti ottimali gia' definiti e i servizi aggiuntivi
individuati.
2. Tenendo conto della specificita' delle prestazioni richieste e
al fine di valutare l'affidabilita' del concessionario,
l'amministrazione procedente specifica nei documenti di gara i
requisiti di capacita' tecnico-professionali, con particolare
riferimento alle esperienze da possedere per poter partecipare alla
procedura.
3. Il bando puo' prevedere la possibilita' per il concessionario di
presentare annualmente programmi migliorativi dei servizi prestati.
Tali programmi dovranno essere approvati dall'amministrazione,
sentita la commissione prevista dall'art. 7, se costituita. Il bando
indica anche il valore presunto della concessione, calcolato sulla
base di elementi appositamente indicati.
4. Il concessionario e' individuato mediante procedura aperta,
basata sul criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, nel
rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
5. Quando risulti particolarmente difficile definire il progetto di
organizzazione in forma integrata dei servizi aggiuntivi o questo
presenti profili di particolare complessita', l'amministrazione
procedente, previo parere della direzione generale per il bilancio e
la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la
standardizzazione delle procedure, puo' aggiudicare la concessione
mediante la procedura di dialogo competitivo, cosi' come disciplinata
dall'art. 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni.
6. Previa autorizzazione della direzione generale per il bilancio e
la programmazione economica, la promozione, la qualita' e la
standardizzazione delle procedure e delle direzioni generali
competenti per materia, in presenza di particolari esigenze che
comportino, a titolo esemplificativo, l'apertura al pubblico di nuovi
luoghi di cultura ovvero interventi complessi, quali
ristrutturazioni, restauri, adeguamenti funzionali, riallestimenti,
inseriti nella programmazione triennale o negli altri strumenti di
programmazione del Ministero, l'amministrazione procedente puo' anche
ricorrere alle procedure di cui agli articoli 152 e seguenti del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni.
7. Nel caso in cui la gara vada deserta i servizi aggiuntivi
possono essere affidati anche per singoli istituti e luoghi della
cultura, privilegiando l'integrazione tra differenti attivita'.
                               Art. 6.
Durata e contenuti della concessione
1. La concessione ha durata quadriennale. Potra' essere rinnovata
per una sola volta e per la stessa durata, mediante la procedura
prevista dall'art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
previa verifica dell'avvenuto adempimento del concessionario a tutti
gli oneri derivanti dalla concessione scaduta. Nei casi di cui
all'art. 5, comma 6, la concessione potra' avere una durata
superiore.
2. L'atto di concessione del servizio e' accompagnato dalla
convenzione accessoria stipulata in forma pubblica amministrativa che
deve contenere tra l'altro:
a) la puntuale individuazione delle aree destinate
all'espletamento del servizio;
b) gli oneri e le modalita' di prestazione del servizio;
c) il canone di concessione e le relative modalita' di pagamento;
d) la decorrenza e il termine di scadenza;
e) le cause di decadenza della concessione.
                               Art. 7.
Qualita' dei servizi aggiuntivi
1. I singoli capi di istituto, i direttori regionali o la direzione
generale per il bilancio e la programmazione economica, la
promozione, la qualita' e la standardizzazione delle procedure
possono, in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni,
verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare il
livello di qualita' dei servizi erogati e la buona conduzione del
servizio da parte del concessionario, senza pretesa alcuna di
rimborso o risarcimento da parte del concessionario stesso.
2. In particolare, per ogni gestione integrata dei servizi
aggiuntivi attivata la direzione regionale, insieme ai capi di
istituto interessati, puo' costituire un'apposita commissione, il cui
funzionamento non comportera' oneri di alcun genere, che si riunira'
a cadenza almeno semestrale e con la partecipazione in veste
consultiva del concessionario. La commissione esercitera' i compiti
di:
a) vigilanza sul buon funzionamento del servizio e rispetto dei
livelli e degli standard di qualita';
b) vigilanza sul rispetto delle scadenze e sugli obblighi
derivanti dal rapporto concessorio;
c) approvazione di eventuali progetti migliorativi del servizio.
3. Il concessionario, nello svolgimento dell'attivita', e' tenuto a
rispettare i livelli di qualita' della valorizzazione definiti ai
sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
o, in assenza, gli standard di qualita' definiti da altre fonti e i
principi e gli indicatori minimi di qualita' previsti nelle carte
della qualita' dei servizi adottate dagli istituti e dai luoghi della
cultura.
                               Art. 8.
Regime transitorio
1. In prima applicazione del presente decreto, l'affidamento
integrato dei servizi puo' avvenire anche con termini iniziali
differenziati, in modo da garantire la naturale scadenza dei rapporti
concessori in corso.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 gennaio 2008
Il Ministro: Rutelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 228