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TRGA Trento SENTENZA 27/06/05 n. 174
Pres. P. NUMERICO Est. S. CONTI

Ancorché l'art. 8 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabilisca che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991». deve essere affermato che il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 1 marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2, che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447 del 1995

Si ringrazia Sergio Conti per la segnalazione

dai CEAG

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