TAR Puglia (BA) Sez. I sent. 2357 del 22 ottobre 2008
Urbanistica. Piano regolatore

L\'adozione del PRG non richiede una motivazione specifica e le osservazioni dei privati sui progetti devono ritenersi mero contributo.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1140 del 2007, proposto da:
Delmedico Vincenzo, Ressa Teresa, Nitti Paolo e Delmedico Maria Assunta, tutti rappresentati e difesi dagli avv. ti Enzo Augusto e Roberto D\'Addabbo, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma 147;

contro

la Regione Puglia, non costituita in giudizio;
il Comune di Triggiano, in persona del Sindaco pro – tempore, rappresentato e difeso dall\'avv. Nino Matassa presso cui è elettivamente domiciliato in Bari, via Andrea da Bari 35;

per l\'annullamento

previa sospensione dell\'efficacia,

della delibera di Giunta Regionale n. 480 del 13 aprile 2007, pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 16 maggio 2007, con cui è stato definitivamente approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Triggiano, nella parte in cui inserisce il suolo di proprietà dei ricorrenti nel comparto n. 31 (di cui alla Tav. 11), quale unico fondo del comparto stesso, qualificandolo come zona US1 ovvero di “urbanizzazione secondaria - piccoli comparti”, destinato ad area parcheggio;

nonché, di ogni altro atto, antecedente e/o susseguente, comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi comprese, ove occorra, la deliberazione di G.R. n. 2020 del 23 dicembre 2004, la annessa relazione - parere del Comitato Urbanistico Ristretto del 29 luglio 2004 e la nota del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Triggiano prot. n. 21979 del 27 settembre 2006.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio del Comune di Triggiano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il referendario dott. ssa Laura Marzano;

Uditi, nell\'udienza pubblica del giorno 1 ottobre 2008, i difensori delle parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 10 luglio 2007 e depositato il successivo 6 agosto i ricorrenti hanno impugnato la Delibera di Giunta Regionale n. 480 del 13 aprile 2007 con cui è stato definitivamente approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Triggiano, nella parte in cui inserisce il suolo in loro proprietà nel comparto n. 31, zona US1 ovvero di “urbanizzazione secondaria - piccoli comparti”, nonché la deliberazione di G.R. n. 2020 del 23 dicembre 2004, la annessa relazione - parere del Comitato Urbanistico Ristretto del 29 luglio 2004 e la nota del Dirigente del Settore Assetto del Territorio del Comune di Triggiano prot. n. 21979 del 27 settembre 2006.

Si è costituito in giudizio il comune intimato chiedendo la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

Alla camera di consiglio del 12 settembre 2007 la decisione dell’istanza cautelare è stata abbinata alla trattazione del ricorso nel merito.

In corso di causa le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie.

All’udienza pubblica del 1 ottobre 2008, sulle conclusioni ivi precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Va premessa una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.

I ricorrenti sono proprietari in comune e pro - indiviso di un suolo in Triggiano, esteso mq. 2.980, in catasto al foglio 19, particella 26, incluso, nel nuovo piano regolatore adottato dal Commissario ad acta il 12 gennaio 2001 e approvato in via definitiva con delibera di Giunta regionale n. 480 del 13 aprile 2007, nel comparto n. 31, in Zona US1 “urbanizzazioni secondarie – piccoli comparti”.

Detta tipizzazione, impressa una prima volta in sede di adozione dello strumento urbanistico, è stata oggetto, da parte dei ricorrenti, di osservazioni che hanno trovato accoglimento nella deliberazione n. 2 del 5 luglio 2001 del Commissario ad acta, con conseguente soppressione del comparto n. 31 in coerenza con quanto disposto per i comparti, di identica destinazione, n. ri 1, 2 e 24 e tipizzazione del suolo dei ricorrenti, come da essi proposto, in B4 “zona di espansione”.

Trasmesso alla Regione e sottoposto all’esame del Comitato Urbanistico Ristretto, il P.R.G. è stato approvato con le prescrizioni e le modifiche previste dal Comitato tra cui, respinta l’osservazione dei ricorrenti poiché “priva dei requisiti di cui all’art. 16, 4° comma, L. R. 56/80”, la condizione “che vengano ripristinati i comparti n. 1, n. 2 e n. 24”.

In sede di controdeduzioni il Consiglio comunale, con deliberazione n. 12 del 9 ottobre 2006, ha aderito tacitamente al rigetto delle osservazioni dei ricorrenti e alla prescrizione in discorso.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 13 aprile 2007 il P.R.G. è stato definitivamente approvato con conseguente “cristallizzazione” della tipizzazione del suolo dei ricorrenti come Zona US1 “urbanizzazioni secondarie – piccoli comparti”.

2. Con un unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 16 della legge regionale n. 56 del 1980 nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990; l’eccesso di potere per illogicità ed erroneità, per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, la lesione dell’affidamento qualificato del cittadino; la violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione.

Le doglianze di parte ricorrente investono, in estrema sintesi, per un verso il parere del C.U.R. di rigetto delle osservazioni in quanto asseritamente privo di motivazione a fronte dell’affidamento qualificato ingenerato dal loro accoglimento da parte dell’autorità comunale e l’appiattimento di quest’ultima sulle valutazioni dell’organo regionale; per altro verso l’asserita illogicità della scelta pianificatoria di mantenere, all’interno di un’area destinata a Zona B4 “di completamento edilizio”, la tipizzazione a Zona US1 “urbanizzazioni secondarie – piccoli comparti” per un solo piccolo fondo.

3. Il ricorso è infondato.

Dalla lettura dell’intero parere del C.U.R si ricava compiutamente che la logica pianificatoria ivi sottesa predilige la valorizzazione del comparto, con particolare riferimento proprio al “piccolo comparto” secondo i più moderni principi di perequazione urbanistica, tanto da porre come condizione anche il ripristino degli altri comparti US1 (n. ri 1, 2 e 24) “con conseguente incremento di n. 56 vani residenziali” (così testualmente a pag. 29 del parere in discorso).

Se ne deve inferire che il mero riferimento, in sede di reiezione di una osservazione, alla mancata rispondenza ai requisiti di legge, id est all’interesse pubblico, costituisce motivazione sufficiente ove contestualizzata all’intero atto che la contiene, specie laddove il privato non possa vantare, come nel caso di specie, alcuna aspettativa qualificata.

Come precisato di recente dal supremo Consesso della giustizia amministrativa, un atto di pianificazione generale - tranne i casi di incidenza su posizioni consolidate da giudicati o da convenzioni di lottizzazione - non ha bisogno di una motivazione ulteriore rispetto a quella che si esprime con i criteri posti a sua base (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 7).

E’ principio di larga applicazione in giurisprudenza che le osservazioni dei privati sui progetti sono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano (da ultimo: Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3358).

Anche la scelta del Comune di condividere le prescrizioni regionali facendo proprie le motivazioni ivi sottese, con rinuncia a prospettare controdeduzioni, appare, per le stesse ragioni, immune da vizi ed è, pertanto, insuscettibile di sindacato di legittimità costituendo espressione del potere discrezionale dell’amministrazione. Costituisce ius receptum che le scelte dell\'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica generale integrano apprezzamenti di merito sottratti al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2006, n. 805).

Va rimarcato che le argomentazioni addotte dai ricorrenti in sede di osservazioni presentate al Comune (cfr. nota prot. 7134 del 15 marzo 2001) poggiano sull’asserita illogicità di mantenere il comparto n. 31 a fronte della soppressione dei comparti, con identica destinazione, n. ri 1, 2 e 24. La richiesta di ripristino di detti comparti ad opera dell’organo regionale rende pienamente coerente il rigetto dell’osservazione, così come era ragionevole, in prima battuta, la soppressione, da parte del Commissario ad acta, del comparto n. 31 in coerenza con la soppressione degli altri comparti con identica destinazione.

Si deve, peraltro, osservare che le censure dei ricorrenti muovono dall’assunto, inespresso ma ricavabile dal tenore delle argomentazioni, che l’area in loro proprietà, così tipizzata, non esprima alcuna capacità edificatoria sicché il vulnus consisterebbe nella sperequazione tra quest’unico suolo destinato ad opere di urbanizzazione secondaria e l’area circostante destinata a zona di completamento edilizio.

L’assunto è errato in quanto la zona US1 prevede non solo la realizzazione di urbanizzazioni secondarie ma anche di edilizia residenziale con i.f.f. di 1,00 mq/mc tant’è che dalla tabella “analisi dei comparti” contenuta nel parere del C.U.R. e recepita dalla Giunta regionale si evince chiaramente che il comparto n. 31, in cui ricade il suolo dei ricorrenti, esprime una volumetria di mc. 2.980 per un totale di 30 vani.

Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso è infondato e deve essere respinto.

4. Apprezzata la vicenda dedotta in giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Prima Sezione, così provvede:

- respinge il ricorso;

- compensa integralmente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella pubblica udienza del giorno 1 ottobre 2008 con l\'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Doris Durante, Consigliere

Laura Marzano, Referendario, Estensore



L\'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO