TAR Puglia (BA) Sez. III sent. 2769 del 3 dicembre 2008
Urbanistica. Modifica destinazione d\'uso
L\'allaccio idrico e fognario in una soffitta evidenzia l\'intento di rendere il locale abitabile
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 249 del 2003, proposto da:
Caprio Debora, rappresentata e difesa dall\'avv. Mario Colucci, con domicilio eletto presso Mario Colucci in Bari, c/o Segreteria Tar Puglia;


contro

Comune di Lucera, rappresentato e difeso dall\'avv. Giacomo Mescia, con domicilio eletto presso Giacomo Mescia in Bari, c/o Avv.V.Resta via Piccinni,210;


per l\'annullamento

previa sospensione dell\'efficacia,

dell\'ordinanza di demolizione n. 857, emessa il 26.11.2002 dal Responsabile dell\'Ufficio Urbanistica del Comune di Lucera;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lucera;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell\'udienza pubblica del giorno 19/11/2008 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato il 27.1.2003, il nominativo in epigrafe ha domandato l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. 857, emessa il 26.11.2002 dal Comune di Lucera.

Il provvedimento reca l’ingiunzione a demolire il volume, realizzato abusivamente al di sopra delle quote d’imposta e di colmo della struttura di copertura, nonché, l’intimazione ad uniformare le strutture ed i volumi a quanto previsto dalla concessione edilizia n. 3993 del 14.5.2002.

A sostegno del gravame, l’interessata deduce i seguenti motivi:

- la volumetria e l’altezza sono inferiori alle misure riportate nel rapporto dei vigili urbani e non rientrano nel calcolo della volumetria massima assentibile, costituendo il risultato di interventi di rafforzamento della struttura dettati dalla normativa antisismica;

- in realtà, nessun aumento volumetrico é stato operato in relazione ai prospetti dell’immobile ed al torrino; inoltre, il sottotetto non é abitabile;

- peraltro, é inferiore al 15% l’aumento della cubatura conseguente alle opere non autorizzate, dovendo, perciò, escludersi che queste ultime abbiano dato luogo a delle variazioni essenziali;

- in ogni modo, le opere abusive sono sanabili e, comunque, sono sanzionabili con l’irrogazione della pena pecuniaria del doppio del loro valore perché la demolizione pregiudicherebbe la stabilità dell’immobile.

Il Comune di Lucera si é costituito in giudizio.

2. - Il ricorso é infondato.

2.1. – Il provvedimento, all’esame del Collegio, é motivato con la circostanza che, autorizzata a ricostruire la copertura di un suo immobile in Lucera, vico delle Mura, 4, lasciando inalterate le quote di imposta e di colmo delle falde di copertura e con l’obbligo di realizzare il volume, individuato dalla geometria del tetto, come una semplice camera d’aria ispezionabile, la ricorrente ha sopraelevato i prospetti ed il colmo, ricavando tre vani sottotetto praticabili, dotati di impianto idrico e fognario; ha realizzato quattro lucernai sui tetti di copertura ed ha sopraelevato il torrino che si affaccia sul terrazzo.

Grazie alle predette opere - si legge nelle premesse dell’atto di diffida - la tipologia dell’immobile (stante il suo incremento volumetrico, la modifica della sagoma e dei prospetti e la creazione di nuove superfici abitabili) é stata modificata abusivamente, per di più in una zona (il centro storico) dove, ai sensi dell’art. 27 L. n. 457/1978, sono possibili soltanto interventi di tipo conservativo, che, comunque, presuppongono il rispetto della volumetria e della sagoma complessiva del manufatto.

Sul punto, tuttavia, la ricorrente non muove obbiezioni, ma si limita a negare il contestato aumento volumetrico e la trasformazione del sottotetto in vani abitabili, sostenendo, altresì, che le variazioni apportate al progetto approvato dal Comune con la concessione edilizia in data 14.5.2002, essendo inferiori del 15% alla cubatura dell’edificio, non possono qualificarsi come “essenziali” e sono sanabili.

Non viene, perciò, smentito che, pur insistendo l’edificio in una zona dove sono autorizzabili soltanto interventi di tipo conservativo, che non modifichino la sagoma e la volumetria complessiva del manufatto, sia l’una, che l’altra, sono state cambiate all’insaputa del Comune nel corso dei lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, avviati a seguito della concessione 14.5.2002.

In particolare, la realizzazione di un locale sottotetto, mediante tre vani distinti, che, dotati di impianto idrico e fognate, comunicano con il piano sottostante attraverso una scala interna, é indice rivelatore dell\'intento di rendere abitabile detto locale senza il permesso dell’autorità comunale, invece indispensabile (cfr., Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 1999, n. 195), e comunque, in difformità dalle modalità concesse con atto del 14.5.2002, secondo cui il volume “individuato dalle geometria del tetto” avrebbe dovuto costituire – si è detto innanzi - “una semplice camera d’aria semplicemente ispezionabile”.

2.2. – L’accertata esecuzione di opere edilizie, non assistite dal prescritto titolo abilitativo, giustifica, dunque, l’ingiunzione rivolta alla ricorrente e avverso detta intimazione, non residuando in capo all’amministrazione comunale, obbligata a provvedere ex art. 27, comma secondo, L. n. 380/2001, alcun margine di valutazione discrezionale, non sono ammissibili censure di eccesso di potere.

3. - In definitiva, il ricorso in esame va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per la PUGLIA, Sede di Bari - Sezione Terza, Respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecento) in favore del Comune di Lucera.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19/11/2008 con l\'intervento dei Magistrati:



Amedeo Urbano, Presidente, Estensore

Vito Mangialardi, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario







IL PRESIDENTE, ESTENSORE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/12/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO