TAR Campania (SA) Sez. I n.1377 del 9 luglio 2012
Urbanistica. Variazioni regolamento comunale e procedura
Ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Edilizio è soggetto alla approvazione della Regione o dell’ente da essa delegato e naturalmente devono seguire tale procedura anche le variazioni che ad esso nel corso del tempo siano apportate.
N. 01377/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2011, proposto da:
Carla Nastro, nella qualità di legale rappresentante della società Civica Building srl, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Forrisi, con domicilio eletto presso il procuratore in Salerno, via Sichelmanno,8;
contro
Comune di Ascea in Persona del Sindaco P.T., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento prot.n.11633/2010, di diniego sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica per il frazionamento di un'unità immobiliare; 2) della comunicazione prot.n.10829/2010 di preavviso di diniego; ove occorra, dell’articolo 26 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, introdotto con la delibera di C.C. n. 25 del 28-3-2000.
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2012 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 13-12-2010 e depositato il 7-1-2011 la sig.ra Carla Nastro, nella qualità di legale rappresentante della società Civica Building srl , impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo gli atti in epigrafe specificati, con i quali era stata respinta l’istanza , dalla stessa prodotta, di “accertamento di conformità urbanistica per il frazionamento di un’unità immobiliare”.
Con articolata prospettazione denunziava: 1) Violazione ed erronea applicazione di legge ( art. 26 REC in combinato disposto con gli articoli 41 e 42 Cost. e il d.m. 5-7-1975) – eccesso di potere per difetto assoluto di presupposto, contraddittorietà, arbitrarietà, perplessità, sviamento, illogicità ed erroneità; 2) Violazione ed erronea applicazione della legge n. 1150/1942 e della legge regionale n. 14/1982 – difetto di istruttoria – eccesso di potere per difetto del presupposto, contraddittorietà, arbitrarietà, perplessità e sviamento; 3) Violazione dell’art. 26 del REC, dell’art. 832 c.c. e del d.m. 5-7-1975 – eccesso di potere; 4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/1990 – carenza di motivazione – violazione dell’iter procedimentale – eccesso di potere.
Instauratosi il contraddittorio, il Comune di Ascea non sicostituiva in giudizio.
La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 10-5-2012.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
Fondato ed assorbente è, infatti, il secondo motivo del ricorso , con il quale viene dedotta l’illegittimità dell’impugnato diniego a cagione della inefficacia dell’articolo 26 ter del Regolamento Edilizio, norma posta a presupposto della determinazione amministrativa, in quanto essa non consente la realizzazione di appartamenti con superficie inferiore ai 45 mq.
Invero, il primo comma di essa prevede espressamente che “Nei nuovi interventi edilizi in nessun caso l’unità immobiliare abitativa potrà avere una superficie interna utile abitabile inferiore a mq. 45”.
Ciò posto, rileva il Tribunale che tale norma è stata introdotta nel Regolamento Edilizio Comunale con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28-3-2000, integrata dalla successiva deliberazione ( di risposta ai chiarimenti del CORECO) n. 78 del 10-10-2000.
Orbene, ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento Edilizio è soggetto alla approvazione della Regione o dell’ente da essa delegato e naturalmente devono seguire tale procedura anche le variazioni che ad esso nel corso del tempo siano apportate.
Nella vicenda oggetto del presente giudizio, non vi è prova che la deliberazione di adozione della norma regolamentare di cui trattasi abbia ricevuto la dovuta approvazione da parte dell’ente a ciò delegato dalla Regione.
Ed, invero, nella originaria delibera n. 25 del 31-3-2000 vi è esclusivamente la determinazione di “sottoporre la presente alla approvazione dell’Organo di Controllo Regionale ( CORECO)”, mentre nella successiva n. 78 del 10-10-2000 si delibera di “stabilire che a seguito del visto favorevole da parte dell’organo tutorio la delibera consiliare sarà trasmessa per opportunità a CTR di Salerno, alla Comunità Montana di Futani ed alla Regione Campania assessorato all’urbanistica di Napoli.
Peraltro, negli atti prodotti nel presente giudizio non vi è traccia dell’avvenuta trasmissione al soggetto competente alla approvazione né risulta che quest’ultima sia effettivamente intervenuta, in uno ai successivi adempimenti integrativi dell’efficacia dalla legge prescritti.
Il Comune di Ascea, pur evocato ritualmente in giudizio, ha ritenuto di non doversi costituire , in tal modo valorizzando con il suo contegno processuale la bontà della censura in proposito espressamente formulata da parte ricorrente e dall’ente conosciuta in virtù della notificazione dell’atto introduttivo di causa.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, deve , dunque, ritenersi che la norma invocata dal Comune ( articolo 26 ter del REC) non sia mai divenuta efficace; con la evidente conseguenza che la stessa non poteva essere posta a fondamento dell’impugnato diniego, ilquale deve, per l’effetto, essere annullato.
La peculiarità della controversia e la mancata costituzione in giudizio del Comune giustifica la declaratoria di irripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e , per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego prot. n. 11633 del 12-10-2010.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Francesco Mele, Consigliere, Estensore
Giovanni Grasso, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2012