TAR Piemonte Sez. I n. 2847 del 15 giugno 2010
Urbanistica. Dovere di astensione degli amministratori
L’art. 78, comma 2 del TUEL dispone che “Gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado”. La norma prosegue escludendo dall’obbligo di astensione l’adozione dei piani urbanistici, stabilendo all’uopo che “L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”. Nella dizione “piani urbanistici” rientrano sicuramente i piani di lottizzazione e i piani esecutivi convenzionati, rispetto ai quali, dunque, ai fini di predicare l’obbligo di astensione dei consiglieri comunali occorre appurare l’emergenza di un nesso particolare, dato da una correlazione diretta e immediata tra il contenuto della delibera e specifici interessi dell’amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto grado.
N. 02847/2010 REG.SEN.
 N. 00144/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 
 (Sezione Prima)
 ha pronunciato la presente
 SENTENZA
 Sul ricorso numero di registro generale 144 del 2009, proposto da:
 Valter Ciravegna, rappresentato e difeso dagli avv. Prof. Claudio Dal  Piaz,  Chiara Servetti, con domicilio eletto presso il primo in Torino, via S.  Agostino, 12;
 contro
 Comune di Carru';
 
 nei confronti di
 
 Alba 97 Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Sciolla,  Sergio Viale,  con domicilio eletto presso il primo in Torino, corso Montevecchio, 68;  Intradomus S.a.s., rappresentata e difesa dagli avv. Teodosio Pafundi,  Bruno  Sarzotti, con domicilio eletto presso il secondo in Torino, corso Re  Umberto,  27; Balocco Laura ;
 
 per l'annullamento
 
 previa sospensione dell'efficacia,
 
 della deliberazione del Consiglio del Comune di Carrù n. 44 in data  28-12-2007,  avente ad oggetto: "Approvazione del P.E.C. relativa all'ambito "C7" di  P.R.G.C.  - Proponente: ALBA 97 s.r.l. corrente in Mondovì; nonchè per  l'accertamento  dell'illegittima realizzazione e, comunque, dell'abusività delle opere  realizzate (muro e mutamento piano di campagna) in variante rispetto al  PEC  approvato con deliberazione del Consiglio, nonchè per l'annullamento  degli  eventuali titoli edilizi (non noti) rilasciati relativamente a tali  opere;
 
 nonchè per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati,  consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, nonchè, in  via  meramente incidentale, per la declaratoria di nullità dell'atto di  vendita di  cui al rogito notaio Viglino di Ceva rep. n. 18.194 in data 15-1-2008 e  degli  eventuali ulteriori atti di vendita allo stato non noti, con i quali è  stata  ceduta a privati l'area vincolata a verde pubblico in base alla  convenzione e  vincolati all'Amministrazione comunale di Carrù; nonché per la condanna  del  Comune di Carrù, della Società Alba 97 s.r.l. e di tutti gli altri  soggetti  controinteressati proprietari di beni all'interno del PE "C7" a  risarcire al  ricorrente i danni patiti e patiendi derivanti dalla variante impugnata e  dagli  atti consequenziali parimenti impugnati.
 
 
 Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Alba 97 Srl e di  Intradomus  S.a.s.;
 
 Esaminate le memorie difensive;
 
 Visti tutti gli atti della causa;
 
 Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 25 marzo 2010 e nella Camera  di  Consiglio riservata del 20 maggio 2010 il Referendario Avv. Alfonso  Graziano e  uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
 
 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 FATTO e DIRITTO
 1.1. La società Alba 97 s.r.l. che con il ricorrente aveva sottoscritto  nel 2003  una convenzione attuativa di un P.E.C. approvato con Delibera di  Consiglio  comunale n. 38/2002, presentava il 22.5.2007 un progetto di variante  avente ad  oggetto “esclusivamente l’area a verde pubblico situata a margine della  Via  Checco, area prevista in dismissione su area di sola proprietà della  società  Alba 97 S.r.l.”.
 
 Per effetto di siffatta proposta di variante dunque l’area de qua, di  cui era  prevista la dismissione al Comune e la destinazione a verde pubblico,  rimaneva  in proprietà esclusiva della società in parola, la quale la destinava a  verde  privato previa monetizzazione a favore del Comune.
 
 Il Comune, con nota del 28.5.2007 (doc. 4 controinteressata) comunicava  al sig.  Ciravegna attuale ricorrente l’avvivo del procedimento inteso  all’approvazione  della variante in questione.
 
 Circostanza non priva di riflessi sulla decisione è il fatto che il  ricorrente  non riscontrava siffatta comunicazione, non intervenendo nel relativo  procedimento.
 
 Con atto notarile del 19.9.2007 il medesimo alienava alla Intradomus i  suoi  terreni compresi nel PEC all’esame, tranne il mappale 778, che ha  inglobato il  135, unico rimasto all’interno del PEC.
 
 Con deliberazione consiliare n. 44/2007 il Comune approvava la proposta  di  variante al PEC.
 
 Con rogito del 15.1.2008 l’Alba s.r.l. alienava ai signori Filipponi –  Sardi,  proprietari del lotto 20 del P.E.C. la predetta area recuperata dalla  prevista  dismissione.
 
 1.2. Insorge con il gravame in epigrafe il ricorrente, assumendosi leso  dalla  realizzazione di un muro alto circa tre metri sulla particella dismessa e   ostacolato nella futura apertura di vedute sul fondo in questione, che  originariamente avrebbe dovuto mantenere destinazione a verde pubblico.
 
 Alla Camera di Consiglio del 26.2.2009 la Sezione accoglieva la domanda  cautelare con Ordinanza n. 193/2009, considerando che “al sommario esame  proprio  della fase cautelare il ricorso presenta profili idonei ad una  ragionevole  previsione di un suo accoglimento in ordine ai profili legati alla  necessità di  acquisire l’assenso o quantomeno la partecipazione di tutti i  proprietari  convenzionati, nel dare luogo ad una variante di PEC già approvato”.
 
 In allora non si era costituita la società Alba 97 s.r.l. che è  intervenuta nel  giudizio con costituzione del 4.3.2010 e coevo deposito documentale per  poi  produrre ampia memoria difensiva il 13.3.2010.
 
 Pervenuto l’affare alla pubblica Udienza del 25.3.2010, udita la diffusa   discussione del patrono del ricorrente e di quello della  controinteressata e la  Relazione del Referendario Avv. Alfonso Graziano, la causa veniva  riservata a  successiva Camera di Consiglio per approfondimenti.
 
 Alla Camera di Consiglio del 20.5.2010 il Collegio scioglieva la riserva  e  assumeva la presente decisione.
 
 2.1. Devesi pervenire a soluzione di segno opposto alla decisione  assunta in  sede cautelare, ma senza stravolgere il contenuto della delibazione in  allora  svolta.
 
 La Sezione denotava in quella sede la “necessità di acquisire l’assenso o   quantomeno la partecipazione di tutti i proprietari convenzionati”.
 
 Orbene, sulla scorta ed alla luce delle produzioni versate dalla  controinteressata con la produzione del 4.3.2010 ritiene il Collegio che  il  ricorso si profili infondato e debba conseguentemente essere respinto  nel  merito, potendosi quindi prescindere dalle varie eccezioni di  inammissibilità  per carenza di interesse e di irricevibilità per tardività elevate dalla  Alba 97  s.r.l.
 
 2.2.Con il secondo mezzo, che per la sua rilevanza conviene scrutinare  subito,  il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata variante stante  l’omessa  acquisizione del di lui consenso in quanto proprietario sottoscrittore  della  convenzione del P.E.C. approvato nel 2002.
 
 Ora, deve il Collegio valorizzare ai fini del decidere la precisazione  svolta  dalla Sezione con l’inciso appena riportato dell’ordinanza cautelare e  rilevare  che il Comune, con la nota del 28.5.2007 (doc. 4 controinteressata)  comunicava  al sig. Ciravegna attuale ricorrente, l’avvio del procedimento inteso  all’approvazione della variante in questione.
 
 Poneva, dunque, il ricorrente nella condizione migliore per partecipare  al  procedimento in itinere, facendo ivi valere le sue eventuali ragioni di  contrarietà.
 
 Ma il ricorrente non riteneva di doversi avvalere di siffatta rilevante  facoltà  procedimentale, non intervenendo affatto nel relativo procedimento ed,  anzi,  comunicando con nota del 24.9.2007 (doc 5 Alba 97) di aver alienato i  suoi fondi  alla Intradomus ragion per cui qualunque comunicazione inerente il PEC  avrebbe  dovuto essere inoltrata ai nuovi proprietari.
 
 Manifestava dunque il ricorrente un totale disinteresse per il  procedimento  approvativo della variante in fieri, il che potrebbe anche rilevare agli  effetti  processuali, ma di sicuro è sinonimo di mancata fruizione della facoltà  di  intervento procedimentale.
 
 2.3. Rammenta in punto di diritto il Collegio che la giurisprudenza ha  attinto  il principio in virtù del quale le varianti ai piani di lottizzazione, a  cui  possono essere apparentati in Piemonte i P.E.C., richiedono “il  necessario  coinvolgimento di tutti i proprietari interessati al piano, che abbiano  sottoscritto la convenzione” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.6.2008, n.  3255).
 
 Più di recente la stessa Sezione, adita con un giudizio di ottemperanza a  questa  sentenza, ha reso la Decisione del 29.7.2009 n. 4741, allegata dal  ricorrente,  con la quale ha avuto cura di precisare che il principio della  partecipazione di  tutti i privati interessati dal PEC “non implica affatto la necessità  sempre e  comunque dell’unanimità dei proprietari, essendo sufficiente il rispetto  della  partecipazione procedimentale e contemplando l’ordinamento gli strumenti  per  superare l‘eventuale dissenso di singoli interessati”.
 
 Chiarite le predette linee esegetiche, peraltro già enunciate dalla  Sezione con  l’Ordinanza cautelare n. 193/2009 che faceva riferimento quanto meno  alla  partecipazione di tutti i proprietari convenzionati, non può che  rilevarsi che  nel caso all’esame detta partecipazione è stata resa adeguatamente  possibile per  via della suindicata comunicazione di avvio, debitamente inoltrata al  deducente  ma non seguita dal suo intervento nel procedimento ed anzi da una nota  del  settembre successivo con cui, come avvertito, egli informava l’Alba 97  di non  avere di fatto alcun interesse alla procedura di variazione del PEC e  invitava a  inoltrare le comunicazioni ai nuovi proprietari.
 
 Strumentale si appalesa, dunque, l’odierna iniziativa contenziosa, a  fronte di  un comportamento di inerzia procedimentale.
 
 2.4. Va anche debitamente evidenziato in puncto iuris che è norma di  fonte  primaria il disposto di cui alla L. Reg. Piemonte del 9/04/1996 n. 18,  art. 5  che al comma 4 stabilisce che “Con le modalità di cui ai commi  precedenti  possono inoltre presentare Programmi integrati nonché Piani esecutivi  formati ai  sensi dell'articolo 43 della l.r. 56-1977 e successive modifiche ed  integrazioni, i proprietari degli immobili che, in base al reddito  imponibile  catastale, rappresentino almeno due terzi del valore degli immobili  interessati”.Il P.E.C. per cui è controversia è pacificamene  riconducibile alla  previsione di cui all’art. 43 della L. REg. Piemonte n. 56/1977,  conseguendone  che poteva procedersi a eventuali modifiche con la maggioranza dei due  terzi dei  proprietari delle aree da esso interessate: Ne discende che la volontà  contraria  del ricorrente non poteva inficiare l’approvazione ella contestata  modifica  introdotta con la variante impugnata.
 
 Il secondo motivo in disamina si profila dunque infondato e va pertanto  respinto.
 
 3.1. Con il primo mezzo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 77  del  D.Lgs. n. 267/2000 lamentando l’illegittimità della variante approvata  con la  partecipazione favorevole del Consigliere comunale Piero Aimo, genitore  del  Livio Aimo, acquirente del lotto 15 e dunque interessato alla variante.
 
 La censura è infondata e va dunque disattesa.
 
 3.2. Rammenta il Collegio che l’art. 78, comma 2 del TUEL dispone che  “Gli  amministratori di cui all'art. 77, comma 2, devono astenersi dal  prendere parte  alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi  propri o di  loro parenti o affini sino al quarto grado”. La norma prosegue  escludendo  dall’obbligo di astensione l’adozione dei piani urbanistici, stabilendo  all’uopo  che “L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o  di  carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui  sussista  una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della  deliberazione e  specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al  quarto  grado”.
 
 Opina in proposito la Sezione che nella dizione “piani urbanistici”  rientrino  sicuramente i piani di lottizzazione e i piani esecutivi convenzionati,  rispetto  ai quali, dunque, ai fini di predicare l’obbligo di astensione dei  consiglieri  comunali occorre appurare l’emergenza di un nesso particolare, dato da  una  correlazione diretta e immediata tra il contenuto della delibera e  specifici  interessi dell’amministratore o di suoi parenti o affini fino al quarto  grado.
 
 Il ricorrente non ha fornito siffatta prova, trascurando inoltre di  considerare  che il genitore del Consigliere Aimo ha acquistato nel PEC il lotto 15,  laddove  la delibera gravata interessa una particella di terreno prospiciente il  lotto 20  e 22, di proprietà di altri soggetti. Si è infatti più sopra ricordato  che la  controinteressata, una volta recuperata la particella oggetto della  contestata  variante, l’ha alienata i coniugi Filipponi – Sardi, proprietari del  lotto 20  interno al PEC.
 
 3.3. Nessun legame o nesso di diretta ed immediata correlazione tra il  contenuto  della deliberazione opposta e l’interesse del genitore del Consigliere  Aimo è  consentito dunque al Collegio apprezzare nel caso che occupa,  conseguendone  l’infondatezza per difetto di prova della doglianza in scrutinio.
 
 Non è, invero, fornito principio di prova di quella relazione fra  l’oggetto  dell’atto e l’interesse del soggetto concorrente alla sua adozione, che è   ritenuta condizione sufficiente a predicare l’esistenza dell’obbligo di  astensione (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II, 19 maggio 2009, n. 3782)
 
 3.4. Merita anche di essere segnalato che per la giurisprudenza  l’obbligo di  astensione de quo “opera per il solo fatto che l'amministratore risulti  portatore di interessi personali, che lo pongano in conflitto o anche  solo in  posizione di divergenza, con quello generale affidato alle cure  dell'organo di  cui fa parte, ed a prescindere dall'applicazione della cosiddetta prova  di  resistenza” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 27 maggio 2009, n. 785).
 
 Nella vicenda al vaglio del Tribunale, invece, non è ravvisabile  siffatto  conflitto di interessi, atteso che come emerge dallo stesso  provvedimento  impugnato, una delle motivazioni poste a base della deliberata di  variante  parziale è costituita dal risparmio finanziario che deriverà all’Ente  locale  dalla restituzione al privato dell’area in questione, con la conseguente   dismissione da parte del Comune dell’onere di provvedere alla  manutenzione della  stessa, onere già gravante sull’Ente a causa dell’obbligo di mantenere  altre  aree ad esso cedute con altri Strumenti Urbanistici Esecutivi (S.U.E.).
 
 Ne consegue che la deliberazione avvantaggiava il Comune, escludendo in  radice  l’emergenza di un conflitto di interessi tra l’oggetto della  deliberazione e la  posizione dell’amministratore in questione.
 
 4.1. Con altra censura il ricorrente contesta la legittimità del muro di   contenimento alto mediamente circa 3 metri, posto sul confine dell’area  trasformata a verde privato mediante modificazione del piano di  campagna.
 
 4.2. La censura non può avere ingresso in questa sede di legittimità,  atteso che  non si dirige avverso un provvedimento, mirando invece a colpire un  comportamento, considerato che non risulta essere stato rilasciato e  conseguentemente oggetto di specifica impugnativa, un apposito titolo  abilitativo concernente il muro in questione.
 
 Il motivo è quindi inammissibile.
 
 5. Medesima diagnosi processuale è a compiersi relativamente al quarto  motivo,  che lamenta la nullità, invalidità o l’inefficacia degli atti di  alienazione tra  la controinteressata e i coniugi Filipponi – Sardi, aventi ad oggetto la   particella recuperata in proprietà della prima.
 
 La censura è all’evidenza inammissibile sia per difetto di  giurisdizione, non  potendo il G.A. conoscere dell’invalidità o dell’inefficacia di  convenzioni  private conseguenziali a varianti urbanistiche; ove si eccettui il  potere di  dichiarare l’inefficacia di contratti di appalto sorti su aggiudicazioni   illegittime ed annullate, potere restituito a questo Giudice dal nuovo  art. 245  – bis del d.lgs. n. 163/2006 introdotto dal d.lgs. 20.3.2010 n. 53.
 
 Ma la doglianza risente anche di consistenti profili di inammissibilità  per  difetto di interesse scaturente dalla pronuncia di rigetto del ricorso  in  epigrafe, dal quale origina la declaratoria di legittimità della  variante  impugnata. Dal che consegue che quegli atti privati di alienazione  appaiono  serenamente legittimi.
 
 In definitiva, il ricorso va in parte rigettato in relazione ai motivi  primo e  secondo e in parte dichiarato inammissibile con riguardo ai motivi terzo  e  quarto.
 
 La novità della questioni affrontate giustifica la compensazione delle  spese di  lite tra le costituite parti.
 P.Q.M.
 Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Prima Sezione –  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge in  parte e in  parte lo dichiara inammissibile.
 
 Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.
 
 Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità  amministrativa.
 
 Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del giorno 25 marzo 2010  con  l'intervento dei Magistrati:
 
 Franco Bianchi, Presidente
 Richard Goso, Primo Referendario
 Alfonso Graziano, Referendario, Estensore
 
 L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
 
 
 DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 Il 15/06/2010
                    



