TAR Marche, Sez. I, n. 335, del 8 maggio 2013
Urbanistica.Agriturismi e carico antropico.

Gli agriturismi e le c.d. country houses costituiscono insediamenti turistico ricettivi particolari, in quanto essi debbono adeguarsi al contesto paesaggistico esistente, sia dal punto di vista delle tipologie costruttive ammesse, il più delle volte tali attività sono insediate in preesistenti edifici rurali ristrutturati e, come tali, non destinati ad ospitare un numero di turisti particolarmente elevato, dal che consegue che il carico antropico prodotto da tali edifici è del tutto assimilabile a quello di una normale casa colonica, sia dal punto di vista delle modalità di funzionamento della struttura. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00335/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00839/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2005, proposto da: 
Maria Candida Quintili, rappresentata e difesa dall'avv. Villeado Craia, con domicilio eletto presso l’Avv. Massimo Belelli, in Ancona, viale della Vittoria;

contro

Comune di Altidona, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

nei confronti di

Annalisa Sinatra, Stefano Postacchini, non costituiti;

per l'annullamento

provvedimento di diniego all'istanza per l'ottenimento del permesso di costruzione di fabbricato agricolo.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altidona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La sig.ra Quintili, proprietaria di un’azienda agricola in località Barbolano del Comune di Altidona, impugna il diniego di rilascio del permesso di costruire relativo al progetto di realizzazione di un capannone agricolo da adibire ad attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e i presupposti artt. 32 e 35 delle NTA del vigente PRG di Altidona.

Dopo aver premesso di:

- essere in possesso del titolo di imprenditore agricolo professionale;

- di svolgere l’attività vivaistica e di coltivazione di piante ornamentali (su terreni ricadenti anche in altri comuni marchigiani);

- di avere ottenuto un contributo regionale per la realizzazione del progetto, finalizzato all’ammodernamento dell’azienda,

la sig.ra Quintili censura il provvedimento comunale – e le presupposte norme urbanistiche – per i seguenti motivi:

a) falsa applicazione dell’art. 32 delle NTA, il quale consente la realizzazione di accessori strettamente necessari ai fini dell’esercizio dell’attività agricola (nella specie tale legame di stretta funzionalità è dimostrato dal fatto che la ricorrente, per conseguire il finanziamento regionale, ha dovuto presentare un progetto che è stato valutato anche e soprattutto sotto questo specifico profilo). Fra l’altro, la norma consente interventi che non sono qualificabili come legati all’attività agricola (esercizi di ristoro, country houses, camping, etc.), per cui a fortiori debbono ritenersi ammissibili interventi edilizi che ineriscono direttamente all’agricoltura;

b) falsa applicazione dell’art. 11 della L.R. n. 13/1990;

c) in via subordinata, illegittimità dell’art. 32 delle NTA, laddove la norma fosse da interpretare nel senso patrocinato dal Comune nell’atto impugnato (per contrasto con il T.U. n. 380/2001 e con l’art. 1, comma 3, L.R. n. 13/1990);

d) difetto di motivazione, per quanto attiene all’asserita incompatibilità dell’intervento con la disciplina urbanistica comunale.

La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni cagionati dal diniego odiernamente impugnato, che quantifica in almeno 200.000,00 €.

2. Si è costituito il Comune di Altidona, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione delle norme delle NTA (per omessa notifica del ricorso alla Provincia di Ascoli Piceno) ed evidenziando nel merito che:

- l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/1990 fa salve le norme comunali più restrittive;

- l’impianto in questione è destinato ad attività produttiva e non agricola, e al riguardo il PRG ha previsto specifiche zone destinate all’insediamento di attività produttive (si tratta, in particolare, delle zone classificate D6);

- l’art. 32 delle NTA del PRG recepisce, in parte qua, le prescrizioni permanenti di cui all’art. 30 delle NTA del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), le quali vietano nelle zone di tutela dei crinali gli interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

- in ogni caso, la ricorrente ha già usufruito dei benefici della L.R. n. 13/1990, relativamente ad altri manufatti utilizzati per l’esercizio della medesima attività agricola.

3. Con ordinanza n. 166/2006 è stata respinta la domanda cautelare ed è stata disposta istruttoria.

L’udienza di trattazione del merito, inizialmente fissata per il 25 marzo 2009, ha subito vari differimenti, in alcuni casi su istanza delle parti e in altri casi per adesione degli avvocati alle astensioni dalle udienze proclamate dall’O.U.A.

La causa è stata trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 18 aprile 2013.

4. Il ricorso è infondato e va dunque respinto.

4.1. Sono in primo luogo da respingere le censure con cui si deduce la violazione dei principi e delle norme del T.U. n. 380/2001 e della L.R. n. 13/1990.

In effetti, va tenuto presente che:

- il T.U. n. 380/2001 disciplina l’attività edilizia e, in tale ambito stabilisce a livello nazionale quali sono le tipologie di interventi edilizi ammessi e quale sia il titolo abilitativo richiesto per ciascuno di essi. E’ altrettanto noto che le Regioni possono estendere il novero degli interventi soggetti a procedure “semplificate” (in passato la D.I.A., oggi la S.C.I.A. – art. 22, comma 4, T.U. Edilizia);

- la normativa statale richiamata in ricorso non si occupa invece della pianificazione urbanistica, materia che è affidata alla competenza legislativa regionale (pur nel quadro della ormai vetusta Legge Urbanistica n. 1150/1942) e, in sede attuativa, al potere pianificatorio comunale. Il T.U. n. 380/2001 viene in evidenza solo in sede di interpretazione delle NTA, nella parte in cui sono descritti gli interenti edilizi consentiti (ad esempio, quando le NTA stabiliscono che in una certa zona omogenea sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia, la nozione di ristrutturazione va desunta dal T.U. n. 380/2001), ma non anche con riguardo alle destinazioni d’uso che il Comune ritiene di consentire o di vietare nelle varie zone omogenee in cui è suddiviso il territorio;

- nella specie, poi, trattandosi di intervento in zona classificata agricola, trovano applicazione le norme regionali speciali di cui alla L.R. n. 13/1990 (non a caso richiamata in ricorso). Tuttavia, come correttamente rilevato dal Comune, l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/1990 fa espressamente salve le norme pianificatorie comunali eventualmente più restrittive.

4.2. Si deve pertanto passare alla trattazione della censura principale sollevata in ricorso, ossia quella con cui si contesta la falsa applicazione dell’art. 32 delle NTA.

Al riguardo va anzitutto precisato che il Tribunale non tiene conto di alcune delle affermazioni contenute negli scritti difensivi del Comune, in quanto si tratta di argomentazioni che non sono desumibili dal diniego impugnato e dalla nota endoprocedimentale prot. n. 3148 datata 16/5/2005 (con la quale il responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Altidona aveva replicato alle osservazioni formulate dalla sig.ra Quintili ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990). Non sono di conseguenza rilevanti le controdeduzioni formulate dalla difesa della ricorrente nei successivi scritti in replica.

In secondo luogo, va osservato che non assumono alcuna rilevanza ai fini del presente giudizio i pareri favorevoli rilasciati dalla Regione e dagli altri enti interessati nell’ambito della procedura per la erogazione del contributo a valere sul PSR Marche alla quale la sig.ra Quintili ha partecipato. Tali pareri attengono in effetti all’inerenza della domanda di finanziamento ad una delle iniziative ammesse a contributo (ma, del resto, nessuno pone in dubbio il fatto che il manufatto a cui si riferisce il progetto non assentito dal Comune sia funzionale all’esercizio dell’attività gestita dalla ricorrente), ma questo non incide sulle questioni urbanistico-edilizie.

4.3. Nel merito, il Tribunale ritiene che:

- seppure è vero, come sostenuto dalla ricorrente, che l’art. 32 delle NTA del PRG non pone un espresso divieto e che esiste, dal punto di vista normativo, una differenza fra attività agricola e attività agro-industriale (alla quale ultima si riferisce il divieto di cui all’art. 30 delle NTA), è altrettanto vero che l’art. 1, comma 3, L.R. n. 13/1990 fa salve, come si è detto, le norme più restrittive previste dagli strumenti urbanistici comunali;

- si deve allora verificare quali degli interventi previsti dall’art. 3 della L.R. n. 13/1990 il pianificatore comunale di Altidona ha inteso consentire nella zona omogenea in cui ricade l’azienda agricola gestita dalla ricorrente;

- il citato art. 3 prevede sia interventi per la realizzazione di attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri per bestiame (let c), la cui compiuta disciplina è contenuta nel successivo art. 8), sia interventi per la realizzazione di costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (let. f), la cui compiuta disciplina è contenuta nel successivo art. 11);

- l’art. 3, let. c), menziona attrezzature e infrastrutture “necessarie” all’esercizio dell’attività agricola, mentre è evidente che gli interventi di cui alla let. f), come anche quelli di cui alle lett. d) e g), sono funzionali ad uno sfruttamento ulteriore e “quasi industriale” del fondo agricolo;

- pertanto, quando l’art. 32 delle NTA parla di accessori ”strettamente” necessari ai fini dell’utilizzo agricolo del fondo, non può che riferirsi solo agli interventi sub art. 3, let. c), della L.R. n. 13/1990, per i quali la ricorrente ha però già esaurito la capacità edificatoria prevista dall’art. 8 (0,03 mc/mq), avendo ottenuto nel 2002 un permesso di costruire per la realizzazione di un capannone da destinare a servizio dell’attività agricola.

4.4. Così interpretato, l’art. 32 non risulta nemmeno illegittimo per contrasto con la L.R. n. 13/1990, sia perché il divieto è giustificato da esigenze di tutela paesaggistica, sia perché lo stesso non impedisce in assoluto al soggetto in possesso della qualifica di I.A.P. di svolgere l’attività agricola.

Né sussiste contraddittorietà con il fatto che nelle zone agricole disciplinate dall’art. 32 sono consentite attività turistico - ricettive. Come è noto, infatti, i c.d. agriturismi e le c.d. country houses costituiscono insediamenti turistico – ricettivi particolari, in quanto essi debbono adeguarsi al contesto paesaggistico esistente, sia dal punto di vista delle tipologie costruttive ammesse (il più delle volte tali attività sono insediate in preesistenti edifici rurali ristrutturati e, come tali, non destinati ad ospitare un numero di turisti particolarmente elevato. Dal che consegue che il carico antropico prodotto da tali edifici è del tutto assimilabile a quello di una normale casa colonica), sia dal punto di vista delle modalità di funzionamento della struttura (il discorso vale, in particolare, per gli agriturismi – vedasi l’art. 3 della L.R. n. 21/2011).

4.5. In ragione di quanto appena detto, va rigettata anche la censura di cui al precedente punto 1, let. d), in quanto il diniego qui avversato si fonda sulla norma di piano e non su un’autonoma motivazione di incompatibilità dell’intervento a cui si riferiva l’istanza della ricorrente.

5. In conclusione, il ricorso va respinto, ovviamente anche con riguardo alla domanda risarcitoria (visto che il diniego impugnato è legittimo).

Le spese di giudizio possono però essere compensate, visto che l’art. 32 delle NTA presenta, come detto, una formulazione di non immediata leggibilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)