TAR Marche, Sez. I, n. 384, del 24 maggio 2013
Urbanistica.Oneri concessori per cambio destinazione d’uso da civile abitazione a studio professionale

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che, indipendentemente dall’esecuzione di opere edilizie, la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione deve ritenersi legittima ogni qual volta si verifichi una variazione, in aumento, del carico urbanistico, giacché in tale evenienza sussiste il presupposto che giustifica la corresponsione, quanto meno, della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la nuova destinazione impressa all'immobile. L’obbligo di pagamento sussiste, in via astratta, anche per quanto concerne contributo relativo al costo di costruzione. Trattandosi di un prelievo paratributario è comunque dovuto in presenza di una "trasformazione edilizia" che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si riveli produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).

N. 00384/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00781/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 781 del 1993, proposto da: 
Gubbi Sandro e Chiarini Loredana, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Giantomassi, con domicilio eletto presso Avv. Leto Baldoni in Ancona, corso Mazzini, 100;

contro

Comune di Jesi;

per l'annullamento

della nota del Comune di Jesi 15.3.1993 prot. 18784 nella parte in cui subordina il rilascio della concessione edilizia per cambio di destinazione d’uso, da appartamento di civile abitazione a studio professionale, al pagamento del contributo concessorio di cui all’art. 3 della Legge n. 10/1977.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Viene impugnata la nota del Comune di Jesi 15.3.1993 prot. 18784 nella parte in cui subordina il rilascio della concessione edilizia per cambio di destinazione d’uso, da appartamento di civile abitazione a studio professionale, al pagamento del contributo concessorio di cui all’art. 3 della Legge n. 10/1977, nella misura di £ 1.095.668 per urbanizzazione primaria, £ 1. 176.822 per urbanizzazione secondaria e £ 2.345.670 per costo di costruzione.

Con un’unica censura viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere poiché, trattandosi di cambio di destinazione meramente funzionale, senza l’esecuzione di alcuna opera edilizia, l’intervento deve considerarsi gratuito e soggetto a semplice autorizzazione sindacale.

La censura, essendo posta in termini generici e in via di principio, non può essere condivisa.

Al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che, indipendentemente dall’esecuzione di opere edilizie, la richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione deve ritenersi legittima ogni qual volta si verifichi una variazione, in aumento, del carico urbanistico, giacché in tale evenienza sussiste il presupposto che giustifica la corresponsione, quanto meno, della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, se maggiori, dovuti per la nuova destinazione impressa all'immobile (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29.4.2004 n. 2611; id., Sez. V, 15.9.1997 n. 959; TAR Roma, Sez. II ter, 17.3.2012 n. 2604; TAR Bari, Sez. III, 22.2.2006, n. 571; TAR Milano, Sez. II, 2.10.2003 n. 4502; TAR Bologna, Sez. II, 19.2.2001 n. 157 e 7.5.1999, n. 259).

L’obbligo di pagamento sussiste, in via astratta, anche per quanto concerne contributo relativo al costo di costruzione. Trattandosi di un prelievo paratributario è comunque dovuto in presenza di una "trasformazione edilizia" che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si riveli produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 14.10.2011 n. 5539; id. 21.4.2006 n. 2258).

Nel caso specifico pare evidente che il richiesto mutamento d'uso comporti il passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che produce un aumento del carico, come evidenziato anche dall’ulteriore richiesta di £ 123.156 a titolo di monetizzazione delle aree da destinare a viabilità e standard connesse con la nuova destinazione produttiva.

Non essendo state evidenziate circostanze particolari e riferite al caso specifico che potrebbero escludere in parte il pagamento della contribuzione (quali, ad esempio, il pagamento di precedenti contributi concessori), il ricorso va quindi respinto.

Nulla per le spese stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

La presente sentenza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF, Estensore

Tommaso Capitanio, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere

 

 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)