TAR Liguria Sez. II n.593 del 27 aprile 2012
Urbanistica.Certificato di abitabilità conseguente a condono edilizio
Il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale
N. 00593/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2011, proposto da:
Luigi Menino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mara Sartore e Andrea Izzotti, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, corso Torino 38/6;
contro
Comune di Sanremo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Danilo Sfamurri, Sara Rossi ed Emilio Fadda, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Genova, via Peschiera 22;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 760 Reg. Ord. – Prot. Gen. n. 67902 emessa dal Sindaco di Sanremo il 28 novembre 2010, di dichiarazione di inabilità dell’immobile in vicolo Giotto n. 20.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanremo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2012 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.1.2011 il signor Menino Luigi, proprietario di un piccolo alloggio in Sanremo, vicolo Giotto n. 20, ricavato dalla suddivisione di un precedente immobile, impugna l’ordinanza sindacale 30.11.2010 n. 760 del comune di Sanremo, che ha dichiarato l’inabitabilità dell’immobile ordinandone lo sgombero, in quanto la A.S.L. ne avrebbe attestato la non rispondenza alle disposizioni del D.M. 5.7.1975 sui requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione.
Il ricorrente premette che l’alloggio in questione è stato condonato con titolo edilizio in sanatoria ex art. 32 D.L. n. 269/2003 (doc. 3 delle produzioni 10.2.2011), e, a sostegno del gravame, deduce un unico, articolato motivo di ricorso, rubricato come segue: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. del Ministero per la sanità 5.7.1975 con riferimento al T.U. delle leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265 ed all’art. 44 del regolamento edilizio del comune di Sanremo – difetto di istruttoria – carenza dei presupposti.
Sostiene che il provvedimento impugnato si pone in insanabile contrasto con la concessione in sanatoria, che comporta la deroga alle norme del testo unico delle leggi sanitarie.
Si è costituito in giudizio il comune di Sanremo, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi della disposizione di cui all’art. 35 comma 20 L. n. 47/1985 (1° condono), richiamata dall’art. 32 comma 25 del D.L. 30.9.2003, n. 269 (3° condono), “a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in merito all’interpretazione di detta norma, ha già avuto modo di affermare che il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (Cons. Stato, IV, 30.5.2011, n. 2620, di cui di seguito è riportato ampio stralcio; id., V, 15 aprile 2004 n. 2140).
Tale orientamento – è stato chiarito - risulta peraltro coerente con quello espresso dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza 18 luglio 1996 n. 256, ha affermato che la deroga introdotta dall’art. 35, comma 20, "non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi una automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità ... a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all'art. 4 del D.p.r. 425/94), ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica .... Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità degli edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari".
Orbene, alla luce della giurisprudenza riportata e della lettura costituzionalmente orientata della norma, resa dalla Corte Costituzionale, appare evidente che non è possibile ritenere che l’art. 35, comma 20, L. n. 47/1985 contenga una deroga generale ed indiscriminata alle norme che presidiano i requisiti di abitabilità degli edifici, e ciò proprio perché – come chiarito sempre dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata (e già prima con sentenza n. 427/1995) – detta legge intende contemperare valori tutti costituzionalmente garantiti, quali, tra gli altri, da un lato il diritto alla salute e dall’altro il diritto all’abitazione e al lavoro.
Una interpretazione che validi una deroga “generale” alla normativa a tutela della salute, con particolare riguardo al luogo di abitazione, si porrebbe, dunque, in contrasto non solo con l’art. 32 Cost., ma anche con quelle stesse esigenze di contemperamento tra diversi valori costituzionali, proprie della legge n. 47/1995.
Pertanto, mentre possono essere derogate norme regolamentari, non possono esserlo norme di legge, in quanto rispetto ad esse la deroga non è evocata nell’art. 35, comma 20.
Tanto precisato, appare evidente come – nel definire l’ambito della deroga – non può assumere esclusiva rilevanza il mero dato formale dell’appartenenza della disposizione (e della norma da essa espressa) ad una fonte primaria (come tale non derogabile) ovvero ad una fonte secondaria (quindi derogabile), ma occorre verificare se le specifiche condizioni igienico-sanitarie violino norme regolamentari imposte, ad esempio, dai regolamenti comunali, quale ulteriore e specifica esigenza da essi rappresentata con riferimento a specificità di quel singolo territorio, ovvero si tratti di norme regolamentari che attuano precedenti disposizioni primarie.
L’art. 35, comma 20, l. n. 47/1985 ha inteso evitare che singole, specifiche disposizioni regolamentari – espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate – possano costituire, ex post, mediante il diniego del certificato di abitabilità, ostacolo al condono, e quindi alla regolarizzazione, delle costruzioni abusive, frustrando l’esigenza di “rientro nella legalità”, che, per il tramite della detta legge, si è inteso attuare.
Ma, allo stesso tempo, la citata disposizione non ha inteso porre nel nulla la tutela igienico-sanitaria degli edifici e, quindi, il diritto alla salute dei cittadini.
In altre parole, deve ritenersi che le disposizioni di cui al D.M. 5.7.1975 integrino una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall’art. 218 del R.D. 27.7.1934, n. 1265, e pertanto, diversamente dalle disposizioni integrative e supplementari portate dai regolamenti comunali di igiene (espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme di legge gerarchicamente sovraordinate), anch’esse – al pari delle disposizioni in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni - siano inderogabili in sede di rilascio del certificato di abitabilità a seguito del condono.
In tal senso si è – ancora recentemente – espressa la giurisprudenza della Sezione (cfr. T.A.R. Liguria, I, 23.3.2012, n. 422).
Nel caso di specie, è pacifico e non contestato che l’alloggio in questione, della superficie complessiva utile di mq. 13,00 (cfr. la perizia giurata 14.3.2012, produzione 19.3.2012 di parte ricorrente), non raggiunge la dimensione minima di 28 mq. stabilita dall’art. 3 del D.M. 5.7.1975 per l’abitabilità degli alloggi monostanza.
Donde l’infondatezza del ricorso.
Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del comune di Sanremo, delle spese di giudizio, che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre I.V.A. e C.P.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:
Santo Balba, Presidente
Paolo Peruggia, Consigliere
Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/04/2012