TAR Campania (NA) Sez. II n. del 2 maggio 2012
Urbanistica.Rilascio del permesso di costruire e necessità di opere di urbanizzazione primaria

Ai sensi dell’art.12 del d.P.R. n.380 del 2001, in vista del rilascio del permesso di costruire è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l’imminente realizzazione – almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie, ivi comprese quelle relative alla viabilità ed ai parcheggi pubblici, in modo che la zona possa dirsi sistemata per l'insediamento e per il soddisfacimento delle esigenze delle famiglie che debbano fissarvi la dimora. Compito primario della pianificazione urbanistica è, infatti, quello di coordinare armonicamente l’attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale. Né l’ottica di valutazione può ritenersi limitata esclusivamente all’area di sedime del nuovo insediamento ovvero al territorio immediatamente confinante, dovendo inevitabilmente proiettarsi al di là di esso, fino a ricomprendere l’intero comparto in cui risulta inserito, onde assicurare effettività all’esigenza di un collegamento coordinato con le opere di urbanizzazione già realizzate o da realizzare a servizio dell’intera zona nella quale si colloca l’erigenda costruzione

N. 01970/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03606/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3606 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonio De Lucia e Caterina Martinisi, rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Rianna e Maria Rosaria Crovace, con domicilio eletto (da ultimo, in sostituzione del precedente) in Napoli, al corso Malta n.150/b, presso lo studio dell’avv. Fernando Dascillo;

contro

Comune di Acerra, in persona del Sindaco p.t., non costituito;

per l'annullamento

- del silenzio serbato dal Comune di Acerra sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 3.2.2009;

- dell’ordinanza di demolizione n. 27 del 2.4.2009;

- del diniego prot. n.0054636 del 22.12.2009 espresso sulla predetta istanza;

 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi i difensori presenti all'udienza pubblica del 5 aprile 2012, come da verbale, relatore il cons. Pierluigi Russo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato il 16 giugno 2009 e depositato il 27 seguente, i coniugi Antonio De Lucia e Caterina Martinisi – proprietari di un lotto di terreno sito nel Comune di Acerra, alla via Pezzalunga n.106, censito in catasto al fol. n.18, p.lla 544 e classificato nel P.R.G. come zona C5 - riqualificazione di III grado – hanno impugnato l’ordinanza n.27 del 1° aprile 2009, con cui il dirigente comunale preposto alla VI Direzione Gestione del territorio ha ingiunto la demolizione di un fabbricato per civile abitazione realizzato abusivamente (costituito da un piano interrato e da un piano terra, rispettivamente, di mq.71,85 e di mq.66,62), nonché il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza presentata in data 3 febbraio 2009, ai sensi dell’art.36 D.P.R. n.380/2001, per ottenere il permesso di costruire in sanatoria.

A sostegno della domanda giudiziale hanno proposto i seguenti motivi:

1) quanto al silenzio sull’istanza ex art.36 del D.P.R. n.380 del 2001, eccesso di potere – difetto di motivazione – violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso;

2) quanto all’ingiunzione di demolizione, intempestività, difetto del necessario presupposto, difetto di motivazione e di istruttoria.

Il Comune di Acerra non si è costituito in giudizio.

Con ordinanze pronunciate in sede cautelare (n.2183/2009 e n.2718/2009), la Sezione ha disposto incombenti istruttori, onerando all’uopo l’intimata amministrazione comunale.

A seguito dell’adozione del provvedimento esplicito di diniego della suddetta istanza di permesso di costruire in sanatoria, emesso il 22 dicembre 2009, la parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, formulando le seguenti ulteriori censure:

1) eccesso di potere – infondatezza del presupposto – errore istruttorio – disapplicazione di precedenti atti amministrativi – disparità di trattamento;

2) difetto di istruttoria – errore di fatto;

3) violazione e falsa applicazione dell’art.12 del D.P.R. n.380 del 2001 – eccesso di potere per falsità del presupposto, insufficiente istruttoria, ignoranza dei propri atti amministrativi;

4) violazione e falsa applicazione dell’art.9 del D.P.R. n.380 del 2001 – errore di istruttoria e di motivazione, travisamento, mancata considerazione della realtà, illogicità.

Con ordinanza collegiale n.42/2011, la Sezione ha ordinato incombenti istruttori a carico del Comune di Acerra.

Con ordinanza collegiale n.2337/2011, la Sezione ha disposto l’espletamento di una verificazione, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., a mezzo di tecnico nominato dal dirigente della Direzione Urbanistica della Provincia di Napoli.

L’ausiliario incaricato ha depositato la relazione conclusiva il 2 febbraio 2012.

Successivamente la parte ricorrente ha insistito nella domanda di accoglimento del ricorso, allegando relazione tecnica.

Alla pubblica udienza del 5 aprile 2012 la causa è stata chiamata e, quindi, sentito il difensore dei ricorrenti, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. La domanda giudiziale proposta avverso l’iniziale silenzio serbato dal Comune di Acerra sull’istanza presentata in data 3 febbraio 2009, ai sensi dell’art.36 D.P.R. n.380/2001, va dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, a seguito dell’emissione del provvedimento esplicito di diniego, emesso il 22 dicembre 2009.

L’oggetto del giudizio si concentra, dunque, sull’ordinanza di demolizione n. 27 del 2.4.2009, anch’essa impugnata con l’atto introduttivo del giudizio, e sul citato diniego, gravato dalla parte ricorrente con motivi aggiunti, dai quali, peraltro, è opportuno iniziare la trattazione per ragioni di ordine logico.

2. Giova premettere che l’autorità amministrativa ha respinto la domanda di accertamento della conformità urbanistica del fabbricato realizzato dai ricorrenti evidenziando che nella zona C5 - riqualificazione di III grado non è consentita l’edificazione diretta, essendo richiesta la previa formazione di uno strumento attuativo (piano particolareggiato o piano di lottizzazione convenzionata), e che “2) Ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 380/2001, la zona è priva delle opere di urbanizzazione primaria necessarie a garantire il fabbisogno di dotazioni minime di standards urbanistici in ragione del nuovo insediamento abitativo e dell’aumento del carico urbanistico; 3)Non vi è l’immediata o la futura previsione di realizzazione delle infrastrutture primarie assenti nel programma triennale delle opere pubbliche”;

A sostegno dell’azione, la parte ricorrente ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la decadenza dello strumento attuativo non preclude di per sé l’attività edilizia da parte dei privati ed ha contestato l’assunto relativo al grado di urbanizzazione del comparto, denunciando i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione ed allegando al riguardo una perizia giurata (a firma dell’ing. A. Guida).

3. Il ricorso è infondato.

Ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto lamentato, l’attività istruttoria compiuta e la motivazione posta a base della determinazione in argomento sono esenti dai denunciati vizi logici.

Al riguardo va osservato che il costrutto attoreo richiama l’indirizzo giurisprudenziale, formatosi con riferimento alla fattispecie del cd. lotto intercluso o di altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata – attraverso la completa realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – nei quali si ritiene comunemente che lo strumento urbanistico esecutivo non può considerarsi più necessario e non può, pertanto, essere invocato ad esclusivo fondamento del diniego di rilascio del titolo (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, IV Sezione, 6 giugno 2000 n.1819; II Sezione, 1 marzo 2006, n.2498).

3.1. Tuttavia, nel caso di specie, il presupposto fattuale su cui si fonda l’assunto di parte, vale a dire la sussistenza di idonee opere di urbanizzazione nello specifico comparto territoriale in cui è ubicato il fondo, risulta smentito dall’esito all’incombente istruttorio disposto dalla Sezione. Come si è accennato nella premessa in fatto, sul punto controverso si è focalizzata la verificazione effettuata da tecnico designato dalla Direzione Urbanistica della Provincia di Napoli, la cui relazione conclusiva è condivisa dal Collegio e deve intendersi integralmente recepita nella presente decisione. In primo luogo, l’ausiliario designato ha richiamato lo studio per la verifica della situazione infrastrutturale (approvato con la delibera consiliare n.17 del 26.4.2007), con specifico riferimento all’ambito n.70 del P.R.G., in cui è situato l’immobile interessato dall’intervento, che “fotografa” lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In particolare, come emerge anche visivamente dall’allegata tavola 15, alla data di redazione del suddetto studio, non risultavano realizzati “tutto il sistema della viabilità secondaria, costituito da parallele e trasversali a via Pezzalunga, nonché i parcheggi e il nucleo di verde attrezzato”.

Il tecnico incaricato ha poi indicato i lavori successivamente eseguiti dall’amministrazione comunale nel suindicato ambito 70, che sono consistiti nella realizzazione e riqualificazione della viabilità principale (denominata via Pezzalunga), comprensiva dei relativi sottoservizi (la cui progettazione definitiva ed esecutiva è stata approvata con delibere di G.C. n.122 del 23.5.2008 e di C.C. n.160 dell’11.9.2008). Tuttavia, pur volendo considerare le suddette opere (che, secondo quanto rilevato dal verificatore, sono state ultimate solo in data 19.7.2011, dunque successivamente all’adozione del provvedimento di diniego in discussione), l’urbanizzazione del comparto in argomento resta ancora incompleta. Invero, come rilevato dal tecnico incaricato (a pagina 9 della relazione), “per quanto attiene le aree a ridosso della via Pezzalunga, lo stato di attuazione delle urbanizzazioni rimane pressoché invariato rispetto a quanto documentato nello studio datato 2007. Il sistema della viabilità secondaria, costituito da parallele e trasversali a via Pezzalunga, risulta sostanzialmente privo del manto stradale, dei relativi servizi a rete, nonché dei parcheggi pubblici, ad eccezione della traversa indicata per semplicità nell’allegato 8 con la foto n.5 nonché dei parcheggi documentati con la foto 8 dell’allegato 8. Infine dalla verifica dello stato dei luoghi si è potuto accertare che anche l’area destinata dal PPE a verde pubblico attrezzato, in continuità con la chiesa di San Carlo Borromeo, al momento risulta priva di qualsiasi intervento”.

3.2. Al riguardo, è sufficiente ribadire, in aderenza ad un orientamento già ripetutamente espresso dalla Sezione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Seconda, n. 694/2006 e n.8894/2008) che, ai sensi dell’art.12 del d.P.R. n.380 del 2001, in vista del rilascio del permesso di costruire è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l’imminente realizzazione – almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie, ivi comprese quelle relative alla viabilità ed ai parcheggi pubblici, in modo che la zona possa dirsi sistemata per l'insediamento e per il soddisfacimento delle esigenze delle famiglie che debbano fissarvi la dimora. Compito primario della pianificazione urbanistica è, infatti, quello di coordinare armonicamente l’attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale. A tal riguardo, vale poi aggiungere che le opere di urbanizzazione primaria sono elencate dall'art. 4 della l. 29 settembre 1964 n. 847 e comprendono fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, nonché, per l’appunto, spazi di verde attrezzato, strade residenziali e spazi di sosta o di parcheggio.

Né l’ottica di valutazione può ritenersi limitata esclusivamente all’area di sedime del nuovo insediamento ovvero al territorio immediatamente confinante, dovendo inevitabilmente proiettarsi al di là di esso, fino a ricomprendere l’intero comparto in cui risulta inserito, onde assicurare effettività all’esigenza di un collegamento coordinato con le opere di urbanizzazione già realizzate o da realizzare a servizio dell’intera zona nella quale si colloca l’erigenda costruzione; tanto più che, nel caso in esame, vengono in rilievo edifici residenziali che, per consistenza e natura, riflettono un indubbio peso negli equilibri urbanistici della zona di riferimento (cfr. sul punto, sempre con riferimento allo stesso ente locale, T.A.R. Campania, Sezione II, n.19884/2008).

3.3. La residua censura, ove si lamenta che, in tal modo, si attuerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri casi nei quali sarebbe stata consentita l’edificazione, è inammissibile.

Invero, il vizio di disparità di trattamento non è configurabile in tema di rilascio dei titoli edilizi, ove viene in rilievo l’esercizio di un’attività avente natura vincolata rispetto alle prescrizioni urbanistiche vigenti (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 24 agosto 2007 n.4507).

4. Va disatteso, infine, anche l’unico motivo dedotto avverso l’ingiunzione di demolizione n.27 del 2.4.2009, con cui si rileva che a quel momento era già stata presentata l’istanza ex art.36 (protocollata in data 3.2.2009) e non si era ancora formato il silenzio-rifiuto. Osserva il Collegio che, come può leggersi nel provvedimento sanzionatorio, le opere abusive erano state già colpite da una prima ordinanza di demolizione n.145 dell’1.12.2008, notificata il 10.12.2008 e restata inoppugnata. La seconda ordinanza, dunque, si è limitata a sanzionare doverosamente la sola abusiva continuazione dei lavori, proseguita peraltro dai ricorrenti in spregio ai sigilli apposti con il sequestro dell’immobile.

5. In conclusione, alla stregua di tutto quanto fin qui considerato, va disposta la reiezione del ricorso siccome infondato.

In difetto di costituzione dell’intimata amministrazione, nulla va disposto sulle spese di giudizio, fatte salve quelle occorse per la verificazione, che vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in dispositivo (come da allegata parcella), e quelle per il contributo unificato, che resta anch’esso in via definitiva a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone a carico della parte soccombente le spese della verificazione, che si liquidano in € 1.834,00 (euro milleottocentotrentaquattro)ed il contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Carlo D'Alessandro, Presidente

Leonardo Pasanisi, Consigliere

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore





L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE










DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2012